Testimoniale - valutazione della prova testimoniale - attendibilita' dei testimoni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024 (Rv. 671510-01)Contrasto fra testimonianze - Obblighi del giudice - Confronto fra le deposizioni e valutazione della credibilità dei testi - Necessità - Elementi da prendere in considerazione - Indicazione delle ragioni della valutazione di attendibilità - Necessità.
In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024 (Rv. 671510-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_244, Cod_Proc_Civ_art_253 …...
Omesso riferimento del teste a circostanze rilevanti non oggetto dei capitoli di prova – Cass. n. 36513/2022Prova civile - testimoniale - valutazione della prova testimoniale - in genere - Omesso riferimento del teste a circostanze rilevanti non oggetto dei capitoli di prova - Mancata formulazione di domande a chiarimento da parte del giudice - Rigetto della domanda per carenza di prova sulle suddette circostanze - Ammissibilità - Esclusione.
Se un testimone nulla riferisce su circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda, ma che non formarono oggetto dei capitoli di prova ammessi, il giudice non può, senza contraddirsi, dapprima omettere di formulare al testimone qualsiasi domanda a chiarimento, e quindi rigettare la domanda ritenendo rilevanti e non provate le circostanze taciute.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36513 del 14/12/2022 (Rv. 666614 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_253, Cod_Proc_Civ_art_257, Cod_Proc_Civ_art_183
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Svalutazione della deposizione meramente confermativa dei capitoli di prova – Cass. n. 32456/2022Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Prova testimoniale - Domande utili al chiarimento dei fatti - Potere-dovere del giudice - Portata - Mancato esercizio - Svalutazione della deposizione meramente confermativa dei capitoli di prova - Motivazione apparente - Configurabilità.
In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire; in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32456 del 03/11/2022 (Rv. 666126 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_253, Cod_Proc_Civ_art_360
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Rilevanza ed idoneità dimostrativa – Cass. n. 22254/2021Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - capitoli di prova - specificazione fatti - Onere di allegazione - Prove - Onere di specifica indicazione - Rilevanza ed idoneità dimostrativa - Valutazione officiosa - Limiti e finalità.
L'onere di allegazione concerne unicamente i fatti, non le prove (documentali e non), delle quali basta la specifica indicazione prevista, nel rito speciale, dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne la rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal giudice. Pertanto, la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22254 del 04/08/2021 (Rv. 662118 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_253
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Prova testimoniale - Domande utili al chiarimento dei fatti - Cass. n. 17981/2020 Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Prova testimoniale - Domande utili al chiarimento dei fatti - Potere-dovere del giudice - Portata - Mancato esercizio - Svalutazione della deposizione meramente confermativa dei capitoli di prova - Motivazione apparente – Configurabilità - prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - In genere - prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione .
CASSAZIONE
MOTIVI RICORSO
VIZI
In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire; in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17981 del 28/08/2020 (Rv. 658759 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_253, Cod_Proc_Civ_art_360_1
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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018Specificità e rilevanza dei capitoli di prova - Indagine del giudice di merito - Criteri - Potere officioso previsto dall'art. 253 c.p.c. - Presupposti - Limiti.
L'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018
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Prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere -processo verbale - dichiarazioni delle parti e dei testimoni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015Compiti del giudice - Verbalizzazione - Modalità - Proposizione di domande a chiarimenti - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015
Nel raccogliere la prova orale il giudice non è tenuto ad una riproduzione meccanica ed integrale delle dichiarazioni rese dal teste o dalla parte, ma deve riportarne l'effettivo contenuto, anche mediante una verbalizzazione sintetica, che riproduca, senza sommarietà e sciatteria, le parti rilevanti, così da assicurare la comprensibilità, la contestualizzazione e l'incisività delle dichiarazioni, nonché le eventuali contraddittorietà. Quanto alla facoltà di porre domande a chiarimenti, essa va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, allegato e oggetto di prova con il capitolo ammesso, e non ad introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova oppure appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo l'intervento del giudice assumere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio della parte.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015
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Prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere -processo verbale - dichiarazioni delle parti e dei testimoni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015Compiti del giudice - Verbalizzazione - Modalità - Proposizione di domande a chiarimenti - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015
Nel raccogliere la prova orale il giudice non è tenuto ad una riproduzione meccanica ed integrale delle dichiarazioni rese dal teste o dalla parte, ma deve riportarne l'effettivo contenuto, anche mediante una verbalizzazione sintetica, che riproduca, senza sommarietà e sciatteria, le parti rilevanti, così da assicurare la comprensibilità, la contestualizzazione e l'incisività delle dichiarazioni, nonché le eventuali contraddittorietà. Quanto alla facoltà di porre domande a chiarimenti, essa va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, allegato e oggetto di prova con il capitolo ammesso, e non ad introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova oppure appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo l'intervento del giudice assumere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio della parte.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015
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Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12192 del 12/06/2015Interrogazione del testimone - Domande di chiarimenti rivolte dal giudice - Limiti - Inosservanza - Nullità della prova - Rilevabilità ad opera della parte interessata - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12192 del 12/06/2015
In tema di prova per testimoni, il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, primo comma, cod. proc. civ., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio proposto ed ammesso, senza, peraltro che, ove detto limite sia stato valicato, la conseguente nullità possa essere rilevata d'ufficio, sicché la parte, ove abbia rinunciato, implicitamente, con il proprio contegno processuale, o esplicitamente, a dolersi dell'inosservanza delle regole relative alla deduzione ed escussione della prova, non può in seguito elevare tale inosservanza a motivo di impugnazione verso la sentenza, che resta sanata per effetto di acquiescenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12192 del 12/06/2015
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Prova civile - testimoniale - esame dei testimoni - risposte dei testimoni - apprezzamenti e pareri – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5548 del 08/03/2010Oggetto della prova testimoniale - Fatti obiettivi - Ammissibilità - Apprezzamenti e valutazioni personali - Esclusione.
La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio; ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutazioni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutazioni o apprezzamenti personali.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5548 del 08/03/2010
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Prova civile - testimoniale - valutazione della prova testimoniale - attendibilità dei testimoni – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006Scelta delle risultanze idonee a sorreggere la motivazione - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad un ricorso in tema di impugnazione di licenziamento disciplinare, ha rigettato il motivo con il quale erano state contestate le risultanze testimoniali, rilevando l'assenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata con la quale era stato idoneamente rilevato che i testi escussi non avevano fornito indicazioni univoche tali da poter considerare provata l'affissione del codice disciplinare nei termini voluti dalla legge, oltre all'emergenza della totale incertezza in ordine alla natura e al contenuto dei fogli presenti in bacheca e all'accessibilità di quest'ultima).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006
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