Successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25245 del 15/09/2025 (Rv. 676027-02)Translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. - Atto di riassunzione - Validità - Requisiti ex art. 125 disp. att. c.p.c. - Invito alla costituzione nei termini ex art. 166 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Avvertimento ex art. 163, n. 7), c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c., la comparsa di riassunzione deve contenere, tra i requisiti previsti ex art. 125 disp. att. c.p.c., l'invito alla controparte a costituirsi nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., ma non l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., trattandosi di atto che dà impulso ad un giudizio già pendente e non impone, pertanto, il richiamo alle preclusioni e decadenze che caratterizzano un giudizio intrapreso ex novo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25245 del 15/09/2025 (Rv. 676027-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050 , Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_166 …...
Scioglimento del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19753 del 16/07/2025 (Rv. 675380 - 02)Risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Eccezione di inadempimento - Natura di eccezione in senso stretto - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze.
L'eccezione di inadempimento, avendo natura di eccezione in senso stretto (o in senso proprio) non é rilevabile d'ufficio e va proposta, a pena di decadenza ex art. 167, comma 2 c.p.c., nella comparsa di risposta depositata dal convenuto almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19753 del 16/07/2025 (Rv. 675380 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167 …...
Eccezione- riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16407 del 18/06/2025 (Rv. 674779 - 01)Separazione di cause - Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario - Valutazione di tempestività nel giudizio separato - Presupposti - Restituzione in termine - Esclusione - Fondamento.
In tema di separazione di cause, la tempestività dell'eccezione di prescrizione in relazione al giudizio separato è rispettata se essa è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, sicché, se detta comparsa è stata depositata tardivamente, è tardiva anche l'eccezione, senza possibilità di una rimessione in termini per effetto dell'eventuale rinnovazione della citazione nel giudizio separato, atteso che questo è una mera prosecuzione della causa da cui origina.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16407 del 18/06/2025 (Rv. 674779 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_180, Cod_Civ_art_2938 …...
Produzione di documenti - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10858 del 24/04/2025 (Rv. 675280-01)Appello - citazione di appello - motivi - specificità - Produzione di documenti nuovi in grado di appello - Decadenza - Conoscenza presuntiva - Esclusione - Conoscenza effettiva o presunzione assoluta di conoscenza - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di appello, ciò che rileva, ai fini della decadenza dal diritto di produrre, entro la prima occasione processuale utile, i documenti nuovi, non è la mera conoscenza presuntiva dell'atto, ma la sua conoscenza effettiva ovvero la presunzione di conoscenza assoluta, potendo solo da essa e dalla successiva inerzia dell'interessato discendere la conseguenza della tardività della produzione. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva ritenuto tardiva la produzione in giudizio di una delibera della giunta comunale, sulla base dell'erronea premessa che la conoscenza dell'atto dovesse essere fatta risalire al momento della pubblicazione nell'albo pretorio e non a quello della comunicazione agli interessati).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10858 del 24/04/2025 (Rv. 675280-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Garanzia - per le difformita' e vizi dell'opera - decadenza - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14569 del 24/05/2024 (Rv. 671401-01)Appalto - Garanzia per vizi e difformità dell’opera - Decadenza - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione - Conseguenze.
In tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c., non è rilevabile d'ufficio, pertanto la relativa eccezione deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14569 del 24/05/2024 (Rv. 671401-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1667, Cod_Civ_art_2697 Cod_Civ_art_2969, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167 …...
difensori - mandato alle liti (procura) Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28251 del 09/10/2023 (Rv. 669047 - 01)Art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo anteriore alla cd. Riforma Cartabia - Inesistenza o mancanza in atti della procura - Sanatoria - Esclusione - Fattispecie.
L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28251 del 09/10/2023 (Rv. 669047 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Giudizio civile e penale (rapporto) - art. 622 c.p.p. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24954 del 21/08/2023 (Rv. 668794 - 01)Rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Nuove deduzioni istruttorie - Ammissibilità - Proposizione - Modalità.
A seguito della "translatio iudicii" determinatasi in conseguenza del rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, la parte civile che abbia modificato la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile può indicare i conseguenti mezzi di prova e le produzioni documentali nella citazione in riassunzione ovvero, qualora la riassunzione sia eseguita dalla controparte, nella comparsa di costituzione da depositarsi entro venti giorni prima dell'udienza di trattazione, mentre il convenuto può indicare la prova contraria, nel primo caso, nella suddetta comparsa di costituzione o, nel secondo, entro l'udienza di trattazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24954 del 21/08/2023 (Rv. 668794 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_183 …...
Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso – Cass. n. 10188/2023Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - ad causam - Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Contestazioni del convenuto - Mera difesa - Eccezione di prescrizione e contestazione del "quantum" del credito - Difese incompatibili con la contestazione della legittimazione - Esclusione.
L'eccezione di prescrizione del credito vantato (nella specie in relazione ai canoni di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica), e quella di erronea quantificazione dello stesso non comportano, di per sé, implicito riconoscimento della titolarità, dal lato passivo, del rapporto e non ostano, pertanto, alla possibilità di contestarne la sussistenza nel successivo corso del giudizio di primo grado, integrando una mera difesa, come tale sottratta al regime delle preclusioni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10188 del 17/04/2023 (Rv. 667372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2946
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2023 …...
Eccezione non rilevabile d'ufficio sollevata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo – Cass. n. 24490/2022Procedimenti cautelari - istruzione preventiva - accertamento tecnico - Eccezione non rilevabile d'ufficio sollevata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - Proposizione tardiva della stessa eccezione nel successivo giudizio di merito - Decadenza dall'eccezione - Sussistenza - Fondamento.
L'eventuale tempestività di un'eccezione non rilevabile d'ufficio, formulata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non è destinata a spandere effetto nel giudizio di merito poi instaurato non costituendo, quest'ultimo, una riassunzione del primo; ne consegue che il termine decadenziale prescritto dall'art. 166 c.p.c. opera comunque, ancorché la medesima eccezione sia stata proposta nella fase cautelare preventiva.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24490 del 09/08/2022 (Rv. 665392 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_696
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2022 …...
