Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo II: del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario - 60. (responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 60. (Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario)
Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:
1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.
la giurisprudenza
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Aiuto: Un sistema esperto carica in calce ad ogni articolo i primo cento documenti di riferimento in ordine di pubblicazione (cliccare su ALTRI DOCUMENTI per continuare la visualizzazione di altri documenti).
La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico).
E' possibile anche attivare la ricerca full test inserendo una parola chiave nel campo "cerca" il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello