Connessione di cause - Danni da sinistro stradale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15817 del 13/06/2025 (Rv. 674772 - 01)Giudizi risarcitori promossi dai soggetti danneggiati - Pendenza dinanzi al giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c. e innanzi al tribunale - Connessione per titolo - Rimessione di entrambe le cause innanzi al tribunale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacché riconducibile alla sua competenza per materia perché supera quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere la causa pendente innanzi a sé al tribunale ex art. 40, comma 1, c.p.c., poiché tale norma opera solo per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure se, ricorrendo ragioni diverse, entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice; ne consegue che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15817 del 13/06/2025 (Rv. 674772 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_009, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_045 …...
Controversie - procedimento - competenza e giurisdizione - sezioni specializzate - competenza - competenza civile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25286 del 20/09/2024 (Rv. 672138-01)Regolamento di competenza - Azione di accertamento negativo di un rapporto agrario - Sentenza di accoglimento - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Appello - Necessità - Fondamento.
La sentenza della sezione specializzata agraria che accoglie la domanda di accertamento negativo della natura agraria del rapporto e declina, conseguentemente, la propria competenza per materia sulle altre domande proposte dall'attore, in quanto relative alla cessazione di efficacia di un contratto di locazione, non è impugnabile col regolamento necessario di competenza, ma solo con l'appello, non trattandosi di statuizione sulla competenza, bensì di pronuncia nel merito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25286 del 20/09/2024 (Rv. 672138-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_009, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_323 …...
Matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 23/05/2024 (Rv. 671396-01)Avvocato e procuratore - onorari - Giudizio di divorzio - Domanda per l'ottenimento dell'assegno - Liquidazione delle spese di lite - Controversia di valore indeterminabile - Esclusione - Causa relativa ad assegni alimentari - Applicabilità.
In tema di giudizio di divorzio, le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 23/05/2024 (Rv. 671396-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_009, Cod_Proc_Civ_art_013, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Controversie devolute alla cognizione di dette sezioni – Cass. n. 37592/2022Contratti agrari - controversie - procedimento - competenza e giurisdizione - sezioni specializzate - competenza - Controversie devolute alla cognizione di dette sezioni - Ambito - Cause presupponenti l'accertamento dell'esistenza, delle caratteristiche e della validità del rapporto agrario - Inclusione - Accertamento negativo, richiesto dall'attore, di un rapporto agrario - Competenza delle predette sezioni - Sussistenza.
Appartengono alla competenza della sezione specializzata agraria le controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie a cui è applicabile la disciplina speciale e, dunque, anche la domanda con la quale l'attore, in presenza di una condotta del convenuto che presuppone la qualificazione del titolo di detenzione di un fondo in termini di rapporto agrario, chieda l'accertamento negativo di tale rapporto e, quindi, invochi l'applicazione delle regole comuni del diritto civile.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37592 del 22/12/2022 (Rv. 666708 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_009
Corte
Cassazione
37592
2022 …...
Installazione di una cancellata su pianerottolo comune ad opera di un condomino – Cass. n. 35818/2021Competenza civile - competenza per materia - cause relative alle modalita' di uso dei servizi del condominio - Installazione di una cancellata su pianerottolo comune ad opera di un condomino - Domanda di ripristino dello stato dei luoghi - Competenza del tribunale - Sussistenza - Fondamento.
La domanda volta all'eliminazione di una cancellata installata da un condomino su un pianerottolo comune appartiene alla competenza del tribunale, trattandosi di controversia a tutela dell'essenza del diritto all'uso di un bene comune e della libertà di esercizio di tale uso e, pertanto, non annoverabile tra quelle relative "alla misura e modalità di uso dei servizi di condominio di case", devolute alla competenza del giudice di pace dall'art. 7, comma 3, n. 2), c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35818 del 22/11/2021 (Rv. 663072 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_009
Corte
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35818
2021 …...
Respingimento alla frontiera del cittadino straniero – Cass. n. 25756/2021Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Respingimento immediato alla frontiera - Impugnazione - Competenza del Giudice di pace - Esclusione - Competenza del tribunale - Sussistenza - Fondamento.
In tema di respingimento alla frontiera del cittadino straniero, è competente a conoscere dell'impugnazione proposta contro il respingimento immediato di cui al comma 1 dell'art. 10 d.lgs. n. 286 del 1998 il tribunale e non il giudice di pace, poiché il comma 2 bis dell'art. 10 d.lgs. cit. (introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in l. n. 132 del 2018), nel richiamare l'applicabilità delle norme sul procedimento di convalida davanti al giudice di pace, previste dagli artt. 13, commi 5 bis, 5 ter e 8 del d.lgs. n. 286 del 1998, fa esclusivo riferimento all'ipotesi di respingimento c.d. differito, prevista dal comma 2 dell'art. 10 d.lgs. cit. e non a quella di cui al precedente comma 1, per la quale, quindi, la competenza deve essere individuata nel tribunale, in base ai criteri generali di cui all'art. 9, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 25756 del 22/09/2021 (Rv. 662485 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_009 …...
