codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo III: delle parti e dei difensori capo II: dei difensori - 82. (1) (patrocinio)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 82. (1) (Patrocinio)
1. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.100. (2)
2. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
3. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti (3) al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo così sostituito dall'art. 20, L. 21 novembre 1991, n. 374.
(2) Le parole: "€ 516,46" sono state così sostituite dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con L. 17 febbraio 2012, n. 10.
(3) Le parole: "al pretore," sono state soppresse dal D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
la giurisprudenza
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