Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo i: degli organi giudiziari capo i: del giudice sezione i: della giurisdizione e della competenza in generale sezione ii: della competenza per materia e valore - 12. (Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 12. (Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni)
I. Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.
(...) (1)
II. Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Il comma che recitava: "Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso." è stato abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
la giurisprudenza
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