Cause in materia di apolidia - Foro erariale - Cass. n. 25440/2020Competenza civile - competenza per territorio - Cause in materia di apolidia - Foro erariale - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.
Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della condizione di apolidia, la competenza va determinata in base al criterio del foro del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, senza che assuma rilievo il contenuto degli interessi in gioco o la necessità di porre le parti in una situazione di parità, in quanto così facendo si affiderebbe al giudice una valutazione, riservata invece al legislatore, circa la sussistenza o meno di una ragione per agevolare la difesa dello Stato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, reputando ingiustificata la facilitazione della difesa statuale rispetto ai diritti in gioco nel caso concreto, aveva disapplicato il criterio del foro erariale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25440 del 11/11/2020 (Rv. 659517 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_025, Cod_Proc_Civ_art_009
Cause in materia
di apolidia
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Competenza, il giudice di pace – materia – Cass. n. 23074/2020Competenza civile - riconvenzionali - Giudizio promosso davanti al giudice di pace - Domanda rientrante nella sua competenza per materia - Eccezione riconvenzionale - Spostamento di competenza e separazione delle cause - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di competenza, il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), ove sia investito, in via riconvenzionale, di una eccezione eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di usucapione, ma al solo fine di paralizzare la domanda attorea), deve decidere su entrambe, in quanto l'eccezione riconvenzionale, a differenza della domanda riconvenzionale, non comporta lo spostamento della competenza e la separazione delle cause ai sensi dell'art. 36 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23074 del 22/10/2020 (Rv. 659403 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_009, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_040
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
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Azione annullamento delibera condominiale priva di incidenza diretta sul patrimonio dell'attore - Cass. n. 15434/2020Competenza civile - competenza per valore - Condominio - Azione annullamento delibera condominiale priva di incidenza diretta sul patrimonio dell'attore - Interesse ad agire - Sussistenza - Conseguenze in tema di competenza per valore - comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni .
In tema di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, posta la sussistenza dell'interesse ad agire anche quando la relativa azione sia volta esclusivamente alla loro rimozione, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia "ex se" alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15434 del 20/07/2020 (Rv. 658730 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_009, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Civ_art_1137 …...
Competenza civile - competenza per materia – Cass. n. 19946/2019Immissioni provenienti da immobili adibiti ad uso abitativo - Competenza del giudice di pace ex art. 7 c.p.c. - Limiti - Fattispecie.
Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - immissioni
In tema di immissioni, la competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c. è tassativamente circoscritta alle cause tra proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo, esulando da essa le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti industriali, agricoli o destinati ad uso commerciale, giacché la norma processuale non copre l'intero ambito applicativo dell'art. 844 c.c.. Sicché, qualora l'immobile, seppure a prevalente destinazione abitativa, sia utilizzato anche per scopi diversi, ai fini della determinazione della competenza occorre dare rilievo non già alla destinazione prevalente, né alla classificazione catastale del bene, ma alla fonte dei fenomeni denunciati. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale su una domanda avente ad oggetto la cessazione di immissioni di rumore derivanti dallo svolgimento di feste e ricevimenti con intrattenimento musicale negli spazi esterni di un immobile, concessi dai proprietari a terzi dietro pagamento di un corrispettivo per ciascun evento, non essendo tali fenomeni immissivi ricollegabili in alcun modo all'ordinaria destinazione del bene ad uso abitativo).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19946 del 23/07/2019 (Rv. 654988 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0844, Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_009
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
19946
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Controversia relativa ad una sanzione disciplinareProcedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - provvedimenti appellabili - controversia relativa ad una sanzione disciplinare - valore indeterminabile - configurabilità - ragioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24979 del 10/10/2018
>>> La controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24979 del 10/10/2018 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 14997 del 08/06/2018Controversie iniziate prima dell'entrata in vigore della l. n. 448 del 2001 - Commissioni tributarie - Devoluzione - Presupposti - Contributo al servizio sanitario nazionale - Relative controversie - Ricomprensione - Fondamento.