Fascicolo di parte trasmesso con il fascicolo d'ufficio al giudice d'appello – Cass. n. 2129/2022Impugnazioni civili - appello - fascicoli di parte e d'ufficio - Fascicolo di parte trasmesso con il fascicolo d'ufficio al giudice d'appello - Mancata costituzione in appello della parte - Documenti allegati al fascicolo di parte - Divieto per il giudice d'appello di tenerne conto.
Il fascicolo di parte che l'attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi dell'art. 165 comma 1 e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 dello stesso codice, pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa; ne consegue che il giudice di appello non può tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorché sia stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il fascicolo di ufficio, ove detta parte, già presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2129 del 25/01/2022 (Rv. 663947 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_168, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_071
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Avvenuta iscrizione della causa a ruolo da parte del convenuto – Cass. n. 21374/2021Procedimento civile - iscrizione a ruolo Art. 164 c.p.c. - Applicabilità - Presupposti - Avvenuta iscrizione della causa a ruolo da parte del convenuto - Irrilevanza.
La costituzione del convenuto alla prima udienza sana i vizi della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. anche nel caso in cui il giudizio sia stato iscritto a ruolo dal medesimo convenuto, come accaduto nella specie e, non dall'attore, rimasto contumace.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21374 del 26/07/2021 (Rv. 662195 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_168, Cod_Proc_Civ_art_072
Corte
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21374
2021 …...
Disciplina "ex lege" n. 353 del 1990 – Cass. n. 12662/2021Procedimento civile - domanda giudiziale - Disciplina "ex lege" n. 353 del 1990 - Domanda proposta con la comparsa di costituzione da un convenuto contro un altro convenuto - Ammissibilità - Condizioni.
Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12662 del 12/05/2021 (Rv. 661320 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_267, Cod_Proc_Civ_art_269 …...
Sentenze in materia matrimoniale emesse da tribunali ecclesiastici – Cass. n. 11791/2021Delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici - Matrimonio - Nullità - Sentenza pronunciata dal tribunale ecclesiastico - Delibazione - Elementi ostativi - Convivenza dei coniugi per oltre tre anni - Eccezione in senso stretto - Conseguenze - Proposizione nella comparsa di risposta - Necessità - Udienza fissata nell'atto di citazione - Rinvio d'ufficio - Riapertura dei termini per la proposizione dell'eccezione - Esclusione- Ragioni.
La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all' assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata; detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d’ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11791 del 05/05/2021 (Rv. 661489 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_168_2 …...
Sentenza pronunciata dal tribunale ecclesiastico – Cass. n. 11791/2021Delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici - Matrimonio - Nullità - Sentenza pronunciata dal tribunale ecclesiastico - Delibazione - Elementi ostativi - Convivenza dei coniugi per oltre tre anni - Eccezione in senso stretto - Conseguenze - Proposizione nella comparsa di risposta - Necessità - Udienza fissata nell'atto di citazione - Rinvio d'ufficio - Riapertura dei termini per la proposizione dell'eccezione - Esclusione- Ragioni.
La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all' assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata; detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d’ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11791 del 05/05/2021 (Rv. 661489 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_168_2 …...
Passaggio dal rito ordinario al rito speciale – Cass. n. 7696/2021Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - passaggio dal rito ordinario al rito speciale - Procedimento civile - Passaggio dal rito speciale al rito ordinario - Conseguenze - Preclusioni già verificatesi - Permanenza - Fondamento - Fattispecie.
La regola stabilita dall'art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 150 del 2011, a tenore della quale gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in tale fase, trova applicazione in tutti i casi di passaggio dal rito ordinario ad un rito speciale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva accolto l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti costituiti in giudizio tardivamente, ex art. 166 c.p.c., prima che fosse disposto il mutamento dal rito ordinario a quello sommario).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7696 del 18/03/2021 (Rv. 660798 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_702_2 …...
Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso – Cass. n. 3765/2021Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - ad causam -Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Contestazione del convenuto - Mera difesa - Contumacia - Incidenza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.(Fattispecie in cui la chiamata all'eredità, convenuta in giudizio per un debito del coniuge deceduto, era stata condannata in contumacia in prime cure, condanna riformata dal giudice di appello dinanzi al quale la predetta aveva contestato di aver validamente rinunciato all'eredità prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021 (Rv. 660420 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Civ_art_2697 …...
Duplice iscrizione della causa a ruolo - Cass. n. 24974/2020Procedimento civile - iscrizione a ruolo - procedimento civile - iscrizione a ruolo - Duplice iscrizione della causa a ruolo - Mancata riunione dei due procedimenti - Conseguenze - Iscrizione effettuata dall'attore - Prevalenza - Sentenza pronunciata nel secondo procedimento - Nullità - Fattispecie.
L'iscrizione della causa a ruolo avviene, a norma degli artt. 168 c.p.c. e 72 disp. att. (applicabili anche al giudizio dinanzi al giudice di pace), su iniziativa del convenuto solo se questi si costituisce quando non si è costituito l'attore, onde l'iscrizione non può essere effettuata su richiesta della parte convenuta qualora l'attore si sia già costituito ed abbia presentato la nota di iscrizione a ruolo, determinando la formazione del fascicolo di ufficio, al quale va unito il fascicolo del convenuto che si costituisce successivamente. Ne consegue che in caso di duplice iscrizione della causa a ruolo, ove le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere e i due processi non vengano riuniti, l'unica iscrizione che dà luogo a un processo regolare è quella effettuata dall'attore per prima, in quanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, qualora non venga disposta la riunione e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla
sentenza in assenza dell'attore, erroneamente considerato non costituito, sono nulle l'attività processuale compiuta e la sentenza emanata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità della sentenza resa nel processo svoltosi, dietro iscrizione a ruolo eseguita dai convenuti e in contumacia di parte attrice, innanzi alla sezione distaccata di Ostia, perché il processo era stato previamente iscritto al ruolo del tribunale di Roma dall'attore).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24974 del 09/11/2020 (Rv. 659579 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_168_1, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_319
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Fascicolo di parte - deposito ex art. 169 – Cass. n. 21571/2020Procedimento civile - fascicolo - di parte – ritiro - Fascicolo di parte - Termine per il deposito ex art. 169, comma 2, c.p.c. - Natura perentoria limitata al primo grado - Conseguenze - Deposito avvenuto in appello - Violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. - Esclusione.
La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come ”nuovi”, in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt.165 e 166 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21571 del 07/10/2020 (Rv. 659323 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_169, Cod_Proc_Civ_art_345
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2020 …...
