codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo III: del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice - 63. (obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 63. (Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente)
I. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
II. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.
III. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.
la giurisprudenza
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