La giurisdizione delle commissioni tributarie in relazione a controversie iniziate prima del 1° gennaio 2002 - data di entrata in vigore dell'art. 12 della l. n. 448 del 2001, sussiste qualora sia dedotto un rapporto avente natura tributaria riconducibile al novero di quelli ad esse devoluti dalle norme vigenti al momento della domanda, secondo un elenco tassativo: sono pertanto devolute alle commissioni tributarie, ancorché anteriori all'entrata in vigore della l. n. 448 del 2001, le controversie concernenti l'abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall'imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonché dalla sua riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992. La giurisdizione delle commissioni tributarie in relazione a controversie iniziate prima del 1° gennaio 2002 - data di entrata in vigore dell'art. 12 della l. n. 448 del 2001 - sussiste qualora sia dedotto un rapporto avente natura tributaria riconducibile al novero di quelli ad esse devoluti dalle norme vigenti al momento della domanda, secondo un elenco tassativo. Sono pertanto devolute alle commissioni tributarie, ancorchè anteriori all'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, le controversie concernenti l'abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall'imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonchè dalla sua riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 14997 del 08/06/2018
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Prova civile - falso civile - querela di falso – decisione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15642 del 23/06/2017Decisione in via incidentale - Valore della causa ai fini della liquidazione delle spese giudiziali - Indeterminabilità - Sussistenza - Fondamento.
In materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15642 del 23/06/2017
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Riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale - opposizione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15417 del 21/06/2017Ingiunzione fiscale - Affidamento in concessione del servizio di riscossione - Opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Giudice territorialmente competente - Individuazione ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Criterio di collegamento - “Ufficio emittente” - Coincidenza con la sede legale del concessionario - Esclusione - Riferimento alla sede dell’articolazione territoriale che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione - Necessità - Fondamento.
In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale, qualora l’ente impositore non provveda direttamente alla riscossione, ma la appalti a terzi in concessione, le controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa erariale vanno introdotte, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione, e non al giudice nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede legale, atteso che il termine “ufficio” indica l’organo che ha compiuto l’attività, non la sede della persona giuridica.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15417 del 21/06/2017
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Competenza civile - connessione di cause - in genere - Cass. n. 19053/2016Danni da sinistro stradale - Giudizi risarcitori promossi dai soggetti danneggiati - Pendenza dinanzi al giudice di pace ex art. 7, co. 2, c.p.c. e innanzi al tribunale - Connessione per titolo - Rimessione di entrambe le cause innanzi al tribunale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacchè riconducibile alla sua competenza per materia perchè quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere al tribunale la causa innanzi a lui, ex art. 40, comma 1, c.p.c., operando tale norma solo se per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo ragioni diverse, se entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice. Ne deriva che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19053 del 28/09/2016
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Funzionale
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19053
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Trasporti - marittimi ed aerei - trasporto aereo - di cose - responsabilità del vettore - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8901 del 04/05/2016Controversie risarcitorie - Art. 33 della convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale - Norma sulla individuazione del giudice competente - Esclusione.
In materia di controversie risarcitorie relative al trasporto aereo internazionale, la disposizione di cui all'art. 33 della Convenzione di Montreal (ratificata e rese esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004) ha la funzione soltanto di regolare il riparto di giurisdizione, sicché il riferimento al "tribunale", contenuto nel suo testo, non vale ad individuare una competenza funzionale di detto ufficio giudiziario, trovando applicazione l'ordinario criterio di riparto di competenza per valore previsto dal codice di rito civile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8901 del 04/05/2016
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Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 24/09/2015Nel giudizio di appello - Sospensione del giudizio e fissazione di termine per la riassunzione della querela di falso innanzi al giudice di primo grado - Omessa indicazione del giudice territorialmente competente - Riassunzione tempestiva innanzi a giudice successivamente dichiarato incompetente - Estinzione del giudizio - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 24/09/2015
In caso di querela di falso proposta innanzi alla corte di appello, qualora il giudice sospenda il processo assegnando alle parti un termine per riassumere la causa innanzi al giudice di primo grado, senza però individuare quale sia quello territorialmente competente, la tempestiva riassunzione del giudizio innanzi a tribunale successivamente ritenuto territorialmente incompetente, o che abbia declinato la propria competenza per territorio su concorde eccezione delle parti, è idonea a scongiurare l'estinzione del giudizio, assumendo rilievo solo che il ricorrente si sia attivato, entro il termine perentorio fissatogli ex art. 355 c.p.c., per svolgere l'attività necessaria all'introduzione dell'autonomo giudizio di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 24/09/2015
