Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa sezione I: dei poteri del giudice istruttore in generale sezione II: della trattazione della causa - 184. (1) (udienza di assunzione dei mezzi di prova)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 184. (1) (Udienza di assunzione dei mezzi di prova)
Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava: "Art. 184. (Deduzioni istruttorie)
Salva l'applicazione dell'articolo 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonchè altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.
I termini di cui al comma precedente sono perentori.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi."
la giurisprudenza
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