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170. (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento)

Art. 170. (notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 26357 del 29/09/2025 (Rv. 676679-01)
Giudizio di rinvio - Notificazione del ricorso in riassunzione eseguita impersonalmente agli eredi - Nullità - Costituzione del de cuius nel giudizio di legittimità - Irrilevanza - Fattispecie. In tema di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, la notificazione dell'atto di riassunzione, dovendo essere eseguita alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. richiamati dall'art. 392, comma 2, c.p.c., è nulla ove effettuata impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, anche se questi era costituito nel giudizio di legittimità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 26357 del 29/09/2025 (Rv. 676679-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_392 …...
Notificazione al procuratore - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25708 del 19/09/2025 (Rv. 676218-01)
Domicilio digitale - Indirizzo PEC del difensore utilizzabile - Re.G.Ind.E. - Necessità - Indirizzo INI-PEC - Irrilevanza. In materia di notificazioni al difensore, il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif.in l. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.E) gestito dal Ministero della giustizia, sicché è nulla la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel registro predetto, restando irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). Notificazione al procuratore - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25708 del 19/09/2025 (Rv. 676218-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_330 …...
Impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13165 del 14/05/2024 (Rv. 671160-01)
Cause soggette al rito del lavoro - Termine breve per la impugnazione - Decorrenza - Notifica alla parte personalmente ex art. 479 c.p.c. - Idoneità a far decorrere il termine - Esclusione. Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13165 del 14/05/2024 (Rv. 671160-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25889 del 05/09/2023 (Rv. 668958 - 01)
Notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Parte costituita in primo grado contumace in appello - Notifica alla parte personalmente - Decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione - Idoneità - Sentenza spedita in forma esecutiva - Irrilevanza - Fondamento. Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25889 del 05/09/2023 (Rv. 668958 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_479 …...
Esecuzione presso il difensore della società incorporata – Cass. n. 13685/2023
Società - fusione – effetti - procedimento civile - notificazione - al procuratore - Fusione tra società - Vicenda estintivo-successoria - Conseguenze - Notifica della sentenza ai fini della decorrenza termine breve - Esecuzione presso il difensore della società incorporata - Inefficacia - Precedente interpretazione giurisprudenziale su efficacia modificativo-evolutivo della fusione - Conseguenze - Applicazione del c.d. "prospective overruling" - Sussistenza - Fattispecie.  La fusione tra società (anche nella forma dell'incorporazione) dà luogo ad una vicenda estintivo- successoria simile alla successione "mortis causa" a titolo universale tra persone fisiche, con la conseguenza che il suo intervento in corso di giudizio fa sì che la notifica della sentenza ex art. 285 c.p.c. presso il difensore della società estinta sia inefficace ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, non esistendo alcuna norma che investa il predetto della difesa della società incorporante. Peraltro, tale interpretazione, derivando da radicale e imprevedibile mutamento del precedente univoco orientamento giurisprudenziale che vedeva, per contro, la fusione come fenomeno a carattere modificativo-evolutivo, costituisce un caso di "prospective overruling", finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine c.d. "breve" decorrente dalla notificazione della sentenza, pur essendo questa avvenuta nei confronti della società incorporante, ma presso il difensore della società incorporata, in ragione della ravvisata sussistenza del "prospective overruling" processuale). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13685 del 18/05/2023 (Rv. 667905 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Civ_art_2504_2 Corte Cassazione 13685 2023 …...
Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale – Cass. n. 8549/2023
Possesso - effetti - usucapione - in genere - Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex l. n. 346 del 1976 - Ricorso per il riconoscimento della stessa contenente l'elezione di domicilio presso il difensore - Opposizione - Notifica eseguita nel domicilio eletto - Validità - Sussistenza.   In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ai sensi della l. n. 346 del 1976, qualora il ricorso al giudice volto ad ottenerne il riconosci/mento contenga l'elezione di domicilio presso un difensore, coloro che propongono opposizione validamente notificano l’atto di citazione nel predetto domicilio eletto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8549 del 24/03/2023 (Rv. 667367 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1159_2, Cod_Civ_art_0047, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_141   Corte Cassazione 8549 2023 …...
Termine breve per l'impugnazione del lodo – Cass. n. 33140/2022
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - termini - Termine breve per l'impugnazione del lodo - Decorrenza - Condizioni - Notifica del lodo alla parte personalmente o al difensore eventualmente nominato - Elezione di domicilio presso quest'ultimo - Irrilevanza.   Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione del lodo, la notificazione della decisione arbitrale, prevista dall'art. 828 c.p.c., può essere effettuata mediante consegna alla parte personalmente o, in alternativa, al difensore da quest'ultimo eventualmente nominato ex art. 816 bis, comma 1, ultima parte, c.p.c., senza che assuma rilievo l'elezione o meno di domicilio presso tale professionista. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33140 del 10/11/2022 (Rv. 666231 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_816_2, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285   Corte Cassazione 33140 2022 …...
Alternatività rispetto alle ulteriori modalità di notificazione – Cass. n. 27995/2022
Procedimento civile - notificazione - presso il domiciliatario - Notificazione al domiciliatario ex art. 141 c.p.c. - Esclusività - Limiti - Alternatività rispetto alle ulteriori modalità di notificazione - Sussistenza - Conseguenze - Pluralità di difensori - Possibilità di notifica al difensore non domiciliatario - Fondamento.   La notificazione presso il domiciliatario ex art. 141 c.p.c. - al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell'interesse del destinatario, è per legge esclusiva - ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore, stante la disposizione di cui all'art. 170, comma 1, c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'atro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27995 del 26/09/2022 (Rv. 665699 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_141   Corte Cassazione 27995 2022 …...
Notificazione della sentenza d'appello – Cass. n. 26810/2022
Procedimento civile - notificazione - al procuratore - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Notificazione della sentenza d'appello - A mezzo PEC - Esito negativo - Per fatto imputabile al destinatario - Oneri del notificante - Notificazione presso la cancelleria - Condizioni.   Nel caso in cui la notifica a mezzo PEC della sentenza d'appello al difensore della parte domiciliato "extra districtum" non vada a buon fine per fatto imputabile a quest'ultimo (nella specie, a causa del riempimento della relativa casella), la tempestiva rinnovazione della stessa presso la cancelleria della Corte d'appello ove pendeva la lite è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26810 del 12/09/2022 (Rv. 665704 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_170   Corte Cassazione 26810 2022 …...
Nomina di nuovo procuratore con elezione di domicilio – Cass. n. 9232/2022
Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Nomina di nuovo procuratore esercente fuori circoscrizione con elezione di domicilio presso lo stesso - Notificazione presso l'indirizzo PEC indicato al Consiglio dell'ordine e risultante dal ReGIndE - Necessità - Espressa revoca della precedente domiciliazione - Omissione - Irrilevanza.   Nel caso di nomina di nuovo procuratore con elezione di domicilio presso il suo studio, situato in luogo diverso rispetto a quello ove ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede, la notificazione degli atti processuali deve essere effettuata presso l'indirizzo PEC da costui indicato al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza, e risultante dal ReGIndE, in virtù di quanto disposto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014, restando, pertanto, inefficace la domiciliazione presso il precedente difensore, indipendentemente dal fatto che non sia stata espressamente revocata. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9232 del 22/03/2022 (Rv. 664261 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170   Corte Cassazione 9232 2022 …...
Notificazione eseguita personalmente alla parte costituita nel giudizio – Cass. n. 455/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - Notificazione eseguita personalmente alla parte costituita nel giudizio - Effetti - Inidoneità alla decorrenza del termine breve - Limiti.   La notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 455 del 10/01/2022 (Rv. 663803 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285   Corte Cassazione 455 2022 …...
Notifica mediante consegna di una sola copia – Cass. n. 20982/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - a piu' parti - Presso un unico procuratore - Notifica mediante consegna di una sola copia - Nullità - Sanatoria "ex tunc" - Condizioni.   La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l’atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20982 del 22/07/2021 (Rv. 661891 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_332   Corte Cassazione 20982 2021 …...
Notificazione della sentenza al difensore non domiciliatario – Cass. n. 10129/2021
Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Notificazione della sentenza al difensore non domiciliatario - Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità - Sussistenza. La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche il suo domiciliatario, atteso che all'eventuale elezione di domicilio fuori dal circondario del tribunale cui il difensore è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10129 del 16/04/2021 (Rv. 661068 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Notificazione diretta da parte della P.A. – Cass. n. 28829/2020
Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - Ordinanza-ingiunzione ex l. n. 689 del 1981 - Notificazione diretta da parte della P.A. - A mezzo posta elettronica certificata - Ammissibilità - Fondamento. In tema di sanzioni amministrative, la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 puo ' avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilita' dell’atto e la finalita' della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalita' di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28829 del 16/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_149_2 corte cassazione 28829 2020   …...
