Costituzione delle parti (deposito in cancelleria di atti e spese - prelievi) - del convenuto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3445 del 06/02/2024 (Rv. 670261-01)Differimento di udienza ex art. 168-bis c.p.c. - Estensione al giudizio d’appello ex art. 359 c.p.c. - Possibilità di anticipazione dell’udienza - Insussistenza come regola generale - Violazione della regola in assenza di notifica o comunicazione ai difensori o alle parti - Nullità insanabile - Ragioni.
Il differimento d'ufficio o per iniziativa del giudice designato previsto dall'art. 168-bis c.p.c. è regola estendibile anche al giudizio d'appello ex art. 359 c.p.c. e suscettibile di escludere che l'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione possa essere anticipata. Pertanto, qualora, in violazione della regola in parola, venga comunque disposta l'anticipazione d'ufficio dell'udienza, senza che ne sia effettuata la notifica o la comunicazione ai difensori delle parti o alle parti personalmente quando non ancora costituite, viene leso irreparabilmente il diritto del convenuto a costituirsi entro la data consentitagli, derivandone una nullità insanabile, idonea a travolgere tutti gli atti del processo, compresa la sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3445 del 06/02/2024 (Rv. 670261-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_168_2, Cod_Proc_Civ_art_359 …...
Sentenze in materia matrimoniale emesse da tribunali ecclesiastici – Cass. n. 11791/2021Delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici - Matrimonio - Nullità - Sentenza pronunciata dal tribunale ecclesiastico - Delibazione - Elementi ostativi - Convivenza dei coniugi per oltre tre anni - Eccezione in senso stretto - Conseguenze - Proposizione nella comparsa di risposta - Necessità - Udienza fissata nell'atto di citazione - Rinvio d'ufficio - Riapertura dei termini per la proposizione dell'eccezione - Esclusione- Ragioni.
La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all' assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata; detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d’ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11791 del 05/05/2021 (Rv. 661489 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_168_2 …...
Sentenza pronunciata dal tribunale ecclesiastico – Cass. n. 11791/2021Delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici - Matrimonio - Nullità - Sentenza pronunciata dal tribunale ecclesiastico - Delibazione - Elementi ostativi - Convivenza dei coniugi per oltre tre anni - Eccezione in senso stretto - Conseguenze - Proposizione nella comparsa di risposta - Necessità - Udienza fissata nell'atto di citazione - Rinvio d'ufficio - Riapertura dei termini per la proposizione dell'eccezione - Esclusione- Ragioni.
La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all' assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata; detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d’ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11791 del 05/05/2021 (Rv. 661489 - 01)
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Impugnazioni civili - appello - incidentale - termine - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8638 del 07/05/2020 (Rv. 657693 - 01)Termine ex artt. 343 e 166 c.p.c. - Rinvio dell'udienza disposto dal Presidente di sezione - Applicabilità del differimento del termine di costituzione di cui all'art. 168-bis, comma 5, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di appello incidentale, il differimento del termine, ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., per la tempestiva proposizione del gravame, nel caso in cui nel giorno fissato con l’atto di citazione il giudice non tenga udienza, non si applica ove il rinvio della prima udienza sia stato disposto direttamente dal Presidente di sezione, avendo la richiamata disposizione natura eccezionale e non essendo, pertanto, suscettibile di applicazione analogica.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8638 del 07/05/2020 (Rv. 657693 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_168_2, Cod_Proc_Civ_art_343 …...
Delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8028 del 22/04/2020 (Rv. 657563 - 01)Giudizio di delibazione - Sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale - Domanda proposta da una sola parte - Rito di cognizione ordinaria - Applicabilità - Costituzione tardiva del convenuto - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina dei procedimenti camerali, ma quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell'art. 796 c.p.c., sicché la costituzione del convenuto dinanzi alla corte d'appello deve ritenersi disciplinata dall'art. 167 c.p.c., che impone a tale parte, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nel termine stabilito per la costituzione dall'art. 166 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha precisato che non assume rilievo l'intervenuto differimento dell'udienza di comparizione delle parti, disposto ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., perché non opera, in tal caso, la disciplina dettata dall'art. 166 c.p.c. per l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168-bis, che è norma avente carattere eccezionale, pertanto non suscettibile di applicazione analogica).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8028 del 22/04/2020 (Rv. 657563 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_168_2, Cod_Proc_Civ_art_796, Cod_Proc_Civ_art_797 …...
