Codice di procedura civile Libro Terzo: del processo di esecuzione libro terzo del processo di esecuzione titolo II: dell'espropriazione forzata capo I: dell'espropriazione forzata in generale sezione I: dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale sezione II: del pignoramento sezione III: dell'intervento dei creditori sezione IV: della vendita e della assegnazione - 502. (termine per l'assegnazione o la vendita del pegno)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 502. (Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno)
1. Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.
2. In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.
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