Impugnazioni – Termine breve per impugnare – Cass. n. 27773/2020 (02)
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - impugnazioni - Art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012 - Termine breve per impugnare - Decorrenza - Dalla notifica a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente - Fondamento - Difesa affidata ad altro professionista - Conseguenze. In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012, in deroga al combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente, considerato che non ricorre qui la "ratio" della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione, dovendosi, peraltro, eseguire la notificazione alla parte presso l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, le volte in cui il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27773 del 04/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_170 corte cassazione 27773 2020 …...
Notifica della sentenza al Comune in persona del sindaco, rappresentato dal difensore - Cass. n. 26050/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Notifica della sentenza al Comune in persona del sindaco, rappresentato dal difensore - Idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - Fondamento. In tema di impugnazioni, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. la notifica della sentenza indirizzata a un Comune "in persona del sindaco rappresentato e difeso dall'avvocato", dal momento che l'ambiguità della formula utilizzata impedisce di stabilire se destinatario della notificazione sia la parte o il suo difensore. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26050 del 17/11/2020 (Rv. 659922 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 Impugnazioni notificazione decorrenza dei termini corte cassazione 26050 2020 …...
Notifica della sentenza di primo grado nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore – Cass. n. 20866/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – decorrenza - Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore - Espressa menzione del procuratore quale destinatario - Necessità - Fondamento - Notifica ad una pubblica amministrazione - Elezione di domicilio dell'ente presso la propria sede - Rappresentanza da parte di un avvocato facente parte dell'avvocatura interna dell'ente - Notificazione della sentenza all'ente presso tale domicilio senza riferimento nominativo all'avvocato - Inidoneità alla decorrenza del termine breve. A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20866 del 30/09/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 corte cassazione 20866 2020 …...
Decorrenza Termine breve per impugnare - Cass. n. 20866/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore - Espressa menzione del procuratore quale destinatario - Necessità - Fondamento - Notifica ad una pubblica amministrazione - Elezione di domicilio dell'ente presso la propria sede - Rappresentanza da parte di un avvocato facente parte dell'avvocatura interna dell'ente - Notificazione della sentenza all'ente presso tale domicilio senza riferimento nominativo all'avvocato - Inidoneità alla decorrenza del termine breve. impugnazioni Termine breve A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20866 del 30/09/2020 (Rv. 658856 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 corte  …...
Notificazione - impugnazione - a piu' parti – Cass. n. 20527/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - a piu' parti - Presso il procuratore costituito per più parti mediante unica copia - Validità - Applicabilità del principio al processo ordinario e a quello tributario - Fondamento. La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che, non solo, in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 comma 1, c.p.c., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione, ma ne è il destinatario. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20527 del 29/09/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_330 corte cassazione 20527 2020 …...
Notificazione dell'atto di impugnazione a piu' parti presso il procuratore costituito – Cass. n. 20527/2020
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - a piu' parti presso il procuratore costituito per più parti mediante unica copia - Validità - Applicabilità del principio al processo ordinario e a quello tributario - Fondamento. La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che, non solo, in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 comma 1, c.p.c., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione, ma ne è il destinatario. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20527 del 29/09/2020 (Rv. 659200 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_330 CORTE CASSAZIONE 20527 2020 …...
Notificazione dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14616 del 09/07/2020 (Rv. 658511 - 01)
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - Procuratore costituito esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione, senza elezione di domicilio nella sede del giudice adito - Notificazione presso la cancelleria di quest'ultimo - Validità - Fondamento - Notifica eseguita presso lo studio del difensore fuori dal circondario - Ammissibilità. L'art. 82, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934 nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della medesima autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. Tale disposizione, essendo dettata esclusivamente al fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi alla sua esecuzione fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione effettuata al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario giacché, in questo caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera diligente agli obblighi che le incombono per la ritualità della notifica stessa che, in siffatta forma, vale ancora più a fare raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14616 del 09/07/2020 (Rv. 658511 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_330 …...
Ricorso incidentale notificato ai genitori di un minorenne divenuto maggiorenne - Cass. n. 14245/2020
Procedimento civile - capacita' processuale - Ricorso incidentale notificato ai genitori di un minorenne divenuto maggiorenne - Sanatoria - Presupposti. E' ammissibile il ricorso incidentale notificato non al minorenne nel frattempo divenuto maggiorenne, bensì ai suoi genitori nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, allorché la nullità scaturente da tale vizio di notifica possa considerarsi sanata dalla prova dell'effettiva conoscenza, da parte del soggetto erroneamente pretermesso, della vicenda processuale che lo riguarda. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14245 del 08/07/2020 (Rv. 658312 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_330 corte cassazione 14245 2020 …...
Notificazione - al procuratore - A mezzo del servizio postale - Cass. n. 13917/2020
Procedimento civile - notificazione - al procuratore - A mezzo del servizio postale - Assenza del destinatario ovvero di persona abilitata a ricevere l'atto - Affissione dell'avviso ed immissione in cassetta, invio della raccomandata informativa e successiva compiuta giacenza del plico - Adempimento - Pregressa comunicazione del trasferimento dello studio del difensore - Rilevanza - Esclusione. La notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, in caso di attestata assenza del destinatario ovvero di persona abilitata a ricevere l'atto, e di rituale effettuazione delle formalità di affissione dell'avviso alla porta di ingresso dello stabile ed immissione in cassetta, con regolare invio della raccomandata informativa e successiva compiuta giacenza del plico, è valida e produttiva di effetti, essendo tale sequenza notificatoria significativa della permanenza di un vincolo funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, a nulla rilevando che il difensore destinatario della notifica abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13917 del 06/07/2020 (Rv. 658181 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_149_1 corte cassazione 13917 2020 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Cass. n. 12890/2020
Interruzione di diritto del processo per fallimento di una delle parti - Termine per la riassunzione - Comunicazione del curatore alle parti interessate a mezzo p.e.c. - Idoneità ai fini della decorrenza del termine - Requisiti - Fattispecie. Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione. In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell'art. 43 l.fall., il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento, la cui comunicazione può provenire anche dal curatore fallimentare mediante posta elettronica certificata, trattandosi di uno dei mezzi all’uopo consentiti dalla legge, ma questa deve avere specificamente ad oggetto il processo nel quale l'evento esplica i suoi effetti e deve essere diretta al procuratore che assiste la parte costituita - non colpita dall'evento - nel giudizio in cui la conoscenza legale dell'interruzione viene in rilievo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S. C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio, aveva ritenuto che il relativo termine dovesse farsi decorrere da una comunicazione inviata a mezzo p.e.c. dal curatore ad un differente legale che difendeva la medesima controparte in un diverso giudizio pendente dinanzi ad un altro ufficio). Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 12890 del 26/06/2020 (Rv. 658021 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307 corte cassazione 12890 2020 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7454 del 19/03/2020 (Rv. 657417 - 02)
Notificazione dell'impugnazione a mani proprie del procuratore costituito in luogo diverso dal domicilio eletto - Idoneità al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Fondamento. La regola stabilita dall'art. 138, comma 1, c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo quest'ultimo, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170, comma 1, c.p.c.), sicché, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7454 del 19/03/2020 (Rv. 657417 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_330 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2974 del 07/02/2020 (Rv. 656997 - 01)
Ricorso per cassazione - Sentenza di appello - Notificazione in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito - Termine breve per l'impugnazione - Applicabilità. La notificazione della sentenza d'appello, diretta alla parte ma presso il suo procuratore costituito domiciliatario "ex lege", è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art_ 325, comma 2, c.p.c., risultando irrilevante che il provvedimento sia stato notificato in forma esecutiva. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2974 del 07/02/2020 (Rv. 656997 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 IMPUGNAZIONI CIVILI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA LUOGO DI NOTIFICAZIONE   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1982 del 29/01/2020 (Rv. 656890 - 01)
Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Specifica elezione di domicilio del destinatario presso la cancelleria - Notifica presso la cancelleria - Validità - Notifica al domicilio digitale - Necessità - Esclusione. Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l'introduzione del "domicilio digitale" (art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), resta valida la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 -presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1982 del 29/01/2020 (Rv. 656890 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_325 IMPUGNAZIONI CIVILI TERMINI BREVI   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità' - termini - Cass. n. 32028/2019
Decorrenza - Dalla notificazione del lodo alla parte personalmente - Ammissibilità - Artt. 170 e 285 cod. proc. civ. - Inapplicabilità. La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione fissato dall'art. 828 c.p.c. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32028 del 09/12/2019 (Rv. 656127 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Civ_art_0828 corte cassazione 32028 2019 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27911 del 30/10/2019 (Rv. 655528 - 01)
Impugnazione - Notifica al procuratore domiciliatario - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione. La notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali), anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è infatti previsto per il domicilio autonomamente eletto, mentre l'elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27911 del 30/10/2019 (Rv. 655528 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149_1, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 19530 del 19/07/2019 (Rv. 654574 - 01)
Notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte - Decorrenza del termine breve d'impugnazione - Configurabilità. La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine "breve" d'impugnazione (art. 325 c.p.c.), atteso che l'espressione "su istanza di parte", contenuta nell'art. 325 c.p.c., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati. Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 19530 del 19/07/2019 (Rv. 654574 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326 …...
