codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo III: del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice - 65. (custode)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 65. (Custode)
I. La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.
II. Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.
la giurisprudenza
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