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046.(Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza)

art. 46. (casi di inapplicabilità del regolamento di competenza)

0 Codice di procedura civile

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Sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11815 del 05/05/2025 (Rv. 674766 - 01)
Comunita' europea - giudice nazionale - rimessione degli atti - Pregiudiziale comunitaria - Giudizio pendente innanzi alla CGUE - Riproposizione davanti ad altro giudice nazionale, non di ultima istanza, della stessa questione dipendente dall'adottanda decisione del giudice comunitario - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Legittimità - Adozione da parte del giudice di pace - Regolamento di competenza - Ammissibilità. In tema di pregiudiziale comunitaria, il giudice nazionale, non di ultima istanza, innanzi al quale è proposta una controversia la cui decisione dipende da una questione già precedentemente sottoposta all'esame della CGUE, può legittimamente sospendere il giudizio in attesa della pronunzia della Corte di Lussemburgo, senza necessità di sollevare la medesima questione dinanzi alla giustizia eurounitaria e ferma restando la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione, ancorché adottato dal giudice di pace. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11815 del 05/05/2025 (Rv. 674766 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_046, Cod_Proc_Civ_art_295   …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento -competenza civile - regolamento di competenza - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11688 del 30/04/2024 (Rv. 671117-01)
Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Presupposti - Questione di diritto incidente sulla competenza del giudice adito - Ammissibilità - Conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. - Preclusione - Insussistenza - Fondamento. Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. può avere ad oggetto una questione di diritto incidente sulla competenza del giudice adito, non ostandovi, in caso di doppia declaratoria di incompetenza, l'esistenza del rimedio tipizzato di cui all'art. 45 c.p.c., attesa la funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, apprezzabile in relazione non tanto al singolo giudizio nel quale viene disposto, quanto piuttosto all'intero contenzioso inerente ad una determinata materia, poiché, sollecitando l'anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della Corte di cassazione, favorisce la definizione dei giudizi pendenti e previene l'instaurazione di quelli futuri. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11688 del 30/04/2024 (Rv. 671117-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363_, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_046 …...
Appello - competenza civile - regolamento di competenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9178 del 05/04/2024 (Rv. 670711-01)
Procedimenti dinanzi al giudice di pace - Declinatoria di competenza - Appello avverso tale pronuncia - Conflitto negativo elevato dal tribunale - Inammissibilità - Fondamento - Conseguenze. In caso di appello avverso una pronuncia del giudice di pace declinatoria di competenza, è inammissibile il conflitto negativo elevato dal tribunale, poiché tale potere è riconosciuto, ex art. 45 c.p.c., solo al giudice adito in riassunzione all'esito di statuizione di incompetenza; ne deriva la restituzione degli atti al tribunale, essendo escluso l'onere delle parti di riassumere il processo, in ragione dell'iniziativa officiosa del giudice d'appello. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9178 del 05/04/2024 (Rv. 670711-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_046, Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Competenza civile - regolamento di competenza Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18898 del 04/07/2023 (Rv. 668600 - 01)   
Sentenza di appello - Statuizione esclusiva sulla competenza del giudice di pace - Impugnabili - Regolamento di competenza - Necessità - Ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Limiti e condizioni. La sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., senza che rilevi l'improponibilità, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio - prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. - di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione ad opera della cancelleria del provvedimento impugnato. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18898 del 04/07/2023 (Rv. 668600 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_046 Cod_Proc_Civ_art_047 …...
Statuizione sulla competenza - Impugnazione – Cass. n. 711/2021
Competenza civile - regolamento di competenza - Giudice di pace - Statuizione sulla competenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento. Impugnazioni civili - appello - appellabilita' (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore - In genere. La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 711 del 18/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_046   …...
