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251. (Giuramento dei testimoni)

Art. 251. (1) (giuramento dei testimoni)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Sommarie informazioni assunte con e senza giuramento – Cass. n. 21072/2021
Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) - procedimento possessorio - Sommarie informazioni assunte con e senza giuramento, nel contraddittorio tra le parti - Natura - Differenze.   Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669- sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell’eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte". Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21072 del 22/07/2021 (Rv. 661942 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1168, Cod_Civ_art_1170, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_669, Cod_Proc_Civ_art_251, Cod_Proc_Civ_art_703   Corte Cassazione 21072 2021 …...

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