Iscrizione a ruolo anteriore alla notificazione della citazione - Inesistenza o inefficacia dell'iscrizione – Cass. n. 19118/2020Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione -Iscrizione a ruolo anteriore alla notificazione della citazione - Inesistenza o inefficacia dell'iscrizione e conseguente nullità della costituzione dell'attore - Esclusione - Conseguenze sul termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c.. Procedimento civile - iscrizione a ruolo In genere.
Deve escludersi che sia inesistente o inefficace l'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, dunque, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento; ne consegue che il convenuto contumace non può invocare tale circostanza quale causa della mancata conoscenza del processo, ai fini della proposizione dell'impugnazione dopo il decorso del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., potendosi derogare alla regola generale nei soli casi tassativamente previsti dal secondo comma della disposizione citata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19118 del 15/09/2020 (Rv. 658771 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_168_1, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_327
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2020 …...
Separazione di cause - Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario – Cass. n. 18274/2020Procedimento civile - eccezione -Separazione di cause - Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario - Rilevanza nel giudizio separato - Presupposti - Fondamento.
Procedimento civile - riunione e separazione di causa In genere.
In tema di processo civile, la causa separata è mera prosecuzione della causa da cui origina e, quindi, le eccezioni fatte in quest'ultima valgono anche per l'altra; ne consegue che la tempestività dell'eccezione di prescrizione è rispettata se essa è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, non occorrendo una reiterazione di tale eccezione in quello separato nei termini di cui all'art. 180 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18274 del 03/09/2020 (Rv. 658769 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_180, Cod_Civ_art_2938, Cod_Proc_Civ_art_103
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Accettazione dell'eredita' con beneficio di inventario - Cass. n. 15659/2020Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - decadenza - omissioni o infedelta' nell'inventario - Accettazione dell'eredità - Mancata conoscenza di testamento preesistente - Eccezione in senso lato - Configurabilità - successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - effetti .
La mancata conoscenza, da parte dell'erede, del testamento esistente al momento dell'accettazione dell'eredità, comportante, ai sensi dell'art. 483, comma 2, c.c., la limitazione di responsabilità per i legati nello stesso disposti, integra gli estremi di un'eccezione in senso lato, come tale svincolata dal regime delle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. e proponibile in tutto il corso del giudizio di primo grado (e sin anche in grado di appello).
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15659 del 23/07/2020 (Rv. 658736 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_183_1
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Procedimento sommario di cognizione - Preclusioni - Cass. n. 13879/2020Procedimenti sommari - Procedimento sommario di cognizione - Preclusioni - Conversione del rito - Rilevanza di tali preclusioni nel giudizio a cognizione piena - Esclusione - Fondamento - Fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. - Necessità - Conseguenze.
In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso dello stesso non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702 bis c.p.c. non dispone nulla al riguardo mentre l'art. 702 ter c.p.c.
prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i termini ex artt. 163 bis, comma 1, c.p.c. e 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13879 del 06/07/2020 (Rv. 658308 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_166,
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Usi civici - impugnazioni - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9373 del 21/05/2020 (Rv. 657751 - 01)Usi civici - Appello incidentale - Termine per la proposizione - Individuazione - Fondamento.
Nel giudizio di appello in materia di usi civici, la preclusione della facoltà di proporre appello incidentale è determinata esclusivamente dall'inizio dell'udienza di discussione fissata dal presidente, cioè dalla comparizione della parte, atteso che l'art. 4 della l. n. 1078 del 1930 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) è una norma speciale che prevale sugli artt. 166 e 343 c.p.c., incompatibili con essa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9373 del 21/05/2020 (Rv. 657751 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_343 …...
Impugnazioni civili - appello - incidentale - termine - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8638 del 07/05/2020 (Rv. 657693 - 01)Termine ex artt. 343 e 166 c.p.c. - Rinvio dell'udienza disposto dal Presidente di sezione - Applicabilità del differimento del termine di costituzione di cui all'art. 168-bis, comma 5, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di appello incidentale, il differimento del termine, ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., per la tempestiva proposizione del gravame, nel caso in cui nel giorno fissato con l’atto di citazione il giudice non tenga udienza, non si applica ove il rinvio della prima udienza sia stato disposto direttamente dal Presidente di sezione, avendo la richiamata disposizione natura eccezionale e non essendo, pertanto, suscettibile di applicazione analogica.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8638 del 07/05/2020 (Rv. 657693 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_168_2, Cod_Proc_Civ_art_343 …...
Delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8028 del 22/04/2020 (Rv. 657563 - 01)Giudizio di delibazione - Sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale - Domanda proposta da una sola parte - Rito di cognizione ordinaria - Applicabilità - Costituzione tardiva del convenuto - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina dei procedimenti camerali, ma quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell'art. 796 c.p.c., sicché la costituzione del convenuto dinanzi alla corte d'appello deve ritenersi disciplinata dall'art. 167 c.p.c., che impone a tale parte, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nel termine stabilito per la costituzione dall'art. 166 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha precisato che non assume rilievo l'intervenuto differimento dell'udienza di comparizione delle parti, disposto ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., perché non opera, in tal caso, la disciplina dettata dall'art. 166 c.p.c. per l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168-bis, che è norma avente carattere eccezionale, pertanto non suscettibile di applicazione analogica).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8028 del 22/04/2020 (Rv. 657563 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_168_2, Cod_Proc_Civ_art_796, Cod_Proc_Civ_art_797 …...
Competenza civile - incompetenza – Cass. n. 5980/2020Processo - Pluralità di eccezioni d'incompetenza territoriale - Tardività per una delle eccezioni - Potere della parte decaduta di impugnare il rigetto dell'eccezione tempestivamente proposta da altra parte - Esclusione - Fondamento.
La parte decaduta dalla facoltà di proporre un'eccezione di incompetenza territoriale non è legittimata ad impugnare il rigetto di analoga eccezione di incompetenza tempestivamente formulata da altra parte processuale, in quanto la perdita di una facoltà non può essere recuperata per fatto altrui, poiché ciò equivarrebbe a vanificare il termine di decadenza previsto dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5980 del 04/03/2020 (Rv. 657269 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167
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Procedimento civile - costituzione delle parti (deposito in cancelleria di atti e spese - prelievi) - del convenuto - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2394 del 03/02/2020 (Rv. 657137 - 01)Scadenza del termine per la costituzione - Successivo differimento della prima udienza ex art_ 168-bis, comma 5, c.p.c. - Effetto di rimessione in termini del convenuto - Esclusione - Conseguenze.
