Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo III: delle impugnazioni capo I: delle impugnazioni in generale capo II: dell'appello - 348. (1) (improcedibilità dell'appello)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 348. (1) (Improcedibilità dell'appello)
1. L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.
2. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
la giurisprudenza
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