Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo I: dell'introduzione della causa sezione I: della citazione e della costituzione delle parti - 165.(costituzione dell'attore)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 165.(Costituzione dell'attore)
1. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale. (1)
2. Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della L. 29 dicembre 2011, n. 218 (G.U. n. 4 del 5-1-2012) questo comma "si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile".
la giurisprudenza
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