Codice di procedura civile Libro Terzo: del processo di esecuzione libro terzo del processo di esecuzione titolo II: dell'espropriazione forzata capo I: dell'espropriazione forzata in generale sezione I: dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale sezione II: del pignoramento - 496. (riduzione del pignoramento)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 496. (Riduzione del pignoramento)
Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo' disporre la riduzione del pignoramento.
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