Codice di procedura civile Libro Terzo: del processo di esecuzione libro terzo del processo di esecuzione titolo II: dell'espropriazione forzata capo I:dell'espropriazione forzata in generale sezione I: dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale - 487. (forma dei provvedimenti del giudice)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 487. (Forma dei provvedimenti del giudice)
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che puo' essere dal giudice stesso modificata o revocata finche' non abbia avuto esecuzione.
2. Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186.
la giurisprudenza
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