Il differimento della prima udienza ex art_ 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art_ 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art_ 167 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2394 del 03/02/2020 (Rv. 657137 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_168_2
PROCEDIMENTO CIVILE
COSTITUZIONE DELLE PARTI
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20383 del 26/07/2019 (Rv. 654887 - 01)Separazione personale dei coniugi - comparizione personale delle parti Natura fin dall'origine contenziosa del procedimento di separazione - Portata - Limiti - Parificabilità dell'udienza presidenziale a quella prevista dall'art. 180 cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze - Domanda riconvenzionale - Modi e tempi di proposizione - Formulazione della domanda nella comparsa di risposta depositata, nei termini di legge, anteriormente alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore - Ritualità.
Nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla natura contenziosa del procedimento, sin dall'origine, non si accompagna la configurabilità dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi in termini corrispondenti a quelli dell'udienza prevista dall'art. 180 c.p.c., sicché a tutti i fini che concernono i termini di costituzione del coniuge convenuto e della decadenza dello stesso dalla formulazione delle domande riconvenzionali, è rilevante esclusivamente l'udienza innanzi al giudice istruttore nominato all'esito della fase presidenziale.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20383 del 26/07/2019 (Rv. 654887 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_180 …...
Tardiva proposizione appello incidentale - Cass. Sent. 16979/2019Impugnazioni Civili - tardiva proposizione appello incidentale - Omesso rilievo nel giudizio di secondo grado - Proponibilità della relativa eccezione o rilevabilità d'ufficio per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità.
La mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 16979 del 25/06/2019 (Rv. 654370 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166. Cod_Proc_Civ_art_168_2 …...
Incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile – Cass. 14170/2019Poteri di rilevazione di ufficio da parte del giudice - Limiti - Fattispecie.
Il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile deve essere svolto dal giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti.
(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la rilevazione dell'incompetenza effettuata dal giudice in prima udienza fosse tempestiva, ancorché irritualmente svolta attraverso la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale assegnazione alla Sezione specializzata agraria, ma invalida in quanto basata su un documento prodotto da una parte non ancora costituita in giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14170 del 24/05/2019 (Rv. 654221 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza
Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 166 – Costituzione del convenuto
Cod. Proc. Civ. art. 167.2 – Comparsa di risposta
Cod. Proc. Civ. art. 171.2 – Ritardata costituzione delle parti
Cod. Proc. Civ. art. 183.1 –Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
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Impugnazioni civili - appello - fascicoli di parte e d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9498 del 04/04/2019 (Rv. 653795 - 01)Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado - Vizio del procedimento di secondo grado - Esclusione - Nullità della sentenza - Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione per difetto di motivazione – Condizioni
L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9498 del 04/04/2019 (Rv. 653795 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - curatela - curatore e curatore speciale - Cass. n. 9/2019Capacita' della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - curatela - curatore e curatore speciale- in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9 del 03/01/2019
Procedimento ex art. 336 c.c. - Curatore del minore che sia anche avvocato - Cumulo delle due qualifiche - Ammissibilità -Necessità di formale procura a se stesso - procedimento civile - difesa personale della parte
Nel procedimento camerale ex art. 336 c.c., il curatore speciale del minore che rivesta anche la qualifica di avvocato può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche -che restano, comunque, distinte - e non avendo necessità del formale conferimento a se stesso della procura alle liti. Ne consegue che il compenso per l'attività difensiva svolta non può essergli negato a causa del mancato deposito della procura, né per il fatto che non siano state osservate le formalità di costituzione di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., essendo il procedimento sottoposto alle forme semplificate del rito camerale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9 del 03/01/2019
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - forma e tempo della chiamata - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21184 del 13/09/2017Giudizio introdotto con citazione e non iscritto a ruolo da alcuna delle parti – Tempestiva riassunzione a cura di una delle parti – Decadenze del convenuto – Termini di riferimento.
Nel caso in cui il giudizio introdotto con citazione non venga iscritto a ruolo da alcuna delle parti e venga successivamente riassunto tempestivamente da una di esse, a norma del disposto degli art. 171, comma 1, e 307, comma 1, c.p.c., le decadenze per il convenuto correlate al tempestivo deposito della comparsa di risposta a norma dell'art. 167 c.p.c. e, fra queste, quella dal diritto di chiamare in causa un terzo, non si possono ritenere verificate con riferimento al termine per la sua costituzione, che operava in relazione all'udienza indicata nell'originaria citazione introduttiva; pertanto, nel caso di riassunzione effettuata dal convenuto, le decadenze si correlano allo stesso atto di riassunzione di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. e, nel caso di riassunzione effettuata dall'attore, al termine di cui all'art. 166 c.p.c., calcolato in relazione all'udienza indicata dallo stesso attore nella comparsa di riassunzione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21184 del 13/09/2017
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Impugnazioni civili - appello - costituzione e comparizione delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2017Mancata costituzione dell'appellante - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Tempestiva costituzione dell'appellato - Rilevanza - Esclusione.
L'art. 347, comma 1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello per il caso che l'appellante non si costituisca nei termini di cui all'art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame è improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2017
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Competenza civile - in genere – Cass. n. 20881/2016Eccezione di incompetenza proposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - Inefficacia nel successivo giudizio di merito - Fondamento - Fattispecie.
Procedimenti cautelari - istruzione preventiva - accertamento tecnico - In genere.
L'eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio derogagabile, ancorché convenzionalmente esclusivo) formulata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo è inefficace nel successivo giudizio di merito, non costituendo quest'ultimo una riassunzione del primo nel quale può traslare quella eccezione così da rendere inoperante la preclusione di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20881 del 14/10/2016
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Competenza civile - competenza per territorio - in genere – Cass. n. 18271/2016Competenza - Competenza per territorio - Tempestività del rilievo - Necessità - Foro convenzionale - Irrilevanza.
