codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo III: del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice - 66. (sostituzione del custode)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 66. (Sostituzione del custode)
I. Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
II. Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.
III. Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'art. 65, secondo comma. (1)
la giurisprudenza
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