Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo II: del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario - 58. (altre attività del cancelliere)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 58. (Altre attività del cancelliere)
Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
la giurisprudenza
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