Art. 193. (giuramento del consulente)
0 Codice di procedura civile
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Critiche alla consulenza tecnica d'ufficio - comparsa conclusionale – Cass. n. 22316/2020Procedimento civile - comparsa – conclusionale - Critiche alla consulenza tecnica d'ufficio - Formulazione in comparsa conclusionale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate per la prima volta in comparsa conclusionale - e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice - perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22316 del 15/10/2020 (Rv. 659436 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_193, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_190_1
corte
cassazione
22316
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Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività' - indagini - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25022 del 08/10/2019 (Rv. 655370 - 01)Violazione, da parte del CTU, dell'obbligo di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli - Nullità della consulenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, la violazione, da parte del CTU, dell'obbligo di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli comporta la nullità della perizia, rilevabile d'ufficio, poiché l'ausiliare del giudice svolge nel processo una pubblica funzione nell'interesse generale e superiore della giustizia. (Nella specie, il CTU non aveva sottoposto a visita l'attore in primo grado, il quale lamentava di avere subito dei danni per colpa medica, né aveva predisposto una relazione degli incontri avvenuti con il medesimo attore ed i consulenti di parte, omettendo di riportare le loro osservazioni ed istanze).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25022 del 08/10/2019 (Rv. 655370 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_193, Cod_Proc_Civ_art_194 …...
Procedimenti speciali - apertura delle successioni - curatore dell'eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10776 del 29/10/1998Compenso - Liquidazione - Organo competente - Pretore in sede camerale - Provvedimento di liquidazione privo dei requisiti minimi che consentano il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per inesistenza giuridica del provvedimento - Altri rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione conseguente alla (eventuale) richiesta di attuazione del provvedimento in sede esecutiva.
Competente a liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente è il Pretore che lo ha nominato (art. 52 disp. att. cod. proc. civ.), senza che risulti, a ciò, di ostacolo la circostanza che il relativo provvedimento (contenente, tra l'altro, l'indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso) attenga a diritti soggettivi, la cui tutela è del tutto garantita, nell'ambito del procedimento, sia in prime cure, mediante la partecipazione di ogni controinteressato, sia in sede di gravame, attraverso la (ammissibile) proposizione del ricorso straordinario per cassazione. Qualora non sia, peraltro, ravvisabile, in seno al provvedimento impugnato, neanche quel "minimum" di requisiti che ne consentano la qualificazione in termini di "sentenza" contro cui proporre il gravame ex art. 111 Cost. (come nel caso in cui esso risulti del tutto privo di ogni garanzia di contraddittorio, sia pur sommario, nei confronti dei potenziali controinteressati, nella specie, nemmeno individuati), il ricorso per cassazione non può che risultare inammissibile, con conseguente facoltà, per i ricorrenti, di far valere l'inesistenza giuridica del provvedimento di liquidazione (avente pur sempre natura di titolo esecutivo) in sede di opposizione all'(eventuale) esecuzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10776 del 29/10/1998
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Procedimenti speciali - apertura delle successioni - curatore dell'eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11619 del 21/11/1997Compenso - Liquidazione - Competenza del Pretore in sede camerale - Sussistenza.
Il curatore dell'eredità giacente, nominato dal Pretore a norma dell'art. 528 cod. civ., va annoverato fra gli ausiliari del giudice,dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall'art. 68 cod. proc. civ. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta,) il privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali presti la sua attività in occasione di un processo in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione delle particolari finalità (caratteristiche tutte riunite nella figura del curatore dell'eredità, ove si considerino l'impossibilità del Pretore di provvedere da solo ai compiti di conservazione del patrimonio errio affidatigli dalla legge; la conseguente strumentalità delle funzioni del curatore, tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp. att. cod. proc. civ., a custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto l'attività di direzione e sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti giudiziari; il provvedimento finale di chiusura della procedura, cui conseguono l'approvazione del rendiconto e la consegna all'erede del patrimonio convenientemente gestito). Pertanto, conformemente alla regola fissata dall'art. 52 disp. att. cod. proc. civ., il compito di liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente spetta, in sede camerale, al Pretore che lo ha nominato, senza che a ciò sia d'ostacolo la circostanza che la suddetta liquidazione, con l'indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso, attenga a diritti soggettivi, posto che questi ultimi , nell'ambito di quel procedimento ricevono tutela, sia in prime cure con la partecipazione allo stesso di ogni controinteressato sia in sede di gravame con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., (con correlativa inammissibilità di censure di …...
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - giuramento – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10386 del 23/11/1996Mancata sottoscrizione, da parte del consulente, del processo verbale d'udienza - Conseguenze sulla validità dell'attività processuale certificata dal verbale medesimo - Insussistenza - Mera irregolarità - Configurabilità.
La mancata apposizione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, della propria firma nel verbale dell'udienza nella quale lo stesso presta giuramento costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di incidere sulla validità dell'attività processuale cui il detto verbale si riferisce e che ha la funzione di documentare, ne', tantomeno, su quella degli atti successivi.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10386 del 23/11/1996
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Vendita con incanto – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 930 del 29/01/1992 Irritualità della nomina ed omissione del finanziamento - Conseguenze - Prezzo d'asta - Determinazione - Invalidità - Esclusione.
Con riguardo alla vendita con incanto di immobili appartenenti all'attivo fallimentare, la circostanza che l'esperto designato dal giudice delegato per la valutazione dell'immobile sia stato irritualmente nominato e non abbia prestato giuramento non costituisce ragione di invalidità della determinazione del prezzo d'asta, posto che l'osservanza di queste formalità non è prescritta dalla legge a pena di nullità della relazione di consulenza e che il giudice, in veste di "peritus peritorum", può utilizzare i dati fornitigli dall'esperto, indipendentemente dalla ritualità della nomina e dalla prestazione del giuramento.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 930 del 29/01/1992
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