Ai sensi dell'art. 38, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 45, comma 2, della l. n. 69 del 2009, l'eccezione di incompetenza per territorio (così come quella per materia e per valore) deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata; né tale principio può essere derogato in virtù della natura convenzionale del foro invocato (la quale non comporta la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza), anche ove lo stesso abbia carattere esclusivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18271 del 16/09/2016
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Arbitrato - competenza - Cass. n. 22748/2015Clausola compromissoria - Eccezione di compromesso - Questione di competenza - Deducibilità - Termine di decadenza - Mancata o tardiva proposizione - Radicamento del potere di decidere in capo al giudice ordinario - Rilevabilità d'ufficio dell'eccezione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22748 del 06/11/2015
In considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c. Né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro.
Corte di Cassazione Sez. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22748 del 06/11/2015
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Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - compensazione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16800 del 13/08/2015Crediti e debiti originati da un unico rapporto - Compensazione atecnica - Configurabilità - Domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione - Proposizione - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di locazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16800 del 13/08/2015
In caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile la cd. compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, correttamente, nel giudizio di merito fosse stato d'ufficio compensato il credito vantato dal locatore-attore, avente ad oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale per violazione della clausola di non rimozione delle addizioni effettuate dal conduttore, con quello vantato dal convenuto-locatario ed inerente l'indennità per l'eseguita addizione)
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16800 del 13/08/2015
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - esposizione dei fatti e della "causa petendi" – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015Domanda risarcitoria - Onere di descrizione dei pregiudizi patiti - Richiesta di ristoro dei "danni subiti e subendi" - Inidoneità - Successiva descrizione in corso di causa - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015
Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015
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Procedimento civile - eccezione - riconvenzionale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10206 del 19/05/2015Domanda riconvenzionale inammissibile per tardività della costituzione - Rilevanza come eccezione ai fini dell'esame della domanda principale - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10206 del 19/05/2015
La decadenza dalla proposizione di domanda riconvenzionale di usucapione, per inosservanza del termine stabilito dall'art. 166 cod. proc. civ., non impedisce alla stessa di produrre gli effetti di una semplice eccezione di usucapione, mirante al rigetto della pretesa attrice, sempre che la costituzione sia comunque avvenuta nel termine utile per proporre le eccezioni (ovvero, nella specie, entro quello di cui all'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10206 del 19/05/2015
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impugnazioni civili - appello - costituzione e comparizione delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8150 del 08/04/2014Costituzione della parte in sede di procedimento di inibitoria ex art. 351 cod. proc. civ. - Automatica costituzione nel giudizio di appello - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8150 del 08/04/2014
La costituzione nella fase dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza, disciplinata dall'art. 351 cod. proc. civ., non implica l'automatica costituzione della parte nella fase di merito, in quanto, da un lato, la legge regola il procedimento di inibitoria come autonomo, e, dall'altro, diversamente interpretando, l'appellato, costituendosi nella fase sommaria preliminare, sarebbe tenuto a proporre appello incidentale in un termine più breve rispetto a quello fissato dagli artt. 166 e 343 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8150 del 08/04/2014
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - rapporto con le impugnazioni principali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 29/01/2015Prima impugnazione - Costituzione del rapporto processuale - Impugnazioni successive - Natura incidentale - Conseguenze - Termini - Disciplina applicabile.
Nel sistema processuale vigente l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, anche se irritualmente avanzate nella forma dell'impugnazione principale, e debbono essere proposte nel termine previsto dall'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., ovvero, per le controversie introdotte dopo il 30 aprile 1995, mediante comparsa di risposta da depositare in cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 29/01/2015
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Straniero (giurisdizione sullo) - Convenuto contumace – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014Eccezione di difetto di giurisdizione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Limiti.
Il principio sancito dall'art. 11 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per il quale il difetto di giurisdizione del giudice italiano è rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, fino alla costituzione del convenuto, implica che il convenuto contumace può eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito dall'attore anche nel corso del giudizio, purché ciò faccia nella prima difesa e sempre che sulla questione di giurisdizione non si sia formato il giudicato.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014
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Impugnazioni civili - appello - incidentale - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19754 del 19/09/2014Modalità di proposizione - Necessità della notifica - Nei confronti della parte costituita diversa dall'appellante - Esclusione - Nei confronti del contumace - Sussistenza.
L'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, primo comma cod. proc. civ., si propone con il deposito della comparsa in cancelleria nei termini di cui all'art. 166 cod. proc. civ., senza che sia necessaria alcuna preventiva notificazione dell'atto che lo contiene all'appellante principale o ad altra parte già costituita, dovendosi, invece, provvedere solo nei confronti della parte contumace non presente nel giudizio di secondo grado.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19754 del 19/09/2014
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Impugnazioni civili - appello - costituzione e comparizione delle parti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8150 del 08/04/2014Costituzione della parte in sede di procedimento di inibitoria ex art. 351 cod. proc. civ. - Automatica costituzione nel giudizio di appello - Esclusione - Fondamento.
La costituzione nella fase dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza, disciplinata dall'art. 351 cod. proc. civ., non implica l'automatica costituzione della parte nella fase di merito, in quanto, da un lato, la legge regola il procedimento di inibitoria come autonomo, e, dall'altro, diversamente interpretando, l'appellato, costituendosi nella fase sommaria preliminare, sarebbe tenuto a proporre appello incidentale in un termine più breve rispetto a quello fissato dagli artt. 166 e 343 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8150 del 08/04/2014
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Competenza civile - incompetenza - Cass. n. 3537/2014Eccezione di incompetenza inderogabile - Regime di cui alla legge n. 69 del 2009 - Proposizione all'udienza di prima comparizione - Effetti - Poteri di rilevazione d'ufficio da parte del giudice - Limiti.
Nel regime della rilevazione della questione di competenza di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., anziché nel termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile dev'essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adìto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3537 del 14/02/2014
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Impugnazioni civili - appello - incidentale - termine – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11965 del 16/05/2013Tempestività della costituzione dell'appellato - Accertamento - Criteri di computo del termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ. - Esclusione del giorno dell'udienza fissata in citazione - Inclusione del ventesimo giorno precedente l'udienza - Fondamento.
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione dell'appellato, necessaria per la proposizione dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., in applicazione dell'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., va calcolato escludendo il giorno iniziale, ovvero il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ed invece computando quello finale, ovvero il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11965 del 16/05/2013 …...
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.10064 del 26/04/2013Revisione delle condizioni di divorzio - Decreto - Esecutività immediata - Sussistenza - Fondamento.
In materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall'art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con l'art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.10064 del 26/04/2013
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famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10064 del 26/04/2013Revisione delle condizioni di divorzio - Decreto - Esecutività immediata - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10064 del 26/04/2013
In materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall'art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con l'art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10064 del 26/04/2013
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Procedimento civile - costituzione delle parti - del convenuto – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6601 del 30/04/2012Tempestività della costituzione del convenuto - Accertamento - Criteri - Art. 166 cod. proc. civ. - Termine a ritroso non libero - Conseguenze - Riferibilità del "dies a quo" alla data dell'udienza fissata in citazione o a quella differita ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, cod. proc. civ. - Riferibilità del "dies ad quem", computabile nel termine, al ventesimo giorno antecedente l'udienza - Configurabilità - Fondamento.
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale "dies a quo", non computabile per il disposto dell'art. 155, primo comma cod. proc. civ., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., e quale "dies ad quem", invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6601 del 30/04/2012
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Impugnazioni civili - appello - costituzione e comparizione delle parti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2475 del 21/02/2012Mancata iscrizione a ruolo - Disciplina anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Riassunzione del processo - Termine annuale - Decorrenza.
Allorché nessuna delle parti abbia provveduto all'iscrizione a ruolo dell'appello non si applica l'art. 348 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma attuata con la legge 26 novembre 1990, n. 353), ma l'art. 307 cod. proc. civ., cui l'art. 347 dello stesso codice rinvia, quanto alle forme ed ai termini della costituzione in appello e secondo il quale, in caso di mancata costituzione dell'appellante e dell'appellato nei termini loro rispettivamente assegnati, il processo deve essere riassunto entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per la costituzione del convenuto dall'art. 166 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma del 1990) e, cioè, cinque giorni prima della udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2475 del 21/02/2012
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 16/02/2012Art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218 - Interpretazione autentica dell'art. 165, primo comma, cod. proc. civ. - Riduzione del termine di costituzione dell'opponente - Automaticità - Esclusione - Presupposti - Assegnazione all'opposto di termine a comparire ridotto - Necessità - Conseguenze - Fattispecie relativa a procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in riferimento alla costituzione dell'opponente. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 16/02/2012
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell'art. 165, primo comma, cod. proc. civ., dettata dall'art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che ricorressero i presupposti per l'eccepita improcedibilità dell'opposizione perchè iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell'atto di opposizione, risultando dagli atti che l'opponente non aveva assegnato all'opposto un termine per comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 16/02/2012
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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011Atto di appello privo dell'espresso avvertimento di cui all'art.163, terzo comma, n. 7 cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Condizioni.
In tema di giudizio di appello, ove l'atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., al procuratore dell'appellato, un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce del principio del giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), della disciplina di riferimento applicabile, impedisce di ritenere la nullità dell'anzidetto atto introduttivo del gravame in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. (cui rinvia l'art. 342 cod. proc. civ.) in ordine ai termini di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardività (artt. 166 e 167 cod. proc. civ.), posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico-giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell'atto, anche se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possano agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, come quello, seppur generico, all'art. 166 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011
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impugnazioni civili - appello - citazione di appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011Atto di appello privo dell'espresso avvertimento di cui all'art.163, terzo comma, n. 7 cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011
In tema di giudizio di appello, ove l'atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., al procuratore dell'appellato, un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce del principio del giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), della disciplina di riferimento applicabile, impedisce di ritenere la nullità dell'anzidetto atto introduttivo del gravame in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. (cui rinvia l'art. 342 cod. proc. civ.) in ordine ai termini di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardività (artt. 166 e 167 cod. proc. civ.), posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico-giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell'atto, anche se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possano agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, come quello, seppur generico, all'art. 166 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28676 del 23/12/2011
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Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - comparizione personale delle parti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 17/02/2011Udienza di prima comparizione fissata dinanzi al giudice istruttore designato all'esito della fase presidenziale - Termine libero inferiore a venti giorni - Conseguenze - Fondamento - Richiesta di termine a difesa - Facoltà del convenuto - Fissazione - Obbligo del giudice - Accettazione del contraddittorio - Sanatoria - Configurabilità.
Nel giudizio di divorzio, per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4 della legge n. 898 del 1970, dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, l'udienza di prima comparizione rilevante, ai sensi degli artt. 166, 167 e 180 cod. proc. civ., è quella fissata dinanzi al giudice istruttore designato all'esito della fase presidenziale, rispetto alla quale dev'essere verificata la regolarità della costituzione del convenuto. Pertanto, il convenuto che non dispone del termine libero di venti giorni precedenti questa udienza - essendo la funzione di tale intervallo temporale correlata alla tutela del contraddittorio - è il solo legittimato a dolersene ed è facoltizzato, ma non tenuto, a chiedere al giudice istruttore la fissazione di un termine a difesa che, se richiesto, deve essergli concesso, non essendogli, comunque, preclusa la possibilità di rinunciarvi, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 17/02/2011
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - comparizione personale delle parti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 17/02/2011Udienza di prima comparizione fissata dinanzi al giudice istruttore designato all'esito della fase presidenziale - Termine libero inferiore a venti giorni - Conseguenze - Fondamento - Richiesta di termine a difesa - Facoltà del convenuto - Fissazione - Obbligo del giudice - Accettazione del contraddittorio - Sanatoria - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 17/02/2011
Nel giudizio di divorzio, per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4 della legge n. 898 del 1970, dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, l'udienza di prima comparizione rilevante, ai sensi degli artt. 166, 167 e 180 cod. proc. civ., è quella fissata dinanzi al giudice istruttore designato all'esito della fase presidenziale, rispetto alla quale dev'essere verificata la regolarità della costituzione del convenuto. Pertanto, il convenuto che non dispone del termine libero di venti giorni precedenti questa udienza - essendo la funzione di tale intervallo temporale correlata alla tutela del contraddittorio - è il solo legittimato a dolersene ed è facoltizzato, ma non tenuto, a chiedere al giudice istruttore la fissazione di un termine a difesa che, se richiesto, deve essergli concesso, non essendogli, comunque, preclusa la possibilità di rinunciarvi, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 17/02/2011
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Impugnazioni civili - appello - incidentale - termine – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011Appello incidentale - Proposizione - Comparsa di risposta - Termine di venti giorni prima dell'udienza - Differimento dell'udienza disposto dal giudice - Art. 168- bis, quinto comma, cod. proc. civ. - Riferimento a tale data e non a quella indicata in citazione - Necessità.
