codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo III: delle parti e dei difensori capo II: dei difensori - 86. (difesa personale della parte)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 86. (Difesa personale della parte)
La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
la giurisprudenza
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