Procedimento civile - costituzione delle parti (deposito in cancelleria di atti e spese - prelievi) - del convenuto - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2394 del 03/02/2020 (Rv. 657137 - 01)Scadenza del termine per la costituzione - Successivo differimento della prima udienza ex art_ 168-bis, comma 5, c.p.c. - Effetto di rimessione in termini del convenuto - Esclusione - Conseguenze.
Il differimento della prima udienza ex art_ 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art_ 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art_ 167 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2394 del 03/02/2020 (Rv. 657137 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_168_2
PROCEDIMENTO CIVILE
COSTITUZIONE DELLE PARTI
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Tardiva proposizione appello incidentale - Cass. Sent. 16979/2019Impugnazioni Civili - tardiva proposizione appello incidentale - Omesso rilievo nel giudizio di secondo grado - Proponibilità della relativa eccezione o rilevabilità d'ufficio per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità.
La mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 16979 del 25/06/2019 (Rv. 654370 - 01)
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - Corte di cassazione sez. 6 - 2, ordinanza n. 24294 del 14/11/2014Rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione davanti al giudice di pace fissata nel decreto - Obbligo del cancelliere di comunicazione dell'udienza di rinvio all'opponente - Esclusione - Carattere speciale del rito - Irrelevanza.
Nel procedimento davanti al giudice di pace il rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione per non esservi udienza nel giorno fissato con l'atto introduttivo va disposto per l'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato alla trattazione del processo, senza alcun obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte costituita il rinvio, sicché è onere delle parti presentarsi all'udienza successiva secondo il calendario ufficiale. Nè osta in senso contrario il carattere speciale del rito di opposizione alle sanzioni amministrative atteso che l'introduzione del giudizio e l'instaurazione del contraddittorio avvengono in una forma comunque equipollente a quella disciplinata dagli artt. 318 e 168 bis cod. proc. civ.
Corte di cassazione sez. 6 - 2, ordinanza n. 24294 del 14/11/2014
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Procedimento civile - costituzione delle parti - del convenuto – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6601 del 30/04/2012Tempestività della costituzione del convenuto - Accertamento - Criteri - Art. 166 cod. proc. civ. - Termine a ritroso non libero - Conseguenze - Riferibilità del "dies a quo" alla data dell'udienza fissata in citazione o a quella differita ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, cod. proc. civ. - Riferibilità del "dies ad quem", computabile nel termine, al ventesimo giorno antecedente l'udienza - Configurabilità - Fondamento.
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale "dies a quo", non computabile per il disposto dell'art. 155, primo comma cod. proc. civ., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., e quale "dies ad quem", invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6601 del 30/04/2012
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Impugnazioni civili - appello - incidentale - termine – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011Appello incidentale - Proposizione - Comparsa di risposta - Termine di venti giorni prima dell'udienza - Differimento dell'udienza disposto dal giudice - Art. 168- bis, quinto comma, cod. proc. civ. - Riferimento a tale data e non a quella indicata in citazione - Necessità.
Ai sensi dell'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 cod. proc. civ.; poiché tale costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento, il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011
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impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22024 del 16/10/2009Vizi della "vocatio in jus" - Nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ. - Nullità per mancata indicazione del giorno dell'udienza di comparizione e dell'avvertimento - Sanatoria anche in appello - Presupposti - Citazione integrativa notificata dall'attore (o appellante) - Conseguenze sananti - Criteri di operatività. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22024 del 16/10/2009
La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, primo comma, cod. proc. civ. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione. Qualora l'attore abbia spontaneamente notificato un atto di citazione integrativo, rimediando con esso alle deficienze del primo, e l'abbia depositato in riferimento alla controversia anteriormente iscritta a ruolo sulla base della prima citazione, si deve ritenere verificata la sanatoria "ex tunc" della nullità relativa al primo atto di citazione su diretto impulso dell'attore; diversamente, nel caso in cui detto secondo atto sia oggetto di una seconda iscrizione a ruolo, deve escludersi qualsiasi suo rilievo con riguardo alla prima citazione, con la conseguenza che, in relazione ad essa, quando venga chiamata all'udienza ai sensi dell'art. 168-bis cod. proc. civ., operano i meccanismi di sanatoria dell'art. 164, secondo e terzo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22024 del 16/10/2009
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