Codice di procedura civile Libro Terzo del processo di esecuzione titolo II: dell'espropriazione forzata capo I: dell'espropriazione forzata in generale capo II: dell'espropriazione mobiliare presso il debitore sezione I: del pignoramento sezione II: dell'intervento dei creditori sezione III: dell'assegnazione e della vendita - 535. (prezzo base dell'incanto)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 535. (Prezzo base dell'incanto)
1. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
2. In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione (1), nel provvedimento di cui all'articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.
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