Notificazione dell’atto di appello presso difensore domiciliatario - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17336 del 27/06/2019 (Rv. 654717 - 01)
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Notificazione dell’atto di appello presso difensore domiciliatario - Trasferimento dello studio del destinatario - Inesistenza della notificazione - Sanatoria per conseguimento dello scopo - Esclusione - Fondamento. La notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente "in rerum natura", ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell'appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17336 del 27/06/2019 (Rv. 654717 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Notificazione al procuratore – Cass. 14140/2019
Domicilio digitale - Avvocato esercente fuori circoscrizione - Notificazione dell'atto di appello - Omessa indicazione dell'indirizzo PEC in atti - Irrilevanza - Notificazione presso l'indirizzo PEC notificato al Consiglio dell'Ordine - Necessità - Notificazione presso la cancelleria - Nullità - Eccezione. In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14140 del 23/05/2019 (Rv. 654325 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 170 – Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento Cod. Proc. Civ. art. 330 – Luogo di notificazione della impugnazioe …...
Notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Notifica della sentenza presso il domicilio reale del soccombente - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7197 del 13/03/2019
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Notifica della sentenza presso il domicilio reale del soccombente - Idoneità a far decorrere il termine di impugnazione - Esclusione - Fondamento. La notificazione della sentenza al domicilio reale del soccombente, anziché al procuratore costituito, realizza una forma di notificazione diversa rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., che non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione in quanto, in primo luogo, non risulta rappresentativa della volontà impugnatoria della parte notificante e, in secondo luogo, non integra il necessario veicolo di conoscenza in favore del soggetto professionalmente qualificato, il procuratore costituito, perché possa valutare l'opportunità della proposizione dell'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7197 del 13/03/2019 Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_326 domicilio reale del soccombente …...
Notificazione - al procuratore - Notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2677 del 30/01/2019
Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2677 del 30/01/2019 Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità. La notifica della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea far decorrere il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2677 del 30/01/2019   …...
Notifica al procuratore domiciliatario
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere - rito cd. Fornero - opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012 - notifica al procuratore domiciliatario - legittimità- ragioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25086 del 10/10/2018 >>> Nel rito cd. Fornero, è valida la notifica del ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, al procuratore domiciliatario, inserendosi la stessa in un procedimento unitario, sebbene a struttura bifasica, articolato in una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una, oppositiva a cognizione piena,la quale, per quanto autonoma ed eventuale, interviene in un contesto in cui è già instaurato il contraddittorio tra le parti,che legittimamente sono rappresentate dai procuratori costituiti. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25086 del 10/10/2018 …...
PEC in ricorso ai soli fini delle comunicazioni
Procedimento civile - notificazione - in genere - regime ex art. 51 del d.l. n. 112 del 2008 - indicazione della pec in ricorso ai soli fini delle comunicazioni - limite all'utilizzo della pec - esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25086 del 10/10/2018 >>> Nelle sedi giudiziarie in cui è divenuto operativo il regime introdotto dall'art. 51 del d.l. n. 112 del 2008 – abilitativo dell'esecuzione telematica delle notificazioni e comunicazioni - grazie all'adozione dei correlati decreti attuativi, l'utilizzo della PEC non è soggetto ad alcun limite, seppure il difensore abbia indicato in ricorso che il proprio indirizzo di posta certificata debba valere al solo fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria, giacché una simile indicazione restrittiva non trova alcuna ragione d'essere in un sistema proiettato verso la dematerializzazione degli atti e la informatizzazione del processo civile nella sua intera articolazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25086 del 10/10/2018 …...
Procedimento civile - notificazione – pluralità di parti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018
Unico rappresentante di più soggetti - Unitarietà ed inscindibilità della rappresentanza - Consegna di una sola copia al procuratore della parte - Sufficienza - Fattispecie. Quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l'atto è diretto. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la notificazione dell'atto di riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. e del conseguente decreto di fissazione di udienza eseguita mediante consegna di una unica copia alla parte in proprio e nella qualità di genitore legale rappresentante del figlio minore d'età). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22072 del 22/09/2017
Notificazione dell'impugnazione al difensore di un ente locale territoriale presso la sede dell’ente nonostante l’elezione di domicilio in luogo diverso – Validità – Limiti - Fondamento. È valida la notificazione dell'atto di appello al difensore di un ente locale territoriale, che pure abbia per il primo grado eletto domicilio altrove, eseguita presso la sede legale dell'ente medesimo, nella quale il difensore era ed è incardinato, sul presupposto della coincidenza in quel luogo della sua Avvocatura, dovendosi equiparare la consegna a persona addetta a tale sede, ove non si alleghi e non si provi che una diversa ubicazione di quegli uffici sia stata preventivamente comunicata al Consiglio dell'Ordine, a una notifica allo studio del legale, e comunque risultando la notifica in quel luogo idonea a porre il professionista in grado di espletare tempestivamente il suo ministero col dispiegamento di una minimale diligenza e attività di autorganizzazione nello smistamento degli atti ricevuti, normalmente esigibile da una P.A. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22072 del 22/09/2017   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18053 del 21/07/2017
Difesa personale della parte - Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza - Dalla notifica - Notifica eseguita in forma esecutiva unitamente al precetto - Rilevanza ostativa - Esclusione. La notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto ai sensi dell'art. 479 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18053 del 21/07/2017   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16590 del 05/07/2017
Notifica della sentenza al comune presso la casa comunale - Richiamo al difensore dell'ente domiciliato presso la casa comunale - Assenza - Conseguenze - Idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata al comune, parte in causa, in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l'organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell'ente, anch'egli domiciliato presso la casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea una notifica in concreto e fortuitamente avvenuta a mani del procuratore costituito ma mancante del riferimento nominativo al procuratore della parte). Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16590 del 05/07/2017   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - "solve et repete" - termini brevi - Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 7257 del 22/03/2017
Decorrenza - Notificazione presso il procuratore domiciliatario - Trasferimento dello studio professionale - Decorso del termine breve d'impugnazione - Idoneità - Fondamento. La notifica della sentenza presso il procuratore domiciliatario, effettuata in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio a seguito del trasferimento dello studio professionale, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione previsto dall'art. 326 c.p.c., atteso che la variazione di indirizzo non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, sicché resta soddisfatta l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l'opportunità dell'impugnazione: tale regola opera anche nel contenzioso tributario, in cui l'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale le variazioni del domicilio eletto sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo alla notifica nei loro confronti della variazione, vale solo per il domicilio autonomamente eletto dalla parte e non per l'elezione del domicilio dalla medesima effettuata presso lo studio del difensore. Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 7257 del 22/03/2017   …...
Procedimento civile - notificazione - presso il domiciliatario - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8652 del 03/04/2017
Notificazioni nel domicilio eletto - Difformità tra il domicilio indicato nell’epigrafe dell’atto introduttivo e quello riportato nella procura alle liti - Prevalenza del primo - Fondamento - Fattispecie. Ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell'ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nella procura alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta mediante consegna dell’atto presso il domicilio indicato nella memoria di costituzione della parte convenuta, fosse idonea, ex articolo 170 c.p.c., a determinare il decorso del termine breve di impugnazione). Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8652 del 03/04/2017   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 21734 del 27/10/2016
Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Notifica al procuratore costituito - Necessità. Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio (reale o eletto) del difensore e non già presso il domicilio eletto della parte, anche se detti luoghi possono coincidere. Pertanto, se la notificazione della sentenza è priva di ogni riferimento al procuratore costituito quale destinatario dell'atto, la stessa non è idonea a fare decorrere il termine ex art. 325 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio di quest'ultimo, in modo che il difensore possa avere conoscenza dell'atto. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 21734 del 27/10/2016   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - in genere – Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19876 del 05/10/2016
Notificazione della sentenza alla parte presso il domicilio eletto - Inidoneità alla decorrenza del termine breve. In tema di impugnazioni, la notifica della sentenza effettuata alla parte personalmente presso il domicilio eletto in studio legale diverso da quello del suo procuratore, non costituisce notifica ex art. 170 c.p.c. al procuratore costituito e, quindi, non è idonea, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., a far decorrere il termine breve per impugnare. Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19876 del 05/10/2016   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - inps – Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14054 del 08/07/2016
Rappresentanza in giudizio con avvocato appartenente all'organo di avvocatura interna - Elezione di domicilio presso la sede dell'ufficio legale - Notificazione della sentenza presso tale domicilio senza indicazione nominativa del procuratore domiciliatario - Inidoneità alla decorrenza del termine breve - Fondamento. In caso di ente (nella specie l'INPS) rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell'organo di avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assetti organizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell'ente e delle prassi locali, la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14054 del 08/07/2016   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - inps – Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14054 del 08/07/2016
Rappresentanza in giudizio con avvocato appartenente all'organo di avvocatura interna - Elezione di domicilio presso la sede dell'ufficio legale - Notificazione della sentenza presso tale domicilio senza indicazione nominativa del procuratore domiciliatario - Inidoneità alla decorrenza del termine breve - Fondamento. In caso di ente (nella specie l'INPS) rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell'organo di avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assetti organizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell'ente e delle prassi locali, la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14054 del 08/07/2016 …...