Sentenza d'incompetenza territoriale - giudice di pace – Cass. n. 21975/2020
Competenza civile - regolamento di competenza - Procedimenti davanti al giudice di pace - Opposizione a decreto ingiuntivo - Sentenza d'incompetenza territoriale e revoca del decreto opposto - Impugnazione - Regolamento di competenza - Esclusione - Appello - Ammissibilità. In tema di procedimenti davanti al giudice di pace, la sentenza che, a definizione del giudizio di opposizione, accolga l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e, conseguentemente, revochi il decreto ingiuntivo opposto, pur non integrando una decisione nel merito della vertenza, contenendo solo statuizioni in rito, non può essere impugnata con il regolamento di competenza, espressamente escluso dall'art. 46 c.p.c., ma è soggetta ad appello, secondo quanto previsto dall'art. 339 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21975 del 12/10/2020 (Rv. 659398 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_046, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_637, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale corte cassazione 21975 2020 …...
Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 346/2020
Decisione del giudice di pace sulla competenza - Riforma in appello - Riassunzione davanti al giudice di pace dichiarato competente - Art. 45 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Il giudice di pace davanti al quale la causa è stata riassunta, dopo che la decisione di altro giudice di pace sulla competenza sia stata riformata in seguito a specifico appello sul punto, non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. perché la pronuncia di appello sulla competenza può essere contestata solo dalle parti con il regolamento necessario previsto dall'art. 42 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 346 del 13/01/2020 (Rv. 656552 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_046 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 346 2020   …...
Provvedimento decisorio sulla competenza
Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - giudice di pace - provvedimento decisorio sulla competenza - impugnabilità col regolamento di competenza - esclusione – conseguente appellabilità ai sensi e nei limiti dell'art. 339 c. p. c. – sussistenza - impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23062 del 26/09/2018 >>> La decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 c. p. c. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23062 del 26/09/2018 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 23062 2018 …...
procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16700 del 23/07/2014
Sospensione necessaria del processo - Provvedimento adottato dal giudice di pace - Impugnazione con regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16700 del 23/07/2014 Il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l'art. 46 cod. proc. civ. che, pur sancendo l'inapplicabilità nei giudizi davanti al giudice di pace dell'art. 42 cod. proc. civ., che a sua volta prevede la generale proponibilità del regolamento avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, dev'essere interpretato nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l'inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell'unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un'immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16700 del 23/07/2014   …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 9268/2015
Pronunce sulla sola competenza e sulle spese processuali - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Conseguenze - Impugnazione con ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9268 del 07/05/2015 Le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 cod. proc. civ.) -, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art. 42 cod. proc. civ., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione. Ne consegue che, in tal caso, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza se ne ricorrano i requisiti e lo stesso sia proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria.Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9268 del 07/05/2015 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 9268 2015 …...
Competenza civile - incompetenza - Cass. n. 12010/2014
Decisione del Giudice di pace su questioni di competenza - Forma - Ordinanza - Impugnazione - Appello - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento. L'art. 279, primo comma, cod. proc. civ. - che, nel testo introdotto dall'art. 46, comma 9, lett. a), della legge 19 giugno 2009, n. 69, prescrive di decidere con ordinanza anche su questioni di competenza - trova applicazione, ai sensi dell'art. 281 bis e 311 cod. proc. civ., pure nel giudizio innanzi al giudice di pace, la cui decisione è assoggettata solo all'appello e non anche al regolamento di competenza, attesa la permanente vigenza dell'art. 46 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12010 del 28/05/2014  _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 12010 2014 …...
Regolamento di competenza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22959 del 12/11/2010
Sentenza di incompetenza del giudice di pace - Causa di valore superiore al limite di cui all'art. 113 cod. proc. civ. - Impugnazione con l'appello - Necessità - Pronuncia sulla sola competenza emessa in grado d'appello - Regolamento necessario di compentenza - Configurabilità - Sussistenza. La sentenza di incompetenza territoriale emanata da un giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza (art. 46, cod. proc. civ.) e, nel caso in cui abbia deciso una causa di valore superiore al limite stabilito dall'art. 113, cpv, cod. proc. civ., è appellabile davanti al Tribunale, la cui sentenza, qualora abbia pronunciato solo sulla competenza, è impugnabile con regolamento necessario di competenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22959 del 12/11/2010   …...