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Competenza civile - Cass. n. 17202/2015Causa incardinata innanzi al Pretore - Soppressione degli uffici pretorili ai sensi del d.lgs. n. 51 del 1998 - Clausola di contenimento presente nella domanda originaria - Perdurante rilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17202 del 27/08/2015
Nelle cause originariamente incardinate davanti al pretore, ancora pendenti alla data del 2 giugno 1999 ed attribuite, ex art. 1 del d.lgs. n. 51 del 1998, alla competenza del tribunale, poiché il limite quantitativo della domanda non può variare nel corso del processo in ragione di mutamenti normativi dei criteri di competenza, se la parte aveva inserito nell'atto introduttivo la cd. clausola di contenimento del valore complessivo della causa, lo stesso rimane fissato nei limiti della competenza del giudice originariamente adito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17202 del 27/08/2015
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17202
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competenza per materia - cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio - Cass. n. 16650/2015Controversia sulla legittimità dell'uso a parcheggio di un'area condominiale - Competenza del tribunale - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16650 del 10/08/2015
La controversia sulla legittimità dell'uso a parcheggio di un'area condominiale appartiene alla competenza del tribunale e non a quella del giudice di pace, risultando oggetto di contestazione il diritto ad un certo uso del bene comune e non soltanto le relative modalità di esercizio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16650 del 10/08/2015
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Competenza
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16650
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acque - tribunali delle acque pubbliche - tribunali regionali delle acque - controversie assoggettate - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16807 del 24/07/2014Alveo da tempo abbandonato dal corso d'acqua - Titolarità - Controversia - Competenza del Tribunale ordinario - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16807 del 24/07/2014
La controversia avente ad oggetto la titolarità di un terreno che, pacificamente, faceva un tempo parte dell'alveo di un fiume, ma che risulta abbandonato dalle acque da molti anni, non ponendo alcuna questione, ai fini del decidere, in ordine alla determinazione dei limiti dell'alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dello stesso come alveo, sia con riferimento al passato che al presente, appartiene alla competenza per materia del tribunale ordinario e non a quella del tribunale regionale delle acque pubbliche. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata in quanto la P.A. si era limitata a sostenere la proprietà pubblica dell'area perché utilizzata, dopo la deviazione naturale del corso d'acqua, per molteplici esigenze di carattere collettivo/generale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16807 del 24/07/2014
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circolazione stradale - conducente dei veicoli - patente di abilitazione alla guida - revoca – Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10406 del 14/05/2014Provvedimento del prefetto di revoca della patente di guida a seguito di sottoposizione del titolare alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - Natura di sanzione amministrativa accessoria - Esclusione - Constatazione dell'insussistenza dei requisiti morali per il conseguimento del titolo alla guida - Sussistenza - Conseguenze - Giudizio di opposizione - Competenza del tribunale ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ. - Fondamento. Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10406 del 14/05/2014
Il provvedimento prefettizio con il quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 cod. strada venga disposta la revoca della patente di guida a seguito della irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui all'art. 22 bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10406 del 14/05/2014
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Competenza civile - competenza per materia - cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio – Cass. n. 23297/2014Limiti imposti dal regolamento condominiale all'utilizzo delle proprietà esclusive - Controversia - Riconducibilità alle controversie sulle modalità d'uso dei servizi del condominio di competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento.
La controversia che riguardi i limiti di esercizio del diritto del condomino sulla sua proprietà esclusiva, derivanti da una clausola del regolamento condominiale, non rientra tra le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio, di competenza del giudice di pace, che attengono alle riduzioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni e ai limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione in proporzione alle rispettive quote.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23297 del 31/10/2014
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Condominio competenza civile - competenza per materia - cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23297 del 31/10/2014Limiti imposti dal regolamento condominiale all'utilizzo delle proprietà esclusive - Controversia - Riconducibilità alle controversie sulle modalità d'uso dei servizi del condominio di competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento.
La controversia che riguardi i limiti di esercizio del diritto del condomino sulla sua proprietà esclusiva, derivanti da una clausola del regolamento condominiale, non rientra tra le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio, di competenza del giudice di pace, che attengono alle riduzioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni e ai limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione in proporzione alle rispettive quote.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23297 del 31/10/2014
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Circolazione stradale - sanzioni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 13598 del 16/06/2014Decurtazione dei punti dalla patente di guida - Cumulo con la sanzione pecuniaria - Incidenza in tema di competenza e di liquidazione delle spese processuali - Esclusione.
