Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo I: del giudice sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore sezione III: della competenza per territorio - 23. (Foro per le cause tra soci e tra condomini)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 23. (Foro per le cause tra soci e tra condomini)
I. Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. (1)
II. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Le parole: "ovvero tra condomini e condominio," sono state aggiunte dall’art. 31, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.
la giurisprudenza
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