competenza civile - regolamento di competenza -Cass. n. 22959/2010
Sentenza di incompetenza del giudice di pace - Causa di valore superiore al limite di cui all'art. 113 cod. proc. civ. - Impugnazione con l'appello - Necessità - Pronuncia sulla sola competenza emessa in grado d'appello - Regolamento necessario di compentenza - Configurabilità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22959 del 12/11/2010 La sentenza di incompetenza territoriale emanata da un giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza (art. 46, cod. proc. civ.) e, nel caso in cui abbia deciso una causa di valore superiore al limite stabilito dall'art. 113, cpv, cod. proc. civ., è appellabile davanti al Tribunale, la cui sentenza, qualora abbia pronunciato solo sulla competenza, è impugnabile con regolamento necessario di competenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22959 del 12/11/2010   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 22959  2010 …...
Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21931 del 29/08/2008
Provvedimento adottato dal giudice di pace - Impugnazione con regolamento di competenza - Ammissibilità. Il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile dalla parte con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l'art. 46 cod. proc. civ. che - pur sancendo l'inapplicabilità nei giudizi davanti al giudice di pace dell'art. 42 cod. proc. civ. il quale, nel testo risultante dall'art. 6 della legge n. 353 del 1990, prevede la generale proponibilità del regolamento avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, dev'essere interpretato nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l'inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell'unico strumento di tutela che, attraverso un'immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione, assicuri la sollecita ripresa delle attività processuali, impedendo la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo. Ù Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21931 del 29/08/2008   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10875 del 11/05/2007
Procedimento d'ingiunzione - Giudice di pace - Causa di valore inferiore a 1100 euro - Sentenza d'incompetenza con contestuale revoca del decreto ingiuntivo - Decisione sul merito - Esclusione - Statuizione sulla competenza - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione con ricorso ordinario per cassazione.  La sentenza che accoglie l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice di pace adito in sede monitoria e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo, non integra una decisione nel merito e contiene solo statuizioni sulla competenza; pertanto, se pronunciata in causa di valore inferiore a millecento euro, non essendo impugnabile con il regolamento di competenza, precluso ai sensi dell'art. 46 cod. proc. civ., è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10875 del 11/05/2007   …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 7742/2007
Giudice di pace - Sentenza non definitiva affermativa di competenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione. In tema di procedimento avanti al giudice di pace, la sentenza non definitiva contenente statuizioni sulla competenza, pronunciata da detto giudice in causa di valore inferiore a milleduecento euro, non essendo impugnabile con regolamento di competenza, precluso dal disposto dell'articolo 46 cod. proc. civ., non è neppure soggetta all'immediato ricorso per cassazione, potendo proporsi l'impugnazione nei confronti della sentenza che pronuncia sulla competenza solo assieme alla impugnazione della sentenza definitiva. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 7742 del 29/03/2007 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 7742 2007   …...
competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 7742/2007
Giudice di pace - Sentenza non definitiva affermativa di competenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 7742 del 29/03/2007 In tema di procedimento avanti al giudice di pace, la sentenza non definitiva contenente statuizioni sulla competenza, pronunciata da detto giudice in causa di valore inferiore a milleduecento euro, non essendo impugnabile con regolamento di competenza, precluso dal disposto dell'articolo 46 cod. proc. civ., non è neppure soggetta all'immediato ricorso per cassazione, potendo proporsi l'impugnazione nei confronti della sentenza che pronuncia sulla competenza solo assieme alla impugnazione della sentenza definitiva. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 7742 del 29/03/2007   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 7742  2007 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007
Giudice di pace - Controversia non eccedente i milleduecento euro - Sentenza definitiva contenente statuizioni sulla sola competenza - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità. - Fondamento. Il principio secondo cui la sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza pronunciata dal giudice di pace, in cause di valore inferiore a millecento euro, oltre a non essere impugnabile con il regolamento di competenza, non è soggetta all'immediato ricorso per cassazione, non può estendersi anche alle sentenze definitive del giudice di pace che pronuncino esclusivamente sulla competenza, e che devono ritenersi invece, soggette al ricorso stesso. La ratio, dell'articolo 46 cod. proc. civ., che preclude la proposizione del regolamento di competenza, consiste infatti nell'impedire che la Corte di legittimità possa essere adita solo per risolvere questioni di competenza, sorte nel contesto di un giudizio ispirato ad evidenti ragioni di speditezza ed economia processuale, ragioni che rendono opportuna la estensione della preclusione al ricorso per cassazione contro tali sentenze non definitive, ma che invece la rendono inconfigurabile allorchè il giudice di pace si sia definitivamente spogliato della causa con una sentenza definitiva. Per altro verso, la preclusione di cui all'articolo 46 rende necessaria la ricorribilità per cassazione per evitare una situazione di conflitto con il sistema di principi dettato dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione che verrebbe a crearsi se dovesse affermarsi l'assenza di rimedi giurisdizionali avverso tali pronunce definitive. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007