Procedimento civile - notificazione - presso il domiciliatario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6781 del 07/04/2016
Parte difesa da due procuratori, di cui uno solo domiciliatario - Morte del procuratore domiciliatario - Notifica - Impossibilità - Ulteriore notifica al secondo procuratore, non avente studio nel territorio del Comune ove ha sede l'autorità giudiziaria, presso la cancelleria - Validità - Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza. Qualora la parte abbia nominato due difensori, con poteri anche disgiunti, la morte del procuratore domiciliatario comporta automaticamente l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la notifica degli atti non può più avvenire, secondo il disposto dell'art. 141, comma 4, c.p.c., presso lo studio del medesimo; è valida, invece, l'ulteriore notifica compiuta al procuratore rimasto in vita, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, qualora detto difensore, non appartenente al foro del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, non abbia eletto domicilio nel territorio di detto Comune, con la conseguenza che dalla data di tale notifica decorre il termine breve per proporre impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6781 del 07/04/2016   …...
Procedimento civile - notificazione - presso il domiciliatario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6781 del 07/04/2016
Parte difesa da due procuratori, di cui uno solo domiciliatario - Morte del procuratore domiciliatario - Notifica - Impossibilità - Ulteriore notifica al secondo procuratore, non avente studio nel territorio del Comune ove ha sede l'autorità giudiziaria, presso la cancelleria - Validità - Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza. Qualora la parte abbia nominato due difensori, con poteri anche disgiunti, la morte del procuratore domiciliatario comporta automaticamente l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la notifica degli atti non può più avvenire, secondo il disposto dell'art. 141, comma 4, c.p.c., presso lo studio del medesimo; è valida, invece, l'ulteriore notifica compiuta al procuratore rimasto in vita, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, qualora detto difensore, non appartenente al foro del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, non abbia eletto domicilio nel territorio di detto Comune, con la conseguenza che dalla data di tale notifica decorre il termine breve per proporre impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6781 del 07/04/2016   …...
Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18936 del 24/09/2015
Decorso del termine breve d'impugnazione - Notifica delle sentenze nei confronti della parte pubblica - Modalità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18936 del 24/09/2015 Nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, la notifica della sentenza può essere eseguita nei confronti della parte pubblica individuata dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso l'ufficio periferico che ha emanato (o non ha emanato) l'atto, a prescindere dalla scelta meramente organizzativa circa la modalità di costituzione nel precedente grado di giudizio (che può avvenire, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, mediante il Direttore generale, mediante l'ufficio periferico che ha emanato l'atto o mediante l'ufficio del contenzioso della Direzione regionale delle entrate), atteso che l'alternativa, prevista dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, tra la notifica a mani proprie o presso il domicilio eletto opera in via generale nei confronti di tutte le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha fatto decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. dalla notifica della sentenza effettuata presso l'ufficio periferico che aveva emanato l'atto opposto, pur avendo partecipato al giudizio di appello la Direzione regionale delle entrate). Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18936 del 24/09/2015     …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16804 del 13/08/2015
Notificazione della sentenza alla controparte personalmente - Decorrenza del termine breve d'impugnazione - Esclusione - Anche per il notificante - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16804 del 13/08/2015 La notificazione della sentenza in forma esecutiva (nella specie, unitamente all'atto di precetto) eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito a norma degli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16804 del 13/08/2015   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11333 del 01/06/2015
Difensore esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione - Elezione di domicilio in luogo diverso dalla sede dell'ufficio giudiziario adito - Duplice notificazione della sentenza a cura della controparte - Presso il domicilio eletto ed in cancelleria - Rilevanza ai fini del decorso del termine breve per impugnare - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11333 del 01/06/2015 In materia di impugnazioni, quando il difensore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato abbia eletto domicilio in un Comune diverso da quello sede dell'ufficio giudiziario adito, poiché la controparte ha comunque facoltà di notificargli la sentenza presso il domicilio irritualmente eletto, allorché essa abbia eseguito la notificazione non solo "in loco", ma anche presso la cancelleria del giudice adito ex art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, purché quest'ultima si sia perfezionata successivamente dal punto di vista del notificante (evenienza che assume il significato di una rinuncia "per facta concludentia" alla notificazione presso la cancelleria), il termine breve per impugnare la sentenza decorre dalla data della notificazione della stessa presso il domicilio eletto, da individuarsi con riferimento al momento in cui tale procedimento notificatorio risulti essersi perfezionato dal punto di vista del destinatario. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11333 del 01/06/2015   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - certalex - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18493 del 01/09/2014
Appello - Termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza - Notificazione alla parte presso il procuratore costituito - Equivalenza alla notificazione al procuratore stesso - Sussistenza (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18493 del 01/09/2014 La notificazione della sentenza, anche se munita di formula esecutiva, effettuata alla parte presso il procuratore costituito è equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., ed è pertanto idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ. per proporre appello. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18493 del 01/09/2014   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014
Notifica della sentenza al comune presso la casa comunale - Senza richiami al difensore dell'ente domiciliato presso la casa comunale - Idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - Fondamento - Notifica della sentenza al comune presso la sede dell'avvocatura comunale - Idoneità a far decorrere il termine breve - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014 Non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata al comune, parte in causa, in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l'organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell'ente, anch'egli domiciliato presso la casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione. Né tale effetto è riconducibile alla notificazione della sentenza al comune presso l'avvocatura comunale, organo deputato alla trattazione degli affari legali, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poiché la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all'organo suddetto. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014   …...
procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - pluralità di difensori – Cass. n. 4933/2014
Con mandato congiunto - Legittimazione di ciascuno a ricevere le notifiche - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 03/03/2014 Qualora la parte sia costituita in giudizio con più procuratori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notificazioni anche se il mandato è congiunto, poiché, anche in questo caso, la notifica raggiunge un rappresentante della parte professionalmente qualificato, mentre il carattere congiunto del mandato, ove non ricorra un'attività processuale ad esecuzione unitaria di tutti i mandatari, non assume rilievo per il notificante. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 03/03/2014   _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 4933 2014 …...
Impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4247 del 03/03/2015
Procuratore costituito esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione, senza elezione di domicilio nella sede del giudice adito - Notificazione presso la cancelleria di quest'ultimo - Validità - Fondamento - Notifica eseguita presso lo studio del difensore fuori dal circondario - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4247 del 03/03/2015 L'art. 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all'esecuzione della stessa fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacché, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4247 del 03/03/2015     …...
Impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15326 del 21/07/2015
Notificazione dell'impugnazione a mani proprie del procuratore costituito in luogo diverso dal domicilio eletto - Idoneità al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15326 del 21/07/2015 La regola stabilita dall'art. 138, comma 1, c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo questi, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170, comma 1, c.p.c.), sicché, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15326 del 21/07/2015   …...
notificazione della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12573 del 04/06/2014
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - Notifica personale alla parte dichiarata priva di difensore - Idoneità alla decorrenza del termine breve - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12573 del 04/06/2014 La notifica della sentenza alla parte, anziché al procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, se la sentenza medesima dichiara carente lo "ius postulandi" del difensore, in quanto, per il principio dell'apparenza, la qualificazione giudiziale della posizione processuale delle parti è vincolante ai fini del compimento degli atti successivi, a prescindere dalla sua correttezza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12573 del 04/06/2014 Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170 Cod. Proc. Civ. art. 325 Cod. Proc. Civ. art. 326 …...
sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014
Domicilio eletto nel procedimento amministrativo - Validità ai fini della notificazione dell'ordinanza ingiunzione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014 L'elezione di domicilio effettuata ai sensi dell'art. 18 della 1egge 24 novembre 1981, n. 689 nel procedimento amministrativo che prelude all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione non produce effetti nel successivo procedimento contenzioso e, nel silenzio della legge, deve essere ricondotta all'ambito di disciplina di cui all'art. 141 cod. proc. civ. e non a quella di cui all'articolo 170 cod. proc. civ., con la conseguenza che il domicilio eletto rappresenta un luogo di possibile notificazione dell'ordinanza-ingiunzione come scelta facoltativa e non obbligatoria. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18493 del 01/09/2014
Appello - Termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza - Notificazione alla parte presso il procuratore costituito - Equivalenza alla notificazione al procuratore stesso - Sussistenza (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis primo comma, n. 1, cod. proc. civ.). La notificazione della sentenza, anche se munita di formula esecutiva, effettuata alla parte presso il procuratore costituito è equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., ed è pertanto idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ. per proporre appello. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18493 del 01/09/2014   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17378 del 30/07/2014
Termine breve per impugnare - Notificazione al procuratore costituito presso il domicilio e il domiciliatario originariamente indicati - Accettazione "nella qualità" e per conto del procuratore costituito - Idoneità - Modifica del domicilio e del domiciliatario indicata solo nelle note autorizzate per la discussione in primo grado - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento. E valida, al fine della decorrenza del termine breve per proporre l'appello, la notificazione della sentenza effettuata al procuratore costituito presso il domicilio originariamente eletto e nelle mani del domiciliatario originariamente indicato e da quest'ultimo ricevuta in tale qualità e per conto del procuratore costituito se manchi - ancorchè nelle note autorizzate per la discussione in primo grado sia contenuta l'indicazione di un domicilio e di un domiciliatario diversi - qualsiasi elemento idoneo ad attestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di effettuare la modifica, invitando ad eseguire le notifiche necessarie nel nuovo indirizzo, posto che l'annotazione di tale variazione non incide sulla relazione con la parte interessata e con il procuratore costituito, sicché la notifica effettuata soddisfa l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l'opportunità dell'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17378 del 30/07/2014   …...
esecuzione forzata - titolo esecutivo - Civile Sez. 3, Sentenza n. 17570 del 18/07/2013
Notifica del titolo esecutivo costituito da una sentenza - Modifica dell'art. 479 cod. proc. civ. per effetto del d.l. n. 35 del 2005 convertito nella legge n. 80 del 2005 - Individuazione del destinatario nella parte personalmente - Applicazione retroattiva - Esclusione - Fondamento.Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 17570 del 18/07/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 17570 del 18/07/2013In tema di notificazione del titolo esecutivo costituito da una sentenza, la modifica dell'art. 479 cod. proc. civ. da parte del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui la notifica va fatta alla parte personalmente, mentre in precedenza poteva essere fatta al procuratore costituito a norma dell'art. 170 cod. proc. civ., vale soltanto, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", per gli atti successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina. integrale|orange Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 17570 del 18/07/2013SVOLGIMENTO DEL PROCESSOEnzo Fe.. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Udine Ma..olina Sc.. proponendo opposizione ex art. 617 c.p.c. e chiedendo che fosse accertata la nullità o l'inefficacia del precetto notificatogli l'8 aprile 2006 con il quale la convenuta gli aveva intimato di pagare la somma di Euro 3.939,03 in forza della sentenza del 21 marzo 2005, n. 388, del suddetto Tribunale. A sostegno della sua opposizione il Fe.. eccepiva che il titolo esecutivo non era stato notificato personalmente al debitore così come dispone il novellato art. 479 c.p.c., bensì al suo procuratore. La convenuta si costituì chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e sottolineando che il titolo era stato notificato il 18 maggio 2005, prima dell'entrata in vigore della L. n. 80 del 2005 che ha novellato, a partire dall'1 marzo 2006 la suddetta disposizione del codice di rito.Il Tribunale ha rigettato l'opposizione.Propone ricorso per cassazione Enzo Fe.. con un unico motivo e presenta meMo..a.Parte intimata non svolge attività difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONECon l'unico motivo del ricorso Enzo Fe.. denuncia "Violazione dell'art. 479 c.p.c.".Sostiene parte ricorrente che l'argomentazione …...
notificazione - presso il domiciliatario - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013
Notificazione dell'impugnazione presso avvocato domiciliatario cancellato dall'albo - Nullità e non inesistenza - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013La notificazione dell'atto di appello eseguita presso l'avvocato domiciliatario il quale, successivamente alla data di deliberazione della sentenza di primo grado, sia stato cancellato dall'albo per effetto dell'irrogazione di sanzione disciplinare, con conseguente perdita dello "ius postulandi" del difensore ed inefficacia dell'elezione di domicilio, benché viziata, perché operata al di fuori delle previsioni dell'art. 330, primo e terzo comma, cod. proc. civ., è nulla, e non inesistente, essendo avvenuta mediante consegna in un luogo ed a persona in qualche modo collegabili al destinatario. integrale|orange Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. - L'Avv. Ma..ano Co.... convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la Sogef s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 664.600.536, che assumeva a lui dovuta a titolo di cessione del credito maturato dalla cedente impresa edile Ma.. Bo.., appaltatrice dei lavori di costruzione di immobili da erigersi in Segrate, nei confronti della committente società Segrate 83 s.r.l., poi incorporata dalla convenuta Sogef.La società convenuta si costituì, resistendo.Il Tribunale adito, con sentenza in data 17 gennaio 2005, pubblicata il 7 giugno 2005, accolse la domanda dell'attore, rilevando: che l'ammontare del credito ceduto consisteva nel corrispettivo dell'opera svolta dall'impresa Bo.. prima del giudizio per inadempimento contrattuale di quest'ultima; che in base al contratto il pagamento del corrispettivo doveva essere eseguito mensilmente su presentazione da parte dell'appaltatore di stati di avanzamento dei lavori vistati dalla direzione dei lavori; che l'attore aveva prodotto un verbale tecnico di liquidazione all'appaltatore di quanto a lui competeva in base agli accordi; che l'eccezione di prescrizione era infondata.2. - Avverso questa sentenza la s.p.a. Sogef ha proposto appello, con atto notificato il 28 luglio 2005.L'Avv. Co.... non si è costituito e …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12573 del 04/06/2014
Notifica personale alla parte dichiarata priva di difensore - Idoneità alla decorrenza del termine breve - Fondamento. La notifica della sentenza alla parte, anziché al procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, se la sentenza medesima dichiara carente lo "ius postulandi" del difensore, in quanto, per il principio dell'apparenza, la qualificazione giudiziale della posizione processuale delle parti è vincolante ai fini del compimento degli atti successivi, a prescindere dalla sua correttezza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12573 del 04/06/2014   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014
Notifica della sentenza al comune presso la casa comunale - Senza richiami al difensore dell'ente domiciliato presso la casa comunale - Idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - Fondamento - Notifica della sentenza al comune presso la sede dell'avvocatura comunale - Idoneità a far decorrere il termine breve - Esclusione - Fondamento. Non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata al comune, parte in causa, in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l'organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell'ente, anch'egli domiciliato presso la casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione. Né tale effetto è riconducibile alla notificazione della sentenza al comune presso l'avvocatura comunale, organo deputato alla trattazione degli affari legali, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poiché la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all'organo suddetto. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9051 del 18/04/2014
Ricorso per cassazione - Notifica della sentenza presso il domicilio eletto - Idoneità a far decorrere il termine breve - Deduzione dell'inammissibilità con il controricorso - Tardività del controricorso - Condizioni. In tema di impugnazione, ai fini del decorso del termine breve previsto dall'art. 326 cod. proc. civ., la notifica alla parte della sentenza munita di formula esecutiva effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti del procuratore costituito della parte, ed è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione previsto dall'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., anche per la stessa parte notificante. L'inammissibilità del ricorso notificato tardivamente rispetto al termine breve non può, peraltro, essere esclusa per il fatto che il controricorso, con il quale si eccepisce la inammissibilità dell'impugnazione e si indica la prova documentale della notifica della sentenza, sia a sua volta tardivo, ove tale prova documentale, ancorché depositata unitamente al controricorso, sia posta a disposizione del ricorrente. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9051 del 18/04/2014   …...
