Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo III: delle parti e dei difensori capo II: dei difensori - 87. (Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 87. (Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico)
La parte puo' farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
la giurisprudenza
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