Giudice di pace - Controversia non eccedente i milleduecento euro - Sentenza definitiva contenente statuizioni sulla sola competenza - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità. - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007 Il principio secondo cui la sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza pronunciata dal giudice di pace, in cause di valore inferiore a millecento euro, oltre a non essere impugnabile con il regolamento di competenza, non è soggetta all'immediato ricorso per cassazione, non può estendersi anche alle sentenze definitive del giudice di pace che pronuncino esclusivamente sulla competenza, e che devono ritenersi invece, soggette al ricorso stesso. La ratio, dell'articolo 46 cod. proc. civ., che preclude la proposizione del regolamento di competenza, consiste infatti nell'impedire che la Corte di legittimità possa essere adita solo per risolvere questioni di competenza, sorte nel contesto di un giudizio ispirato ad evidenti ragioni di speditezza ed economia processuale, ragioni che rendono opportuna la estensione della preclusione al ricorso per cassazione contro tali sentenze non definitive, ma che invece la rendono inconfigurabile allorchè il giudice di pace si sia definitivamente spogliato della causa con una sentenza definitiva. Per altro verso, la preclusione di cui all'articolo 46 rende necessaria la ricorribilità per cassazione per evitare una situazione di conflitto con il sistema di principi dettato dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione che verrebbe a crearsi se dovesse affermarsi l'assenza di rimedi giurisdizionali avverso tali pronunce definitive. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007   …...
competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 23915/2006
Giudice di pace - Sentenza non definitiva affermativa di competenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23915 del 09/11/2006 In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la sentenza non definitiva contenente statuizioni sulla competenza, pronunciata da detto giudice in causa di valore inferiore a milleduecento euro, non essendo impugnabile con regolamento di competenza, precluso dal disposto dell'articolo 46 cod. proc. civ., non è neppure soggetta all'immediato ricorso per cassazione, potendo proporsi l'impugnazione nei confronti della sentenza che pronuncia sulla competenza solo assieme alla impugnazione della sentenza definitiva. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23915 del 09/11/2006   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 23915 2006 …...
Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 23915/2006
Giudice di pace - Sentenza non definitiva affermativa di competenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la sentenza non definitiva contenente statuizioni sulla competenza, pronunciata da detto giudice in causa di valore inferiore a milleduecento euro, non essendo impugnabile con regolamento di competenza, precluso dal disposto dell'articolo 46 cod. proc. civ., non è neppure soggetta all'immediato ricorso per cassazione, potendo proporsi l'impugnazione nei confronti della sentenza che pronuncia sulla competenza solo assieme alla impugnazione della sentenza definitiva. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23915 del 09/11/2006 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 23915 2006   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - non definitive - riserva facoltativa di gravame – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13027 del 01/06/2006
Giudice di pace - Cause di valore non eccedente euro 1.100,00 - Sentenza non definitiva affermativa di competenza - Ricorso immediato per Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Formulazione della riserva di impugnazione - Ammissibilità - Esclusione  La sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza, pronunciata dal giudice di pace in cause di valore inferiore a millecento euro, non essendo impugnabile con il regolamento di competenza, precluso dal disposto dell'art. 46 cod. proc. civ., non è neppure soggetta all'immediato ricorso per cassazione, potendo proporsi l'impugnazione nei confronti della pronuncia sulla competenza solo insieme all'impugnazione della sentenza definitiva. Ne consegue che avverso la sentenza, pronunciata secondo equità, affermativa della competenza del giudice di pace non è ammessa la riserva facoltativa di ricorso. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13027 del 01/06/2006 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 1218/2006 (02)
Sentenze statuenti sulla litispendenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Necessità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.  La litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicchè la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza, a meno che non sia stata emessa dal giudice di pace. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto la correttezza della impugnazione della decisione in materia di litispendenza con ricorso per cassazione trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1218 del 23/01/2006   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 1218  2006 …...
