codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo II: del pubblico ministero - 73. (astensione del pubblico ministero)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 73. (Astensione del pubblico ministero)
Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
la giurisprudenza
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