In materia di infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il cumulo della sanzione pecuniaria, di valore determinato, e della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non rende la causa di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione del giudice competente, né rileva ai fini della liquidazione delle spese processuali, che restano parametrate sull'importo della sola sanzione pecuniaria.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 13598 del 16/06/2014
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Circolazione stradale - conducente dei veicoli - patente di abilitazione alla guida - revoca Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10406 del 14/05/2014Provvedimento del prefetto di revoca della patente di guida a seguito di sottoposizione del titolare alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - Natura di sanzione amministrativa accessoria - Esclusione - Constatazione dell'insussistenza dei requisiti morali per il conseguimento del titolo alla guida - Sussistenza - Conseguenze - Giudizio di opposizione - Competenza del tribunale ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ. - Fondamento.
Il provvedimento prefettizio con il quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 cod. strada venga disposta la revoca della patente di guida a seguito della irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui all'art. 22 bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10406 del 14/05/2014
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Competenza civile - competenza per valore - Cass. n. 23430/2013Giudice di pace - Cause relative a "beni mobili" - Credito risarcitorio derivante dalla lesione di un diritto fondamentale - Inclusione nei limiti della competenza per valore - Sussistenza - Fattispecie in tema di violazione del diritto all'integrità psicofisica.
La competenza del giudice di pace per le cause "relative a beni mobili" di valore non superiore a cinquemila euro è comprensiva delle domande di risarcimento del danno comprese nel suddetto valore, a nulla rilevando che il credito risarcitorio scaturisca dalla violazione di un diritto fondamentale della persona. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto erronea la sentenza con la quale il giudice di pace, sul presupposto che la salute non fosse un "bene mobile", aveva declinato la propria competenza a conoscere di una domanda di risarcimento del danno biologico compresa nella sua competenza per valore).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23430 del 16/10/2013
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Competenza civile - competenza per materia - Cass. n. 20931/2011Impugnazione del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo - Relativo a crediti non di natura tributaria - Competenza inderogabile del tribunale - Configurabilità - Fondamento.
La competenza per l'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, previsto dall'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (o anche, come nella specie, di un semplice "preavviso", istituto introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione), relativo a crediti non di natura tributaria è, in base all'art. 9, comma 2, cod. proc. civ., inderogabilmente del tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20931 del 12/10/2011
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Procedimento civile - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7614 del 04/04/2011Apolidia - Procedimento per il riconoscimento dello "status" - Contradditorio con il Ministro dell'Interno - Necessità - Rito applicabile - Giudizio ordinario di cognizione.
Le controversie riguardanti lo stato di apolide, in difetto di diversa esplicita previsione del legislatore, devono essere proposte e decise nel contraddittorio con il Ministro dell'Interno, nelle forme dell'ordinario giudizio di cognizione e non in quelle del rito camerale davanti al tribunale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7614 del 04/04/2011
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Circolazione stradale - conducente dei veicoli - patente di abilitazione alla guida - revoca - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22491 del 04/11/2010Provvedimento del prefetto di revoca della patente di guida a seguito di sottoposizione del titolare alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - Natura di sanzione amministrativa accessoria - Esclusione - Constatazione dell'insussistenza dei requisiti morali per il conseguimento del titolo alla guida - Sussistenza - Conseguenze - Giudizio di opposizione - Competenza del tribunale ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ. - Fondamento.
Il provvedimento prefettizio col quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 del codice della strada, viene disposta la revoca della patente di guida a seguito dell'irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui all'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida; ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell'art. 9 del codice di procedura civile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22491 del 04/11/2010
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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11720 del 14/05/2010Controversia concernente il pagamento del canone per l'erogazione di acqua potabile - Emissione di cartella esattoriale da parte di Consorzio di bonifica - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Ragioni.
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale con la quale il consorzio di bonifica, nella specie ente erogatore del servizio di somministrazione di acqua potabile, abbia agito nei confronti dell'utente per il recupero delle somme dovute per l'utilizzazione del servizio medesimo. In tal caso, infatti, l'ente non agisce nell'esercizio del potere impositivo che ad esso è riconosciuto in materia di contributi consortili, ma in forza di un rapporto contrattuale, che nemmeno comporta l'iscrizione dell'utente al consorzio.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11720 del 14/05/2010
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riconvenzionali – Cass. n. 11415/2010Domanda di risarcimento danni rientrante nella competenza ordinaria per valore del giudice di pace - Domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di servitù di elettrodotto - Natura immobiliare e pregiudizialità della stessa rispetto alla domanda principale - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ. - Rimessione dell'intera causa al tribunale - Necessità.
