codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo I: del giudice sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore sezione III: della competenza per territorio sezione IV: delle modificazioni della competenza per ragione di connessione sezione V: del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza (1) sezione VI: del regolamento di giurisdizione e di competenza (1) - 49. (sentenza di regolamento di competenza)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 49. (Sentenza di regolamento di competenza)
I. Il regolamento è pronunciato con ordinanza (1) in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell’articolo 47, ultimo comma.
II. Con l’ordinanza (1) la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.
modifiche - note
COMMENTI
(1) La parola: “sentenza” è stata così sostituita dall’art. 45, comma 4, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
la giurisprudenza
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