Ai sensi dell'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 cod. proc. civ.; poiché tale costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento, il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19246 del 09/09/2010Art. 645 cod. proc. - Riduzione del termine a comparire per l'opposto - Automaticità - Conseguenze - Riduzione del termine di costituzione dell'opponente - Fondamento - Richiesta dell'opposto di anticipazione della prima udienza - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19246 del 09/09/2010
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la previsione della riduzione a metà dei termini a comparire, stabilita nell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., determina il dimezzamento automatico dei termini di comparizione dell'opposto e dei termini di costituzione dell'opponente, discendendo tale duplice automatismo della mera proposizione dell'opposizione con salvezza della facoltà dell'opposto, che si sia costituito nel termine dimidiato, di richiedere ai sensi dell'art. 163 bis terzo comma cod. proc. civ., l'anticipazione della prima udienza di trattazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19246 del 09/09/2010
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Procedimento civile - termini processuali - computo – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12044 del 17/05/2010Termine per la costituzione del convenuto in primo grado - Sospensione durante il periodo feriale - Applicabilità - Conseguenze - Computo del termine in caso di scadenza nel corso della sospensione.
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del 1969, comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12044 del 17/05/2010
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Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 11657/2008Eccezione di incompetenza per territorio derogabile - Onere di formulazione nella comparsa di risposta - Sussistenza - Deposito all'atto della costituzione in prima udienza - Tempestività nel regime anteriore all'entrata in vigore del decreto legge n. 35 del 2005 - Regime successivo - Tempestività dell'eccezione se contenuta nella comparsa di risposta depositata in cancelleria nei termini previsti dall'art. 166 cod. proc. civ.
In applicazione degli artt. 38, secondo comma, 166, 171, secondo comma e 167, secondo comma, cod. proc. civ. (quest'ultimo nel testo vigente a decorrere dal 22 giugno 1995 e fino all'entrata in vigore, in data 1 marzo 2006, delle modifiche introdotte con il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, conv. con mod. nella legge 14 maggio 2005, n. 80), l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione, anche se essa è depositata con la costituzione del convenuto "fino alla prima udienza", mentre, successivamente alla entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, l'eccezione è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. (Principio enunciato dalle S.U. ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ. nell'ambito di una pronuncia di inammissibilità del ricorso).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11657 del 12/05/2008
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18942 del 01/09/2006Riduzione alla metà dei termini di comparizione (art. 645 cod. proc. civ.) - Facoltà dell'opponente - Esercizio - Conseguenze - Automatica riduzione dei termini di costituzione - Inosservanza del termine - Applicabilità dell'art. 647 cod.proc.civ. - Esecutività del decreto ingiuntivo - Rinnovazione tardiva dell'atto di opposizione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2002. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18942 del 01/09/2006
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà dei termini di comparizione, prevista dall'art. 645, comma secondo, cod. proc. civ., è rimessa alla facoltà dell'opponente e, nel (solo) caso in cui questi se ne sia effettivamente avvalso, risultano conseguentemente ridotti alla metà anche i termini di costituzione, la cui inosservanza comporta, ai sensi del disposto dell'art. 647 cod.proc.civ., la esecutività del decreto ingiuntivo, senza che rilevi la eventuale rinnovazione, su disposizione del giudice, ove tardiva, atteso che tale rinnovazione è stata ritenuta possibile dalla Corte costituzionale (sent. n. 18 del 2002) purchè effettuata nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18942 del 01/09/2006
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15727 del 11/07/2006Mancata costituzione dell'opponente nei termini - Effetti - Improcedibilità dell'opposizione - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 171 e 307 cod. proc. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15727 del 11/07/2006
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che la mancata costituzione dell'opponente nel termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ. comporta la improcedibilità dell'opposizione ai sensi della norma speciale di cui all'art. 647, primo comma, dello stesso codice, l'opponente non costituito non può utilmente riassumere il giudizio ai sensi della regola generale di cui agli artt. 171 e 307 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15727 del 11/07/2006
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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 10943/2006Citazione nulla per incertezza sull'indicazione del giudice adìto - Doppia iscrizione a ruolo - Avanti a due uffici giudiziari diversi - Rispettivamente da parte dell'attore e del convenuto - Prevenzione - Determinazione - Rilevanza della notificazione eventualmente eseguita dall'attore in rinnovazione della citazione disposta dal giudice dell'iscrizione a ruolo dal medesimo eseguita - Esclusione - Fondamento - Criterio di terminazione - Anteriorità dell'iscrizione a ruolo - Fondamento.
