Codice di procedura civile Libro Terzo del processo di esecuzione titolo II: dell'espropriazione forzata capo I: dell'espropriazione forzata in generale capo II: dell'espropriazione mobiliare presso il debitore capo III: dell'espropriazione presso terzi sezione I: del pignoramento e dell'intervento - 550. (Pluralità di pignoramenti)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 550. (Pluralità di pignoramenti)
1. Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
2. Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.
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