Skip to main content

198. (Esame contabile)

Art. 198. (esame contabile)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Consulenza tecnica - consulente d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3947 del 16/02/2025 (Rv. 673848-01)
Attivita' - Acquisizione di documenti da parte del consulente - Precedente richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. - Fatti principali - Nullità - Esclusione. Il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini che gli sono affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice quei documenti - necessari al fine di dare risposta ai quesiti - per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., pur se relativi ai fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa di cui all'art.157 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3947 del 16/02/2025 (Rv. 673848-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Proc_Civ_art_210 …...
Consulenza tecnica - esame contabile - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 17/01/2024 (Rv. 669907-01)
Consulenza contabile - Preclusioni processuali - Attenuazione - Consenso della parei - Necessità - Documenti relativi a fatti principali - Ammissibilità. Nella consulenza tecnica di natura contabile, l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1763 del 17/01/2024 (Rv. 669907-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Civ_art_2697 …...
Prova civile - consulenza tecnica - consulente di parte - in genere Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31964 del 17/11/2023 (Rv. 669372 - 01)
Consulente tecnico di parte - Attività svolta - Espressione di manifestazione di scienza e non di volontà - Conseguenze - Legittimazione a far valere l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio - Esclusione. In tema di prova civile, la consulenza di parte non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico, il che esclude che il c.t.p. - mero ausiliario, sprovvisto dello ius postulandi a tal fine necessario - possa far valere ritualmente l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31964 del 17/11/2023 (Rv. 669372 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Proc_Civ_art_201 …...
Acquisizione di documenti – Cass. n. 12348/2023
Prova civile - consulenza tecnica - esame contabile - procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Esame contabile ex art. 198 c.p.c. - Acquisizione di documenti - Ammissibilità - Criteri - Allegazione delle parti - Irrilevanza - Fattispecie.  In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12348 del 09/05/2023 (Rv. 667648 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_421 Cod_Civ_art_230_2   Corte Cassazione 12348 2023 …...
Acquisizione di documenti in precedenza non prodotti – Cass. n. 5370/2023
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - in genere - Consulenza tecnica - Esame contabile ex art. 198 c.p.c. - Acquisizione di documenti in precedenza non prodotti - Consenso delle parti - Necessità - Mancanza del consenso - Conseguenze.   In materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5370 del 21/02/2023 (Rv. 667000 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Proc_Civ_art_157   Corte Cassazione 5370 2023 …...
Operazioni bancarie in conto corrente – Cass. n. 34600/2022
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività -contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Acquisizione di documenti - Ammissibilità - Criteri - Allegazione delle parti - Irrilevanza - Fattispecie.   In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (Nella specie la S.C. ha confermato "in parte qua" la sentenza di merito, ritenendo che nel giudizio di ripetizione dell'indebito proposto dal correntista, il consulente d'ufficio possa procedere all'acquisizione degli estratti conto relativi al rapporto che le parti abbiano mancato di produrre). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34600 del 24/11/2022 (Rv. 666177 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Proc_Civ_art_062   Corte Cassazione 34600 2022 …...
Esame contabile – Cass. n. 3086/2022
Prova civile - consulenza tecnica - esame contabile - Esame contabile ex art. 198 c.p.c. - Acquisizione di documenti - Ammissibilità - Criteri - Allegazione delle parti - Irrilevanza.   In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 04) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 3086 2022 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza -procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019 (Rv. 656050 - 01)
Poteri officiosi del giudice -Deroga alle regole codicistiche in materia di prova - Esibizione di cose e documenti - Consulenza d'ufficio contabile - Conseguenze. Nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019 (Rv. 656050 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Civ_art_2697 …...
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 31886 del 06/12/2019 (Rv. 656045 - 01)
Acquisizione di elementi necessari per rispondere ai quesiti - Limiti - Fondamento - Deroghe. Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - assunzione di informazioni da terzi - In genere. Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - chiarimenti alle parti - In genere. Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - indagini - In genere. In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti. Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 31886 del 06/12/2019 (Rv. 656045 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Proc_Civ_art_201, Cod_Civ_art_2697 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15620 del 22/06/2017