Qualora sia proposta dinanzi al giudice di pace una domanda risarcitoria, deducendosi l'installazione illegittima di una linea elettrica di passaggio, per una somma da ritenersi rientrante nella competenza ordinaria per valore dello stesso giudice, e venga formulata dalla parte convenuta una rituale domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, di natura immobiliare e da considerarsi pregiudiziale rispetto a quella principale, l'intera controversia, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., e non operando alcun criterio di competenza funzionale del giudice di pace con riferimento alla domanda principale, deve considerarsi appartenente alla competenza del tribunale dinanzi al quale deve, perciò, essere rimessa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 11415 del 11/05/2010
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Competenza civile - riconvenzionali – Cass. n. 11415/2010Domanda di risarcimento danni rientrante nella competenza ordinaria per valore del giudice di pace - Domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di servitù di elettrodotto - Natura immobiliare e pregiudizialità della stessa rispetto alla domanda principale - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ. - Rimessione dell'intera causa al tribunale - Necessità.
Qualora sia proposta dinanzi al giudice di pace una domanda risarcitoria, deducendosi l'installazione illegittima di una linea elettrica di passaggio, per una somma da ritenersi rientrante nella competenza ordinaria per valore dello stesso giudice, e venga formulata dalla parte convenuta una rituale domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, di natura immobiliare e da considerarsi pregiudiziale rispetto a quella principale, l'intera controversia, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., e non operando alcun criterio di competenza funzionale del giudice di pace con riferimento alla domanda principale, deve considerarsi appartenente alla competenza del tribunale dinanzi al quale deve, perciò, essere rimessa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 11415 del 11/05/2010
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Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 16/03/2010Controversia tra un condomino e il condominio avente ad oggetto il pagamento della sua quota condominiale conseguente a delibera dell'assemblea impugnata contestualmente per nullità - Determinazione del valore - Criterio - Riferimento all'intera somma portata dalla delibera impugnata - Esclusione - Valutazione dell'importo della singola spesa addebitata in sede di ripartizione condominiale al condomino impugnante - Necessità - Fondamento.
Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum", per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 16/03/2010
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Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Cass. n. 6363/2010Controversia tra un condomino e il condominio avente ad oggetto il pagamento della sua quota condominiale conseguente a delibera dell'assemblea impugnata contestualmente per nullità - Determinazione del valore - Criterio - Riferimento all'intera somma portata dalla delibera impugnata - Esclusione - Valutazione dell'importo della singola spesa addebitata in sede di ripartizione condominiale al condomino impugnante - Necessità - Fondamento.
Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum", per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 16/03/2010
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Competenza civile - competenza per valore - determinazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1201 del 22/01/2010Delibera dell'assemblea condominiale di riparto di spese - Impugnazione da parte di un condomino - Competenza per valore - Determinazione - Criteri - Fondamento.
Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, quest'ultima viene contestata nella sua globalità, sicché la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell'intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l'insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1201 del 22/01/2010
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Contratti agrari - controversie - procedimento - competenza e giurisdizione - sezioni specializzate - competenza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8155 del 03/04/2009Controversie devolute alla cognizione di dette sezioni - Ambito - Cause presupponenti l'accertamento dell'esistenza, delle caratteristiche e della validità del rapporto agrario - Inclusione - Questione relativa all'applicazione delle norme speciali eccepita dal convenuto per il rilascio del fondo - Accertamento negativo sul punto invocato dall'attore - Competenza delle predette sezioni - Sussistenza.
Appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle controversie agrarie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato l'applicazione ovvero l'esclusione di proroghe a rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di quelle controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina vincolistica. Ne consegue che tale competenza ricorre sia nel caso in cui la questione attinente all'applicabilità delle norme speciali venga eccepita dal convenuto per il rilascio del fondo, sia nell'ipotesi in cui ne venga invocato dall'attore l'accertamento negativo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8155 del 03/04/2009
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Competenza civile - incompetenza - per materia – procedimento instaurato dopo il 30 aprile 1995 – Cass. n. 4007/2009Termine per la proposizione della eccezione di parte e per la sua rilevabilità d'ufficio - Non oltre la prima udienza di trattazione - Omesso tempestivo rilievo - Conseguenza - Irretrattabilità e insindacabilità della competenza del giudice adito - Fattispecie in materia di impugnazione avanti al giudice di pace di cartella esattoriale per il pagamento di tasse automobilistiche.
L'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., dev'essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, in vigore dal 30 aprile 1995) non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, in difetto, diviene insindacabile e irretrattabile la competenza del giudice dinnanzi a cui l'incompetenza non sia stata eccepita o rilevata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso una sentenza del giudice di pace, resa in materia di tasse automobilistiche, essendosi l'Amministrazione finanziaria costituita in primo grado dopo la prima udienza di trattazione, allorchè la causa era stata rinviata ad altra udienza per il deposito di note e la pronuncia di decisione e solo allora avendo essa eccepito l'incompetenza per materia).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4007 del 19/02/2009
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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2871 del 06/02/2009Controversie iniziate prima dell'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001 - Commissioni tributarie - Devoluzione - Presupposti - Contributo al servizio sanitario nazionale - Relative controversie - Ricomprensione - Fondamento.
