codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo I: del giudice sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore sezione III: della competenza per territorio sezione IV: delle modificazioni della competenza per ragione di connessione sezione V: del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza (1) sezione VI: del regolamento di giurisdizione e di competenza (1) sezione VI-bis: della composizione del tribunale (1) sezione VII: dell'astensione, della ricusazione e della responsabilita' dei giudici - 53. (giudice competente)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 53. (Giudice competente)
Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte. (1)
La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.
la giurisprudenza
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