Codice di procedura civile Libro Terzo del processo di esecuzione titolo II: dell'espropriazione forzata capo I: dell'espropriazione forzata in generale capo II: dell'espropriazione mobiliare presso il debitore capo III: dell'espropriazione presso terzi capo IV: dell'espropriazione immobiliare sezione I: del pignoramento - 556. (espropriazione di mobili insieme con immobili)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 556. (Espropriazione di mobili insieme con immobili)
1. Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.
2. In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
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