Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo i: degli organi giudiziari capo i: del giudice sezione i: della giurisdizione e della competenza in generale sezione ii: della competenza per materia e valore - 13. (Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 13. (Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite)
I. Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
II. Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.
III. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.
la giurisprudenza
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