Nullità della sentenza fondata su documenti tardivamente prodotti - Deduzione - Legittimazione della parte che ne ha effettuato la produzione, ancorché tramite consulente – Esclusione - procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullita' - sanatoria in genere. In applicazione dell’art. 157, comma 3, c.p.c., non è legittimata a dedurre la nullità della sentenza, in quanto basata su documenti tardivamente prodotti, la stessa parte che abbia effettuato la relativa produzione, ancorché per il tramite del proprio consulente tecnico. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15620 del 22/06/2017   …...
Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - in genere – Corte Cassazione, Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8403 del 27/04/2016
Tardiva produzione di documenti nuovi concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda - Esame da parte del c.t.u. contabile - Esclusione - Documenti meramente accessori - Esame da parte del c.t.u. contabile - Ammissibilità ex art. 198 c.p.c. - Fattispecie. In tema di preclusioni nel corso di una consulenza tecnica contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., quest'ultimo può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva considerato inammissibile la produzione di nuova ed ulteriore documentazione volta ad accertare la morosità della controparte ed il calcolo, su di essa, dei relativi interessi, tenuto anche conto della riconvocazione in grado d'appello dei consulenti per fornire chiarimenti). Corte Cassazione, Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8403 del 27/04/2016   …...
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 23/06/2015
Notizie non rilevabili dagli atti processuali - Acquisizione - Ammissibilità - Limiti - Fatti che le parti hanno l'onere di provare. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 23/06/2015 Il consulente tecnico di ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 23/06/2015   …...
Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2010
Documenti nuovi prodotti tardivamente dalle parti - Esame da parte del ctu contabile - Esclusione - Documenti meramente accessori - Esame da parte del ctu - Ammissibilità ex art. 198 cod. proc. civ. - Fattispecie. In tema di preclusione relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella fattispecie la pronuncia di secondo grado, con valutazione condivisa in sede di legittimità, aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione di contabili bancarie in corso di ctu relativa a revocatoria fallimentare di rimesse). Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2010   …...
Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2010
Documenti nuovi prodotti tardivamente dalle parti - Esame da parte del ctu contabile - Esclusione - Documenti meramente accessori - Esame da parte del ctu - Ammissibilità ex art. 198 cod. proc. civ. - Fattispecie. In tema di preclusione relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella fattispecie la pronuncia di secondo grado, con valutazione condivisa in sede di legittimità, aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione di contabili bancarie in corso di ctu relativa a revocatoria fallimentare di rimesse). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2010   …...
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - indagini – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15448 del 15/10/2003
Acquisizione di atti e documenti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. Nel rito del lavoro, rientra tra i poteri istruttori del giudice d'appello, che abbia dato mandato al consulente tecnico di compiere ogni opportuna indagine, l'acquisizione di atti o documenti ritenuti dal consulente necessari per l'espletamento dell'incarico. Detto principio trova applicazione quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, come avviene in controversie che presentino profili contabili particolarmente complessi, fermo restando che la consulenza tecnica non costituisce uno strumento previsto al fine di supplire a carenze probatorie relative a fatti che la parte può agevolmente dimostrare con prove documentali o testimoniali. (Fattispecie relativa a documenti necessari per il calcolo dello specifico tasso aziendale nell'assicurazione degli infortuni sul lavoro). Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15448 del 15/10/2003   …...
Prova civile - consulenza tecnica - esame contabile – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8659 del 14/08/1999
Esame da parte del consulente tecnico d'ufficio di documenti non ritualmente prodotti in causa - Acquisizione del previo consenso delle parti - Necessità - Mancato rispetto da parte del c.t.u. di tale regola - Nullità relativa della consulenza tecnica - Configurabilità - Disciplina prevista dall'art. 157, comma secondo, cod. proc. civ. - Applicabilità. Il consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito di un esame contabile, può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa soltanto con il consenso delle parti. In mancanza di tale elemento la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 cod. proc. civ. con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale. Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8659 del 14/08/1999   …...