La giurisdizione delle commissioni tributarie in relazione a controversie iniziate prima del 1° gennaio 2002 - data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, sussiste qualora sia dedotto un rapporto avente natura tributaria riconducibile al novero di quelli ad esse devoluti dalle norme vigenti al momento della domanda, secondo un elenco tassativo. Sono pertanto devolute alle commissioni tributarie, ancorchè anteriori all'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, le controversie concernenti l'abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall'imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonchè dalla sua riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2871 del 06/02/2009
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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008Domanda per ottenere l'accertamento dello stato di apolidia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia di cui alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008
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Professionisti - albo professionale - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25175 del 15/10/2008Debito contributivo di un biologo per l'iscrizione nell'Albo professionale - Relativo giudizio di accertamento - Competenza per materia del tribunale "ex" 9, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Ordinari canoni di competenza per valore - Applicazione - Necessità - Fondamento.
La competenza in ordine ad un giudizio di accertamento negativo del debito contributivo di un biologo, derivante dalla iscrizione al relativo Albo professionale, non ricade, "ratione materiae", nella competenza del Tribunale su imposte e tasse, ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, cod. proc. civ., ma va attribuita secondo gli ordinari canoni di competenza per valore. Infatti, i contributi a carico degli iscritti all'Albo, fissati dal Consiglio dell'Ordine dei biologi (art. 16, comma secondo, lett. g), della legge 24 maggio 1967 n. 396), benché riscossi (per espressa previsione della legge 10 giugno 1978 n. 292) secondo le disposizioni vigenti per le imposte dirette, sono finalizzati a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine e non rientrano nella nozione di "imposte e tasse" ai fini della suddetta norma del codice di procedura civile; né può all'evidenza rilevare la riserva al tribunale delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni di sanzioni tributarie e valutarie (art. 22 "bis, secondo comma, lett. g), legge n. 689 del 1981).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25175 del 15/10/2008
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Condominio competenza civile - competenza per materia - cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 3937 del 18/02/2008Competenza del giudice di pace - Delimitazione - Fattispecie in tema di criteri di assegnazione posti auto.
Le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi del condominio, di competenza del giudice di pace, sono sia quelle che riguardano le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle cose comuni sia quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, in proporzione delle rispettive quote, mentre sono assoggettate alle ordinarie regole della competenza per valore quelle aventi ad oggetto la contestazione della titolarità del diritto di comproprietà sulle cose comuni. (In applicazione del principio, in sede di regolamento, la Corte ha riconosciuto la competenza del giudice di pace nell'azione proposta da un condomino al fine di contestare la legittimità dell'individuazione assembleare del posto auto ad esso assegnato senza tenere conto dell'eccessiva difficoltà di accesso ed uscita dallo stesso).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 3937 del 18/02/2008
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 18036/2008Causa di competenza del pretore per limite di valore prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1998 - Attribuzione al tribunale in composizione monocratica ex art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998 - Foro erariale di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933 - Applicabilità - Fondamento.
Le controversie che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 cod. proc. civ. ed all'art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato "in parte qua" l'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 - che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore - per incompatibilità, non potendosi considerare perdurante la distinzione di competenza tra pretore e tribunale, ormai venuta meno; ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell'impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 18036 del 02/07/2008
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Competenza civile - competenza per materia - imposte e tasse – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2056 del 30/01/2008Tasse automobilistiche - Competenza per materia del tribunale "ex" art. 9, comma secondo, cod. proc. civ. - Sussistenza.
La materia delle cause relative a tributi diversi da quelli che sono oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ostando l'art. 5 cod. proc. civ. all'applicazione dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rientra nella competenza del tribunale ex art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di pace che, in relazione ad un opposizione a cartella esattoriale concernente il mancato pagamento di tassa automibilistica con relativi interessi e soprattasse, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del tribunale).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2056 del 30/01/2008
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Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23559 del 13/11/2007Azione avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali secondo approvazione dell'assemblea del condominio - Valore della causa - Determinazione.
