Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo II: del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario - 59. (attività dell'ufficiale giudiziario)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 59. (Attività dell'ufficiale giudiziario)
L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
la giurisprudenza
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