Codice di procedura civile Libro Terzo del processo di esecuzione titolo III: dell'espropriazione forzata capo I: forzata in generale capo II: dell'espropriazione mobiliare presso il debitore sezione I: del pignoramento sezione II: dell'intervento dei creditori sezione III: dell'assegnazione e della vendita - 534-ter. (1) (ricorso al giudice dell'esecuzione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 534-ter Ricorso al giudice dell'esecuzione
I. Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono (1) rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista o del commissionario (1) con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
II. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. (2)
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