codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo III: del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice - 64. (responsabilità del consulente)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 64. (Responsabilità del consulente)
I. Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
II. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. (1)
la giurisprudenza
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