codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo III: del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice - 68. (altri ausiliari)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 68. (Altri ausiliari)
I. Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo.
II. Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
III. Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.
la giurisprudenza
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