In tema di competenza per valore, con riferimento all'azione avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali secondo approvazione dell'assemblea del condominio, il valore della causa va determinato con riferimento alla parte della relativa delibera impugnata, e non alla quota di spettanza del condomino che l'ha impugnata, atteso che l'oggetto del contendere coinvolge i rapporti di tutti i condomini interessati alla ripartizione, e, quindi, l'interezza di tale importo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23559 del 13/11/2007
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Competenza civile - competenza per valore - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22943 del 30/10/2007Causa avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un diritto come tale - Valore indeterminabile - Ricorso al criterio residuale della competenza per valore del tribunale - Fondamento - Causa avente ad oggetto azioni risarcitorie per lesione a diritti della personalità - Ricorso ai criteri di cui all'art. 14 cod. proc. civ. - Fondamento - Fattispecie.
La non sottoponibilità a stima economica del diritto e in particolare dei diritti della personalità, mancando peraltro un'apposita norma che detti un criterio al riguardo, comporta l'indeterminabilità del valore della domanda e, quindi, l'applicazione del principio residuale della competenza per valore del tribunale soltanto quando la domanda abbia ad oggetto l'accertamento del diritto come tale, a prescindere dalla richiesta di una somma di denaro; qualora, invece, l'accertamento del diritto della personalità viene richiesto con una domanda volta ad ottenere il risarcimento per equivalente delle conseguenze della sua lesione, la domanda é riconducibile all'ambito dell'art 14 cod. proc. civ. e ai criteri di stima ivi indicati. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C., ritenendo sussistente la competenza per valore del giudice di pace, ha accolto l'istanza di regolamento proposta avverso la sentenza del tribunale che aveva disatteso l'eccezione di incompetenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni all'onore, alla reputazione personale e alla immagine professionale dell'attore, quantificati nella misura simbolica di un euro).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22943 del 30/10/2007
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Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007Prosecuzione del giudizio ai soli fini della determinazione delle spese di lite - Oggetto (o "disputatum") della controversia nel grado - Riferimento esclusivo alla differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata a titolo di spese di lite e quella ritenuta corretta dall'atto di impugnazione - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Nella specie, è stata confermata la sentenza del giudice del merito che, all'esito di un ulteriore giudizio di rinvio, aveva tenuto conto, nella determinazione delle spese di lite, del valore della controversia in base al "disputatum" e al "decisum" come evolutisi nel corso dell'intero processo e, pertanto, pretermettendo il valore iniziale della controversia, aveva considerato, per la liquidazione delle spese del primo giudizio di rinvio, che questo era stato circoscritto alla sola pretesa del riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla prestazione previdenziale già corrisposta all'assicurata, mentre, in riferimento ai successivi giudizi, di cassazione e di rinvio, aveva considerato che l'oggetto della controversia riguardava esclusivamente le spese di lite contestate).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007
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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 10028 del 28/04/2006Richiesta di riconoscimento dello "status" di rifugiato - Diniego di riconoscimento da parte delle Commissioni Territoriali - Ricorso - Giudice competente.
Dal giorno in cui sono divenute efficaci le disposizioni del regolamento di attuazione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, come novellata dall'art. 32 della legge n. 189 del 2002 (e cioè dal 120° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso, contenuto in d.P.R. 16 settembre 2004, n. 303 e pubblicato in G.U. n. 229 del 22 dicembre 2004), il ricorso dello straniero avverso il provvedimento di diniego di asilo politico, emesso dalle Commissioni Territoriali per i Rifugiati, istituite presso le Prefetture - UTG ivi indicate dall'art. 12 del medesimo regolamento - va proposto nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno rispetto alla quale le Commissioni, come in precedenza la Commissione centrale sono soltanto organi tecnici, e rientra nella competenza per materia del Tribunale ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., trattandosi di controversia avente ad oggetto lo "status" del richiedente, e nella competenza territoriale del tribunale nel cui circondario ha sede la Commissione Territoriale che ha adottato la decisione contestata, e non in quella del tribunale distrettuale, in virtù di una deroga la principio del Foro Erariale dettato dall'art. 25 cod. proc. civ., funzionalizzata alla migliore realizzazione dei principi di concentrazione, immediatezza e di effettività della difesa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 10028 del 28/04/2006
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Competenza civile - competenza per materia - imposte e tasse – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13534 del 23/06/2005Imposte automobilistiche - Competenza per materia del tribunale ex art. 9 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento - Competenza territoriale - Determinazione.
La materia delle cause relative a tributi - imposte automobilistiche - diversi da quelli che sono oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ostando l'art. 5 cod. proc. civ. all'applicazione dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rientra nella competenza del tribunale ex art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. e, specificamente, ai sensi dell'art. 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, è territorialmente competente il tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto trovasi l'ufficio tributario che ha liquidato la tassa controversa.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13534 del 23/06/2005
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