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204. (Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani)

Art. 204. (rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere - rogatorie - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 17299 del 12/07/2013
Assunzione all'estero di prove in materia civile - Rogatoria - Mancata informazione delle parti circa il tempo ed il luogo dell'assunzione - Contrasto con ordine pubblico interno - Condizioni - Carattere officioso del subprocedimento di commissione rogatoria - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 17299 del 12/07/2013 In tema di assunzione all'estero della prova civile, la mancata informazione delle parti circa il tempo ed il luogo dell'assunzione della prova non contrasta con l'ordine pubblico interno, sempre che l'autorità che abbia disposto la rogatoria non abbia avanzato, su istanza di una di esse, un'espressa domanda di informazione al riguardo, dal momento che il concetto di ordine pubblico interno concerne i principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche le modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, dovendosi escludere, peraltro, atteso l'impulso officioso caratterizzante tutto il subprocedimento di commissione rogatoria, la possibilità di comminatorie di decadenza per il mancato espletamento dell'attività istruttoria demandata dal giudice italiano all'autorità giudiziaria straniera. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 17299 del 12/07/2013   …...
prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 4448 del 21/02/2013
Prova delegata extracircoscrizione - Termine fissato dal giudice - Carattere ordinatorio - Istanza di proroga - Presentazione prima della relativa scadenza - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Decadenza dal diritto all'assunzione della prova - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 4448 del 21/02/2013 Il termine fissato dal giudice istruttore per l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale ha carattere ordinatorio, sicché la relativa istanza di proroga deve essere presentata, ex art. 154 cod. proc. civ., prima della scadenza del termine stesso, il cui inutile decorso comporta la decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha accolto il ricorso in quanto il termine per il completamento della rogatoria, al momento dell'assunzione della prova, era ampiamente superato, sicché la parte era già decaduta dall'assunzione della stessa, non avendo tempestivamente proposto istanza di proroga, senza che rilevasse, a tal fine l'istanza di rimessione della causa sul ruolo, presentata dopo che erano pervenuti gli atti relativi all'espletamento della prova delegata). Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 4448 del 21/02/2013   …...
prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere - rogatorie - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 17299 del 12/07/2013
Assunzione all'estero di prove in materia civile - Rogatoria - Mancata informazione delle parti circa il tempo ed il luogo dell'assunzione - Contrasto con ordine pubblico interno - Condizioni - Carattere officioso del subprocedimento di commissione rogatoria - Conseguenze. In tema di assunzione all'estero della prova civile, la mancata informazione delle parti circa il tempo ed il luogo dell'assunzione della prova non contrasta con l'ordine pubblico interno, sempre che l'autorità che abbia disposto la rogatoria non abbia avanzato, su istanza di una di esse, un'espressa domanda di informazione al riguardo, dal momento che il concetto di ordine pubblico interno concerne i principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche le modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, dovendosi escludere, peraltro, atteso l'impulso officioso caratterizzante tutto il subprocedimento di commissione rogatoria, la possibilità di comminatorie di decadenza per il mancato espletamento dell'attività istruttoria demandata dal giudice italiano all'autorità giudiziaria straniera. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 17299 del 12/07/2013   …...
prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4877 del 07/03/2005
Prova delegata extracircoscrizione - Termine fissato dal G.I. - Carattere ordinatorio - Istanza di proroga - Presentazione prima della relativa scadenza - Necessità - Presentazione successiva - Decadenza dal diritto all'assunzione della prova - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4877 del 07/03/2005 Il termine fissato dal giudice istruttore per l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale (art.203 cod. proc. civ.) ha carattere ordinatorio, sicchè la relativa istanza di proroga (da rivolgersi all'autorità delegante, ex art.203 ultimo comma, cod. proc. civ. richiamato, in tema di rogatorie ad autorità estere o consolari, dall'ultimo comma del successivo art.204) deve essere presentata prima della scadenza del termine stesso, giusta disposto dell'art.154 del codice di rito, con la conseguenza che l'istanza presentata successivamente alla sua scadenza comporta la decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la Corte Cass. ha, in particolare, osservato come il giudice di merito ne avesse, nel caso di specie, fatto corretta applicazione giacchè, non prevedendo la norma alcuna differenza a seconda della causa della mancata, tempestiva assunzione del mezzo di prova, anche nel caso in cui il ricorso al giudice delegato risultasse presentato nel termine concesso per l'espletamento della prova delegata e questa fosse stata fissata per un'udienza successiva alla scadenza del termine medesimo, costituiva onere preciso della parte - che avesse voluto evitare la decadenza dal suo diritto - quello di presentare l'istanza di proroga prima della scadenza del termine assegnato. La Corte ha ulteriormente precisato che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale in materia, il diritto di difesa ben può essere assoggettato a limitazioni e condizioni, entro il limite della ragionevolezza, qualora il condizionamento al suo esercizio dipenda da una libera scelta della parte). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4877 del 07/03/2005   …...
Prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4877 del 07/03/2005
Prova delegata extracircoscrizione - Termine fissato dal G.I. - Carattere ordinatorio - Istanza di proroga - Presentazione prima della relativa scadenza - Necessità - Presentazione successiva - Decadenza dal diritto all'assunzione della prova - Configurabilità - Fattispecie. Il termine fissato dal giudice istruttore per l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale (art.203 cod. proc. civ.) ha carattere ordinatorio, sicchè la relativa istanza di proroga (da rivolgersi all'autorità delegante, ex art.203 ultimo comma, cod. proc. civ. richiamato, in tema di rogatorie ad autorità estere o consolari, dall'ultimo comma del successivo art.204) deve essere presentata prima della scadenza del termine stesso, giusta disposto dell'art.154 del codice di rito, con la conseguenza che l'istanza presentata successivamente alla sua scadenza comporta la decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la Corte Cass. ha, in particolare, osservato come il giudice di merito ne avesse, nel caso di specie, fatto corretta applicazione giacchè, non prevedendo la norma alcuna differenza a seconda della causa della mancata, tempestiva assunzione del mezzo di prova, anche nel caso in cui il ricorso al giudice delegato risultasse presentato nel termine concesso per l'espletamento della prova delegata e questa fosse stata fissata per un'udienza successiva alla scadenza del termine medesimo, costituiva onere preciso della parte - che avesse voluto evitare la decadenza dal suo diritto - quello di presentare l'istanza di proroga prima della scadenza del termine assegnato. La Corte ha ulteriormente precisato che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale in materia, il diritto di difesa ben può essere assoggettato a limitazioni e condizioni, entro il limite della ragionevolezza, qualora il condizionamento al suo esercizio dipenda da una libera scelta della parte). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4877 del 07/03/2005   …...
Prova civile - testimoniale - esame dei testimoni - esame a mezzo di rogatoria – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3247 del 25/10/1972
Assunzione della prova - provvedimento del giudice delegato - mancata notifica ai difensori - nullita - insussistenza - condizioni.* La mancata notificazione ai procuratori delle parti del provvedimento del giudice delegato (nella specie, giudice francese), che fissa la data ed il luogo per l'assunzione della prova per testimoni, non comporta nullita della prova testimoniale raccolta, qualora risulti che i procuratori delle parti siano stati in qualsiasi modo posti in grado di assistere all'udienza fissata. ( V 151'69, mass n 338061; 3341'68, mass n 336351).* Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3247 del 25/10/1972   …...

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