Notificazione - presso il domiciliatario - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 10/04/2014
Esercizio di attività defensionale "extra districtum" - Mera elezione di domicilio presso un difensore del distretto - Cancellazione del domiciliatario dall'albo degli avvocati - Efficacia rispetto all'avvenuta elezione di domicilio - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in ordine alla decorrenza del termine per proporre impugnazione. Nell'ipotesi di esercizio "extra districtum" dell'attività procuratoria, contemplata dall'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la mera elezione di domicilio presso un avvocato del distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario adito, senza che a costui sia conferito dalla parte anche il mandato difensivo, conserva efficacia ed è vincolante - ove non sia revocata con atto comunicato alla controparte e all'ufficio - fino a quando tale domicilio risulti concretamente idoneo ad assolvere alla funzione sua propria, neppure rilevando la cancellazione del domiciliatario dall'albo degli avvocati. Ne consegue che soltanto nell'ipotesi in cui divenga impossibile eseguire le comunicazioni e le notificazioni nel luogo eletto (come in caso di morte o di irreperibilità del domiciliatario), le stesse potranno effettuarsi presso la cancelleria, e ciò anche in relazione alla notificazione della sentenza utile ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, diversamente essendo nulla la notifica fatta in luogo diverso dal domicilio eletto. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 10/04/2014   …...
notificazione - presso il domiciliatario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 10/04/2014
Esercizio di attività defensionale "extra districtum" - Mera elezione di domicilio presso un difensore del distretto - Cancellazione del domiciliatario dall'albo degli avvocati - Efficacia rispetto all'avvenuta elezione di domicilio - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in ordine alla decorrenza del termine per proporre impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 10/04/2014 Nell'ipotesi di esercizio "extra districtum" dell'attività procuratoria, contemplata dall'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la mera elezione di domicilio presso un avvocato del distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario adito, senza che a costui sia conferito dalla parte anche il mandato difensivo, conserva efficacia ed è vincolante - ove non sia revocata con atto comunicato alla controparte e all'ufficio - fino a quando tale domicilio risulti concretamente idoneo ad assolvere alla funzione sua propria, neppure rilevando la cancellazione del domiciliatario dall'albo degli avvocati. Ne consegue che soltanto nell'ipotesi in cui divenga impossibile eseguire le comunicazioni e le notificazioni nel luogo eletto (come in caso di morte o di irreperibilità del domiciliatario), le stesse potranno effettuarsi presso la cancelleria, e ciò anche in relazione alla notificazione della sentenza utile ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, diversamente essendo nulla la notifica fatta in luogo diverso dal domicilio eletto. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 10/04/2014   …...
difensori - mandato alle liti (procura) - pluralità di difensori – Cass. n. 4933/2014
Con mandato congiunto - Legittimazione di ciascuno a ricevere le notifiche - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 03/03/2014 Qualora la parte sia costituita in giudizio con più procuratori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notificazioni anche se il mandato è congiunto, poiché, anche in questo caso, la notifica raggiunge un rappresentante della parte professionalmente qualificato, mentre il carattere congiunto del mandato, ove non ricorra un'attività processuale ad esecuzione unitaria di tutti i mandatari, non assume rilievo per il notificante. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 03/03/2014   _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 4933 2014 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4698 del 27/02/2014
Notifica effettuata al domicilio eletto presso il procuratore della parte - Idoneità a far decorrere il termine breve - Condizioni - Fondamento. In tema di impugnazioni, ai fini del decorso del termine breve previsto dall'art. 326 cod. proc. civ., la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore, situato nella medesima sede in cui sia domiciliata la parte, deve contenere, nel corpo della relata, il riferimento nominativo al procuratore stesso in tale sua veste, onde assicurare, a garanzia dell'effettività del diritto di difesa, che, almeno in astratto, l'atto pervenga nelle mani del difensore in tale sua qualità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4698 del 27/02/2014   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 460 del 13/01/2014
Notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito domiciliatario della parte ex art. 330 cod. proc. civ. - Applicabilità al processo tributario - Fondamento. L'art. 330 cod. proc. civ., laddove sancisce l'eseguibilità della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, che sia anche domiciliatario della parte, si applica al processo tributario, atteso che la specifica previsione di cui all'art. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, - secondo il quale la notifica deve avvenire, salvo quella a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte al momento della costituzione in giudizio - costituisce eccezione all'art. 170 cod. proc. civ. (riguardante le sole notificazioni endoprocessuali) e non anche all'art. 330 citato, che resta utilizzabile in favore del rinvio alle norme processuali codicistiche operate dagli artt. 1, comma 2, e 49 del d.lgs. n. 546 cit., senza che a ciò osti la non obbligatorietà, in quel processo, della rappresentanza processuale da parte del procuratore "ad litem", essendo quest'ultima, in quanto non vietata, facoltativa. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 460 del 13/01/2014   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.12730 del 23/05/2013
Procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro - Difesa del Ministero dell'economia e delle finanze a mezzo di funzionario delegato dell'Amministrazione statale o a mezzo avvocato dell'I.N.P.S. - Notifica della sentenza o della successiva impugnazione - Notificazione nei confronti dei funzionari o degli avvocati incaricati della difesa - Necessità. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, qualora la difesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nel giudizio di primo grado, sia stata assunta da un funzionario della stessa Amministrazione ovvero, in base ad eventuale convenzione, da un avvocato dell'I.N.P.S. (come consentito dall'art. 42 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326), la notifica della sentenza, come quella della successiva impugnazione (quest'ultima con esclusione del caso in cui la difesa personale o con propri dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado) vanno effettuate nei confronti dei funzionari o avvocati incaricati della difesa, a norma dell'art. 330 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.12730 del 23/05/2013   …...
Notificazione - presso il domiciliatario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013
Notificazione dell'impugnazione presso avvocato domiciliatario cancellato dall'albo - Nullità e non inesistenza - Fondamento. La notificazione dell'atto di appello eseguita presso l'avvocato domiciliatario il quale, successivamente alla data di deliberazione della sentenza di primo grado, sia stato cancellato dall'albo per effetto dell'irrogazione di sanzione disciplinare, con conseguente perdita dello "ius postulandi" del difensore ed inefficacia dell'elezione di domicilio, benché viziata, perché operata al di fuori delle previsioni dell'art. 330, primo e terzo comma, cod. proc. civ., è nulla, e non inesistente, essendo avvenuta mediante consegna in un luogo ed a persona in qualche modo collegabili al destinatario. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013   …...
Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - iscrizione del procuratore all'albo del distretto - Cass. n. 7658/2013
Art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - Tacita abrogazione per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 170 cod. proc. civ., delle norme che disciplinavano l'iscrizione nell'albo dei procuratori, e degli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 - Configurabilità - Esclusione. L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - non è stato tacitamente abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 170 cod. proc. civ., né delle norme che disciplinavano l'iscrizione nell'albo dei procuratori, né dagli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 che, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali ed avvocati, non ha eliminato l'attività procuratoria. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ.) Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7658 del 27/03/2013 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 7658 2013   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - alla parte personalmente - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6571 del 14/03/2013
Contumace - Notifica della sentenza alla parte personalmente agli effetti del termine ex art. 325 cod. proc. civ. - Necessità - Notifica eseguita per ottenere la dichiarazione di esecutività di sentenza straniera - Irrilevanza. Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., né a diversa conclusione può indurre la circostanza che la notifica sia avvenuta al fine di ottenere la dichiarazione di esecutività di una sentenza straniera, non avendo rilevanza lo scopo processuale per il quale la stessa sia stata effettuata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6571 del 14/03/2013   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19109 del 06/11/2012
Notificazione eseguita all'ultimo domicilio eletto - Ubicazione fuori del comune del comune ove si trova l'ufficio giudiziario - Termine breve - Decorrenza - Sussistenza - Fondamento. È valida, nella specie ai fini della decorrenza del termine breve per l' impugnazione, la notificazione della sentenza eseguita alla parte nell'ultimo domicilio eletto nel corso del giudizio definito con la sentenza medesima (in luogo di una precedente elezione, ritenuta superata, avvenuta nella stessa città sede del tribunale), presso il suo difensore, ancorchè fuori dal comune in cui si trovi l'ufficio giudiziario, essendo la domiciliazione in detto comune, per la parte che voglia evitare di ricevere le notificazioni in cancelleria, un onere, posto a tutela non di quest'ultima, bensì della controparte. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha confermato il provvedimento impugnato, che aveva giudicato inammissibile, per sua tardiva proposizione, l'appello proposto oltre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326 e 327 cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19109 del 06/11/2012   …...
notificazione - al procuratore - avvocato esercente fuori circoscrizione - elezione di domicilio nel luogo sede dell'ufficio giudiziario adito - necessità - omissione - elezione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria di tale giudice - giudizio innan
difensori - mandato alle liti (procura) - iscrizione del procuratore all'albo del distretto - avvocato esercente fuori circoscrizione - elezione di domicilio nel luogo sede dell'ufficio giudiziario adito - necessità - omissione - elezione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria di tale giudice - giudizio innanzi alla corte d'appello per avvocato iscritto ad ordine compreso nel distretto, ma diverso da quello della sede della corte d'appello - applicazione del principio - sussistenza - modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ. apportate alla legge n. 183 del 2011 - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10143 del 20/06/2012 L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di …...
