Codice di procedura civile Libro Terzo: del processo di esecuzione libro terzo del processo di esecuzione titolo II: dell'espropriazione forzata capo I: dell'espropriazione forzata in generale sezione I: dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale sezione II: del pignoramento sezione III: dell'intervento dei creditori sezione IV: della vendita e della assegnazione - 501. (termine dilatorio del pignoramento)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 501. (Termine dilatorio del pignoramento)
L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.
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