In tema di litispendenza, nel caso in cui la stessa causa, in ragione di un'incertezza dell'indicazione dell'ufficio giudiziario adìto nella citazione e, quindi, della sua nullità, venga iscritta a ruolo avanti a due giudici diversi, rispettivamente dall'attore e dal convenuto, la prevenzione di cui all'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., non si può determinare sulla base dell'anteriorità della notificazione della citazione, cioè dell'efficacia della vocatio in ius, atteso che vi è stata una sola notificazione e si deve d'altro canto escludere - in base al secondo comma dell'art. 164 cod. proc. civ. (nel testo vigente "ex lege" n. 353 del 1990) - che, in caso di ordine di rinnovo della citazione rivolto all'attore dal giudice avanti al quale egli abbi compiuto l'iscrizione a ruolo, la notificazione da assumersi agli effetti della litispendenza sia quella eseguita in esecuzione di quell'ordine e non l'originaria notificazione della citazione nulla. Ne consegue che la litispendenza dev'essere individuata, per analogia iuris, dando rilievo al momento di efficacia dell'attività processuale successiva alla notificazione originaria, cioè alla costituzione in giudizio e, quindi, attribuendo la prevenzione a quella fra le due costituzioni che risulti avvenuta per prima.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 10943 del 11/05/2006
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006Documenti a fondamento del ricorso per ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Loro ingresso nel fascicolo di parte - Mancata costituzione dell'opposto - Conseguenze - Loro utilizzabilità nel fascicolo d'ufficio - Esclusione - Produzione in appello - Ammissibilità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006
La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto. L'omessa produzione in primo grado non preclude alla parte opposta rimasta contumace in primo grado in un giudizio regolato dall'art. 345 cod. proc. civ. nel testo previgente alla sostituzione operata dalla legge n. 353 del 1990, di produrre i documenti in appello, senza che sia necessario proporre appello incidentale ove il giudizio di primo grado sia stato definito con la conferma della pretesa posta a base dell'ingiunzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006
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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 4507/2006Procura speciale apposta sull'atto introduttivo - Tempestività del rilascio - Esistenza della procura sull'originale - Mancanza sulla copia depositata nel fascicolo d'ufficio - Indicazione del rilascio della procura nella nota di iscrizione a ruolo - Visto del cancelliere senza rilievi - Presunzione di sussistenza della procura sull'originale - Configurabilità in assenza di elementi contrari - Irrilevanza del mancato rinvenimento dell'originale del ricorso. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006
Ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale rileva che la procura speciale risulti apposta sull'originale dell'atto introduttivo, giacché è sulla base del contenuto di questo che avviene l'iscrizione a ruolo della causa e, la formazione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 cod. proc. civ. Ne consegue che, spettando al cancelliere, in adempimento del suo dovere di controllo, verificare la corrispondenza delle annotazioni contenute nella nota di iscrizione a ruolo con gli atti ed i documenti prodotti e, di rilevare l'eventuale mancato deposito della procura e di farne menzione nella nota e nell'indice del fascicolo d'ufficio, qualora nella nota di iscrizione a ruolo sia stato indicato il rilascio della procura a margine dell'atto introduttivo ed il cancelliere abbia vistato la nota stessa senza alcun'altra indicazione, deve reputarsi che l'originale dell'atto suddetto effettivamente contenesse la procura al momento della costituzione, in mancanza di elementi contrari, emergenti dagli atti processuali, restando irrilevante che né nel fascicolo di parte del processo di opposizione né in quello d'ufficio del processo di esecuzione sia stato rinvenuto l'originale del ricorso in opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006
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Mandato
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4507
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - memoria difensiva – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3586 del 20/02/2006Deposito in cancelleria - Necessità - Omissione - Conseguenza - Contumacia - Comparizione del difensore munito di sola procura - Ininfluenza.
A norma dell'art. 416 cod. proc. civ. la costituzione del convenuto (sia essa tempestiva che tardiva), nel rito del lavoro (così come in quello ordinario, ai sensi degli artt. 166 e 167 cod proc. civ. in relazione all'art. 293 cod. proc. civ. dello stesso codice), si effettua mediante il deposito, in cancelleria o all'udienza, di un fascicolo contenente la procura e le difese scritte, con la conseguenza che, in difetto di tale adempimento, la comparizione del difensore all'udienza, munito di sola procura, non è idonea a impedire la contumacia.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3586 del 20/02/2006
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Prova civile - onere della prova – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12636 del 13/06/2005Onere di specifica contestazione - Portata - Fondamento - Conseguenze - Riferibilità all'attore e al convenuto - A fatti incidenti sull'andamento del processo, oltre che sulla pretesa azionata - Configurabilità - Fattispecie.
L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. (Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata dedotta l'inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l'altra parte esonerata dalla relativa prova).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12636 del 13/06/2005
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prova civile - onere della prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12636 del 13/06/2005Onere di specifica contestazione - Portata - Fondamento - Conseguenze - Riferibilità all'attore e al convenuto - A fatti incidenti sull'andamento del processo, oltre che sulla pretesa azionata - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12636 del 13/06/2005
L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. (Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata dedotta l'inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l'altra parte esonerata dalla relativa prova).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12636 del 13/06/2005
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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 3872/2005Persona giuridica - Rilascio della procura da parte di soggetto privo del potere di rappresentanza - Conseguenze - Inesistenza dell'atto di citazione - Esclusione - Sentenza conclusiva del processo - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Suscettibilità di passaggio in giudicato - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3872 del 24/02/2005
Il rilascio della procura alle liti da parte di soggetto privo del potere di rappresentanza di una persona giuridica determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione (del quale la procura non costituisce requisito essenziale), con la conseguenza che quest'ultimo è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere. Ne deriva ulteriormente che la sentenza conclusiva del processo è nulla per carenza di un presupposto necessario ai fini della valida costituzione del processo stesso, ma non inesistente, e che essa, per effetto del principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, è suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo (non essendo esperibili i rimedi dell'"actio" o dell'"exceptio nullitatis", consentiti soltanto nel caso di inesistenza della sentenza).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3872 del 24/02/2005
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Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3363 del 01/04/1998Termini di costituzione - Fino al momento della rimessione della causa al collegio (art. 293 cod. proc. civ.) - Costituzione successiva a tale momento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Mancanza di una formale dichiarazione di contumacia da parte dell'istruttore in caso di costituzione successiva alla rimessione della causa al collegio - Irrilevanza.
La costituzione del convenuto in cancelleria, qualora non avvenga con il rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, può legittimamente aver luogo in qualsiasi momento del procedimento fino a quando la causa non sia rimessa al collegio, come si desume dal combinato disposto degli artt. 166, 293 cod. proc. civ., con conseguente preclusione alla costituzione del contumace in un momento successivo, attese le inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria. È, pertanto, da escludersi che il giudice possa consentire al contumace una costituzione successiva all'udienza di rimessione (qualunque sia la ragione che ne abbia impedito la tempestiva costituzione, e senza che possa attribuirsi rilevanza neppure all'eventuale consenso prestato dalla controparte alla costituzione tardiva), non spiegando, all'uopo, alcuna influenza la circostanza che, nel corso dell'istruttoria, sia mancata una formale dichiarazione di contumacia (attesane la natura di mero accertamento della situazione processuale della parte non costituita o irregolarmente costituita).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3363 del 01/04/1998
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Procedimento civile - Costituzione delle parti - Del convenuto – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6905 del 04/06/1992Costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all'udienza - Termine.
La costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all'udienza, secondo il sistema delineato dagli artt. 166 e 293 cod. proc. civ., può avvenire sino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'art. 189, cioè fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, emergendo con chiarezza dalla stessa formulazione dell'art. 293 cit. che il termine stabilito dall'art. 166 cit. non è perentorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6905 del 04/06/1992
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