Codice di procedura civile Libro Terzo: del processo di esecuzione libro terzo del processo di esecuzione titolo II: dell'espropriazione forzata capo I:dell'espropriazione forzata in generale sezione I: dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale - 488. (fascicolo dell'esecuzione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 488. (Fascicolo dell'esecuzione)
1. Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.
2. Il (1) presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.
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