Provvedimenti del giudice civile - ordinanza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15024 del 15/07/2005
Giudice di pace - Cause di valore non eccedente due milioni di lire - Eccezione di incompetenza - Ordinanza affermativa della competenza e di rinvio della causa per la prosecuzione - Natura di sentenza - Conseguenze - Riserva di impugnazione o ricorso per cassazione - Necessità - Fondamento. L'ordinanza con la quale il giudice di pace respinga l'eccezione sulla incompetenza funzionale ed affermi la propria competenza anche territoriale, rinviando al prosieguo la definizione della domanda di risarcimento danni oggetto del giudizio, trattandosi di provvedimento al quale va riconosciuta, nonostante la sua forma di ordinanza, natura di sentenza non definitiva, deve essere impugnata con ricorso per cassazione o deve essere oggetto di riserva di impugnazione, formandosi altrimenti il giudicato interno, con la conseguenza che la ritenuta competenza del giudice di pace non è più contestabile e rimane definitivamente stabilita. Né rileva che la riserva di impugnazione sia considerata generalmente inammissibile riguardo a sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza (impugnabile soltanto con regolamento di competenza), atteso che è eccezionalmente ammessa nei confronti della sentenza pronunziata dal giudice di pace, non soggetta - ai sensi dell'art. 46 cod. proc. civ. - a regolamento di competenza, ma ricorribile per cassazione se pronunziata entro il limite di valore di lire due milioni, in virtù del combinato disposto degli artt. 113, secondo comma, 339, terzo comma, e 360, primo comma, cod. proc. civ.. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15024 del 15/07/2005   …...
Competenza civile – Cass. n. 8294/2005
Affermazione di competenza da parte del giudice di pace - Con ordinanza anche implicita - Successiva declaratoria di incompetenza - Con sentenza definitiva - Ammissibilità - Impugnabilità di quest'ultima con ricorso ordinario per cassazione. In tema di pronuncia sulla competenza da parte del giudice di pace, poichè - come dispone l'art 177, primo comma, cod. proc. civ.- le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa, il fatto che il giudice si sia pronunciato sulla sua competenza, esplicitamente o implicitamente, mediante ordinanza (nella specie, di sospensione della sanzione amministrativa in via cautelare), non gli preclude di dichiararsi successivamente incompetente con sentenza, soggetta al ricorso ordinario per cassazione (non potendo essere oggetto di regolamento di competenza ex art. 46 cod. proc. civ.). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 20/04/2005 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 8294 2005   …...
Impugnazioni civili - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 20/04/2005
Sentenze del giudice di pace - Regolamento di competenza necessario e facoltativo - Inammissibilità - Cause di valore non superiore a Euro 1100 - Regime di impugnabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità in via esclusiva - Pronunce sul merito o sulla competenza (o altre questioni preliminari di rito o di merito) o su entrambi - Inclusione. Le sentenze del giudice di pace non sono soggette a regolamento di competenza, nè necessario, nè facoltativo, come espressamente dispone l'art. 46 cod. proc. civ. e, se il valore della causa non supera Euro 1.100, il mezzo di impugnazione ammissibile è il ricorso per cassazione, a norma degli artt. 113, secondo comma, e 339, terzo comma, dello stesso codice sia che il giudice abbia pronunciato sul merito della controversia, sia che si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito, sia che abbia pronunciato sulla competenza e sul merito. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 20/04/2005   …...

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Domenico Condello - Avvocato Foro di Roma - Già Docente di Informatica Giuridica Università di Urbino
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