Impugnazioni civili - appello - costituzione e comparizione delle parti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2475 del 21/02/2012
Mancata costituzione delle parti - Notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore costituito in primo grado - Validità - Esclusione - Alla parte personalmente - Necessità. L'atto riassuntivo del processo, in grado di appello, nel quale non vi sia stata costituzione delle parti è affetto da vizio di notifica, ove l'atto stesso, in violazione dell'art. 125, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., sia notificato al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziché alla parte personalmente. Pertanto, all'appellante deve essere fissato un termine per la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2475 del 21/02/2012 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25861 del 02/12/2011
Omessa elezione di domicilio o di dichiarazione di residenza nel precetto - Conseguente domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria del giudice del luogo di notifica del precetto, ai sensi dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. - Rilevanza altresì ai fini della notifica della sentenza che definisce il processo di opposizione al precetto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La disciplina relativa al luogo di notifica, fissata dal terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., si riferisce unicamente alle notifiche dell'eventuale opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., e dei conseguenti atti endoprocessuali, mentre la notificazione della sentenza, che abbia definito il giudizio introdotto da tale opposizione al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, segue la regola generale di cui, alternativamente, agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., per la parte costituita mediante procuratore o personalmente, o all'art. 292 cod. proc. civ., per il contumace. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha negato la tardività dell'appello, eccepita sulla ritenuta efficacia, ai fini sollecitatori dell'impugnazione, della notifica della sentenza di primo grado del giudizio di opposizione a precetto effettuata presso la cancelleria nei confronti dell'intimante contumace, stante la compressione del diritto di difesa di quest'ultimo e l'ingiustificata disparità di trattamento, rispetto al contumace nel processo ordinario di cognizione, che deriverebbero dall'estensione, a tali fini, della portata dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25861 del 02/12/2011   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18640 del 12/09/2011
Notifica effettuata al domicilio eletto presso il procuratore della parte - Idoneità a far decorrere il termine breve - Fondamento - Fattispecie. Ai fini del decorso del termine breve previsto dall'art. 326 cod. proc. civ., la notifica della sentenza effettuata alla parte, nel domicilio eletto presso il difensore, equivale a quella compiuta, ai sensi degli art. 170 e 285 cod. proc. civ., al procuratore costituito, atteso che entrambe le forme d'impugnazione assicurano l'esigenza della piena conoscenza del contenuto della sentenza per la parte tramite il suo difensore, qualificato professionalmente a valutare l'opportunità dell'impugnazone. A maggior ragione deve ritenersi idonea tale forma di notifica ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, nell'ipotesi in cui il domicilio eletto presso il procuratore sia situato nella medesima sede in cui è domiciliata la parte, garantendo in tal modo un univoco collegamento tra di essa, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest'ultimo. (Nella specie, la sentenza è stata notificata presso il domicilio eletto dal Comune di Napoli, ovvero presso il servizio di avvocatura municipale, che si trova nell'identico luogo di domicilio del sindaco, ovvero palazzo S. Giacomo, ufficio destinato a ricevere la notifica di tutti gli atti, a qualunque titolo indirizzati al comune a mezzo di ufficiale giiudiziario). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18640 del 12/09/2011   …...
Notificazione - relazione di notifica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17688 del 29/08/2011
Copia - Omessa indicazione della data - Nullità della notificazione - Condizioni - Conseguenze - Notificazione della sentenza - Impugnazione relativa - Applicazione del termine "lungo" - Necessità. In materia di procedimento civile, l'omessa indicazione della data dell'eseguita notifica nella copia dell'atto consegnata al destinatario assume rilievo nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, in quanto siffatta mancanza concreta una nullità insanabile, venendo ad ostacolare in maniera grave l'esercizio dei diritti stessi. Ne consegue che, ove l'anzidetta omissione riguardi la notificazione della sentenza, ai fini della relativa impugnazione troverà applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327 cod. proc. civ. e non già quello "breve" ex art. 326 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17688 del 29/08/2011   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.12898 del 13/06/2011
Notificazione in forma esecutiva (nel regime anteriore alla modifica dell'art. 479 cod. proc. civ. recata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, e con effetto dall'1 marzo 2006, a seguito del d.l. n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 51 del 2006) - Alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito - Decorrenza del termine breve per impugnare - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Nel regime anteriore alla novella dell'art. 479 cod. proc. civ., recata dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006, a seguito dell'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 cod. proc. civ., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato; tale inidoneità è coerente con le finalità acceleratorie insite nella norma di cui all'art. 326 cod. proc. civ. e risulta compatibile con il principio di durata ragionevole del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., giacché l'impugnabilità della sentenza nel termine massimo - che ritarda la formazione del giudicato - non deriva dal comportamento di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione consapevole di entrambe, potendo ciascuna di esse attivare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i tempi dell'impugnazione (se vincitore, attraverso la notificazione della sentenza; se soccombente, tramite l'impugnazione immediata). Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.12898 del 13/06/2011   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11971 del 31/05/2011
Richiesta di notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore domiciliatario - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Idoneità - Relata di notifica - Omessa specificazione dell'indirizzamento al procuratore della parte - Rilevanza - Esclusione - Condizioni. In tema di notificazione della sentenza, la notifica effettuata alla parte presso il procuratore costituito nel relativo domicilio in conformità alla richiesta del ricorrente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, senza che rilevi l'omissione nella relata, predisposta con modalità informatiche dall'ufficiale giudiziario, della specificazione relativa all'indirizzamento della notifica, nel recapito appropriato, al procuratore della parte, ove dal complesso dell'atto risulti chiaramente il materiale destinatario. (Nella specie, la relata precisava che la notifica era stata compiuta come "richiesto in atti"). (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11971 del 31/05/2011   …...
Notificazione - al procuratore - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11744 del 27/05/2011
Parte difesa da più avvocati - Notifica della sentenza presso uno soltanto di essi - Idoneità della notifica a determinare il decorso del termine breve per impugnare - Sussistenza - Elezione di domicilio presso il difensore non destinatario della notifica - Rilevanza - Esclusione. La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei plurimi difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'art. 325 cod. proc. civ., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11744 del 27/05/2011   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2774 del 04/02/2011
Pluralità di procuratori costituiti - Avvenuta notificazione ad entrambi - Termine per impugnare - Decorrenza - Dalla prima delle notifiche - Qualità di non domiciliatario del procuratore - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. Quando la parte sia costituita nel giudizio di primo grado a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario - semprechè tale procuratore non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 - atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest'ultimo non può restare inerte. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha evidenziato che il ricorrente aveva invocato la diversa regola, valida per le notificazioni del processo penale ma del tutto inapplicabile nell'ambito delle impugnazioni civili, secondo la quale la dichiarazione di domicilio prevale su una analoga precedente elezione ancorchè non espressamente revocata). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2774 del 04/02/2011   …...
Notificazione - nel corso del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24373 del 01/12/2010
Esecuzione di tutte le notificazioni e le comunicazioni al procuratore costituito - Necessità - Atto non ricevuto personalmente dal procuratore - Esecuzione al domicilio eletto - Obbligatorietà. Dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ. (richiamato anche dall'art. 285 dello stesso codice, per la notificazione delle sentenze), destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni, con la conseguenza che queste, quando l'atto non sia ricevuto personalmente dal procuratore, ovunque reperito, possono essere eseguite solo nel domicilio da lui eletto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24373 del 01/12/2010   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17416 del 23/07/2010
Cause inscindibili - Atto di integrazione del contraddittorio - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio "a quo" - Nullità - Termine per l'integrazione del contraddittorio - Perentorietà - Conseguenze. Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, essendo nulla la notificazione al procuratore predetto. Peraltro, il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato, e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, salvo che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda nuovo termine per provvedere alla notifica. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17416 del 23/07/2010   …...
Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17416 del 23/07/2010
Notificazione dell'atto di integrazione oltre il termine perentorio - Indampimento nei confronti di alcune delle parti - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Termine per l'integrazione del contraddittorio - Natura perentoria - Necessità - Improrogabilità e rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni. Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, essendo nulla la notificazione al procuratore predetto. Peraltro, il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato, e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, salvo che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda nuovo termine per provvedere alla notifica. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17416 del 23/07/2010   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - in genere - Cause inscindibili - Atto di integrazione del contraddittorio - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnat
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Notificazione dell'atto di integrazione oltre il termine perentorio - Indampimento nei confronti di alcune delle parti - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Termine per l'integrazione del contraddittorio - Natura perentoria - Necessità - Improrogabilità e rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17416 del 23/07/2010 Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, essendo nulla la notificazione al procuratore predetto. Peraltro, il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato, e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, salvo che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda nuovo termine per provvedere alla notifica. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17416 del 23/07/2010   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13428 del 01/06/2010
Notificazione della sentenza alla controparte personalmente - Decorrenza del termine breve ex art. 326 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. La notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 cod. proc. civ., deve ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, in quanto la conoscenza di fatto della sentenza, acquisita con modalità diverse da quelle specifiche alle quali la legge riconnette l'effetto particolare della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ha esclusivamente funzione propedeutica all'esecuzione, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13428 del 01/06/2010   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - a più parti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9265 del 19/04/2010
Notificazione a persona parte in giudizio in nome proprio e quale rappresentante di altro soggetto - Consegna di una sola copia - Sufficienza - Fondamento. La norma secondo la quale la notifica dell'atto di impugnazione deve essere eseguita mediante la consegna di tante copie quante sono le parti, anche se costituite con unico procuratore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa persona fisica stia in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante, sul piano sostanziale, di altro soggetto, poiché in tal caso soltanto il rappresentante riveste la qualità di parte nel giudizio e la funzione informativa della notifica dell'atto di impugnazione si realizza comunque con la consegna al medesimo di una sola copia, pur se l'impugnazione sia diretta al rappresentato. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9265 del 19/04/2010   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7527 del 29/03/2010
Anzichè al procuratore costituito - Effetti - Impugnazione - Termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a controversia con l'INPS. La notifica della sentenza d'appello avvenuta, in violazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti della parte personalmente, invece che del suo procuratore costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (Nella specie la S.C. ha considerato inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, con conseguente applicazione del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., la notificazione della sentenza d'appello effettuata nei confronti dell'INPS, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della competente sede provinciale anziché nei confronti del procuratore costituito, ivi elettivamente domiciliato). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7527 del 29/03/2010   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7365 del 26/03/2010
Decorrenza - Notificazione presso il procuratore domiciliatario - Effettuazione in luogo diverso da quello indicato nell'elezione di domicilio, a seguito di trasferimento dello studio professionale - Validità - Fondamento. La notifica della sentenza effettuata presso il procuratore domiciliatario in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio, a seguito del trasferimento dello studio professionale in altra sede, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione previsto dall'art. 326 cod. proc. civ., posto che detta variazione di indirizzo non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, con la conseguenza che la notifica ivi effettuata soddisfa l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l'opportunità dell'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7365 del 26/03/2010   …...
Notificazione - relazione di notifica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010
Omessa indicazione del luogo di notificazione - Nullità della notifica - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza. Poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010   …...
Notificazione - al procuratore – elezione di domicilio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010
Successivo trasferimento dello studio professionale ad indirizzo diverso da quello risultante dagli atti - Onere di comunicazione della variazione alla cancelleria del giudice adito - Sussistenza - Conseguenze - Obbligo della cancelleria di accertare eventuali variazioni intervenute - Esclusione. In tema di notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento, ove il difensore trasferisca lo studio professionale, presso cui la parte abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ., ad indirizzo diverso da quello risultante dagli atti del processo, egli ha l'onere di comunicare alla cancelleria del giudice adito, con mezzi idonei e tempestivi, la relativa variazione, per conferire ad essa rilevanza giuridica ai fini delle comunicazioni e/o delle notificazioni di pertinenza della cancelleria medesima; in mancanza, tali comunicazioni e/o notificazioni possono eseguirsi e perfezionarsi nel luogo risultante dagli atti del processo, senza che la cancelleria del giudice adito sia previamente tenuta ad accertare se, "medio tempore", siano eventualmente intervenuti mutamenti di indirizzo, non essendo l'assolvimento del suddetto onere di comunicazione incombente sul difensore - di estrema semplicità e rispondente anche a comuni canoni di prudenza - idoneo a pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010   …...
notificazione - al procuratore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010
Elezione di domicilio - Successivo trasferimento dello studio professionale ad indirizzo diverso da quello risultante dagli atti - Onere di comunicazione della variazione alla cancelleria del giudice adito - Sussistenza - Conseguenze - Obbligo della cancelleria di accertare eventuali variazioni intervenute - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010 In tema di notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento, ove il difensore trasferisca lo studio professionale, presso cui la parte abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ., ad indirizzo diverso da quello risultante dagli atti del processo, egli ha l'onere di comunicare alla cancelleria del giudice adito, con mezzi idonei e tempestivi, la relativa variazione, per conferire ad essa rilevanza giuridica ai fini delle comunicazioni e/o delle notificazioni di pertinenza della cancelleria medesima; in mancanza, tali comunicazioni e/o notificazioni possono eseguirsi e perfezionarsi nel luogo risultante dagli atti del processo, senza che la cancelleria del giudice adito sia previamente tenuta ad accertare se, "medio tempore", siano eventualmente intervenuti mutamenti di indirizzo, non essendo l'assolvimento del suddetto onere di comunicazione incombente sul difensore - di estrema semplicità e rispondente anche a comuni canoni di prudenza - idoneo a pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010   …...
notificazione - relazione di notifica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010
Omessa indicazione del luogo di notificazione - Nullità della notifica - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010 Poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010   …...
Notificazione - al procuratore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010
Elezione di domicilio - Successivo trasferimento dello studio professionale ad indirizzo diverso da quello risultante dagli atti - Onere di comunicazione della variazione alla cancelleria del giudice adito - Sussistenza - Conseguenze - Obbligo della cancelleria di accertare eventuali variazioni intervenute - Esclusione. In tema di notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento, ove il difensore trasferisca lo studio professionale, presso cui la parte abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ., ad indirizzo diverso da quello risultante dagli atti del processo, egli ha l'onere di comunicare alla cancelleria del giudice adito, con mezzi idonei e tempestivi, la relativa variazione, per conferire ad essa rilevanza giuridica ai fini delle comunicazioni e/o delle notificazioni di pertinenza della cancelleria medesima; in mancanza, tali comunicazioni e/o notificazioni possono eseguirsi e perfezionarsi nel luogo risultante dagli atti del processo, senza che la cancelleria del giudice adito sia previamente tenuta ad accertare se, "medio tempore", siano eventualmente intervenuti mutamenti di indirizzo, non essendo l'assolvimento del suddetto onere di comunicazione incombente sul difensore - di estrema semplicità e rispondente anche a comuni canoni di prudenza - idoneo a pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010 …...
Notificazione – Relazione di notifica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010
Omessa indicazione del luogo di notificazione - Nullità della notifica - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza. Poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - nel domicilio reale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2358 del 02/02/2010
Procuratore costituito di altra circoscrizione - Elezione di domicilio presso la cancelleria del giudice di primo grado - Mutamento del domicilio - Efficacia - Condizioni - Conoscenza della variazione mediante formale atto di parte - Necessità - Fattispecie. In tema di notificazione delle impugnazioni, qualora la parte si sia costituita in un procedimento che si svolga fuori della circoscrizione cui è assegnato il proprio procuratore, e questi abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo del procedimento medesimo, il sopravvenuto mutamento di tale domicilio è valido ed operante, al fine della notificazione presso il nuovo indirizzo dei successivi atti del processo, ivi incluso l'atto d'impugnazione, alla duplice condizione che il procuratore assuma un'iniziativa idonea a portare a conoscenza della controparte detto mutamento e che tale iniziativa si esteriorizzi in modo formale, con una dichiarazione esplicita, contenuta nel verbale d'udienza, o con la notificazione di apposito atto. Tali requisiti non sussistono nel caso in cui la variazione del domicilio eletto risulti esclusivamente dall'annotazione apposta dal cancelliere sul frontespizio del fascicolo d'ufficio del primo grado, con la conseguenza che deve ritenersi rituale la notificazione dell'atto d'appello eseguita nel domicilio originariamente eletto presso la cancelleria del giudice di primo grado, e valida la dichiarazione di contumacia della parte appellata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2358 del 02/02/2010   …...
Notificazione - presso il domiciliatario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 58 del 07/01/2010
Notifica presso lo studio di un avvocato morto o cancellato dall'albo - Esistenza di altro professionista che ne continua l'attività - Nullità della notifica - Sussistenza - Sanatoria - Possibilità - Fondamento - Fattispecie. In materia di notificazioni, la notifica presso lo studio di un avvocato morto o cancellato dall'albo deve essere considerata nulla e non inesistente - e, come tale, sanabile - nell'ipotesi in cui un altro professionista ne continui l'attività, dovendosi in questo caso considerare lo studio dell'avvocato alla stregua di un ufficio e l'elezione di domicilio effettuata con riferimento all'organizzazione in sé; in tal caso, infatti, può ritenersi esistente un collegamento tra il destinatario della notifica e il luogo e le persone alle quali la copia dell'atto è stata consegnata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto nulla e non inesistente - e, perciò, sanata con effetto retroattivo a seguito della costituzione della parte - la notifica eseguita presso lo studio del procuratore domiciliatario, deceduto nelle more della pronuncia della sentenza di primo grado, poiché l'organizzazione dello studio aveva continuato ad operare anche dopo il decesso, ed il figlio del domiciliatario deceduto, anch'egli avvocato, aveva studio nello stesso luogo del padre). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 58 del 07/01/2010   …...

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