Prova civile - Consulenza tecnica - Conciliazione delle parti dinanzi al consulente tecnico - Processo verbale di conciliazione - Dichiarazione di esecutività – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2978 del 20/03/1991
Controversia non contabile - Provvedimento abnorme - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità. L'art. 199 Cod. proc. civ., il quale regola la conciliazione delle parti davanti al consulente tecnico d'ufficio, trova applicazione soltanto quando la causa abbia ad oggetto una controversia di natura contabile. Ne consegue che, ove il giudice istruttore violando l'anzidetta norma dichiari esecutivo un verbale di conciliazione redatto fuori udienza dal consulente tecnico d'ufficio in una controversia estranea a quella contabile, si è in presenza di un provvedimento abnorme che, incidendo sui diritti sostanziali delle parti, avendo effetto decisorio e non essendo soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione, è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2978 del 20/03/1991   …...
Prova civile - consulenza tecnica - esame contabile - esame di documenti non prodotti - mancato consenso delle parti - nullita relativa - sanatoria condizioni.* - Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 538 del 11/02/1975
Anche la violazione dell'art 198 cod proc civ (nella specie, esame e menzione di documenti, da parte del consulente tecnico, senza il consenso degli interessati) e, come ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullita relativa, soggetta al regime dell'art 157 del codice di rito, per cui - se non e fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione - deve ritenersi sanata. ( Conf 497/71, mass n 350149).* Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 538 del 11/02/1975   …...
Prova civile - consulenza tecnica - esame contabile - esame di documenti non prodotti – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 538 del 11/02/1975
Mancato consenso delle parti - nullita relativa - sanatoria condizioni.* Anche la violazione dell'art 198 cod proc civ (nella specie, esame e menzione di documenti, da parte del consulente tecnico, senza il consenso degli interessati) e, come ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullita relativa, soggetta al regime dell'art 157 del codice di rito, per cui - se non e fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione - deve ritenersi sanata. ( Conf 497/71, mass n 350149).* Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 538 del 11/02/1975   …...
Prova civile - consulenza tecnica - poteri (o obblighi) del giudice – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 277 del 01/02/1974
Opportunita di disporre la consulenza - valutazione della consulenza di parte - potere discrezionale del giudice di merito.* 138062 367911* La consulenza e soltanto un mezzo di integrazione delle cognizioni tecniche del giudice che puo tenere conto anche delle consulenze di parte e non e tenuto a disporre indagini quando non ne ravvisa la necessita. ( V 1836'73, mass n 364835; 724'73, mass n 362927).* Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 277 del 01/02/1974   …...
Prova civile - consulenza tecnica - in genere(ammissibilita oggetto)- conteggio di partite di dare ed avere sulla base di documenti di parte – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2910 del 09/09/1968
Ammissibilita di consulenza tecnica - inammissibilita dell'esame contabile - irrilevanza.* Quando si debbano eseguire i conteggi di varie partite di dare e di avere sulla base del riscontro di documenti prodotti dalle parti, ben puo il giudice, al fine di accertare l'esistenza e l'esatto ammontare dei crediti rispettivi, valersi di un consulente tecnico, a norma degli artt. 191, 61 e segg. cod.proc.civ., pur non ricorrendo cioe la speciale ipotesi dell'esame contabile, prevista dal successivo art.198 la quale non esclude le piu ampie facolta del giudice regolate dagli altri articoli citati.* Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2910 del 09/09/1968   …...
Prova civile - consulenza tecnica - in genere(ammissibilita oggetto)- conteggio di partite di dare ed avere sulla base di documenti di parte – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2910 del 09/09/1968
Ammissibilita di consulenza tecnica - inammissibilita dell'esame contabile - irrilevanza.* Quando si debbano eseguire i conteggi di varie partite di dare e di avere sulla base del riscontro di documenti prodotti dalle parti, ben puo il giudice, al fine di accertare l'esistenza e l'esatto ammontare dei crediti rispettivi, valersi di un consulente tecnico, a norma degli artt. 191, 61 e segg. cod.proc.civ., pur non ricorrendo cioe la speciale ipotesi dell'esame contabile, prevista dal successivo art.198 la quale non esclude le piu ampie facolta del giudice regolate dagli altri articoli citati.* Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2910 del 09/09/1968   …...

___________________________________________________________


Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

198

esame

contabile