4.(Giurisdizione rispetto allo straniero)
0 Codice di procedura civile
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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1483 del 15/01/2024 (Rv. 670023-01)Cosa giudicata civile - giudicato implicito - Giudicato sulla giurisdizione - Conseguenze sulle norme applicabili in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio - Limiti al controllo giudiziale sugli atti amministrativi - Sussistenza - Fattispecie.
Il giudicato interno sulla questione processuale relativa alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria non incide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili alla controversia in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; pertanto, nel caso in cui quest'ultima sia qualificabile come interesse legittimo, operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi dall'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di disporre l'annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere non conformi a legge, la cui rimozione farebbe assumere alla situazione giuridica azionata la consistenza di diritto soggettivo. (Principio affermato in relazione al giudicato interno sulla giurisdizione relativo alla pretesa di scorrimento della graduatoria fuori dall'alveo delle ipotesi - perdurante efficacia della graduatoria e decisione della P.A. di avvalersene per coprire i posti vacanti - di giurisdizione del giudice ordinario).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1483 del 15/01/2024 (Rv. 670023-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_0041, Cod_Proc_Civ_art_324 …...
Domanda principale di simulazione contrattuale – Cass. n. 25163/2021Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Curatela fallimentare - Trust - Domanda principale di simulazione contrattuale - Reg. CE n. 1346/2000 - Esclusione - Reg. UE n. 1215/2012 - Applicabilità - Ragioni.
In tema di giurisdizione del giudice italiano, nel caso in cui sia stata avanzata da una curatela fallimentare la domanda principale di simulazione assoluta di un contratto istitutivo di trust stipulato dal fallito, non trova applicazione il reg. CE n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, perché solo le azioni che derivano direttamente da queste ultime e che vi si inseriscono strettamente sono riservate ai giudici dello stato membro in cui è stata aperta la procedura, bensì il reg. UE n. 1215/2012 sulla giurisdizione generale in materia civile e commerciale.
Corte di Cassazione, Sez. U -, Ordinanza n. 25163 del 17/09/2021 (Rv. 662249 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_004
Corte
Cassazione
25163
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Impresa avente i requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria - Cass. n. 19618/2021Competenza civile - regolamento di competenza - Concordato preventivo - Impresa avente i requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria - Competenza del tribunale delle imprese - Esclusione - Ragioni.
In tema di concordato preventivo del debitore che abbia i requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, resta ferma la competenza del tribunale nel cui circondario si trova il suo centro degli interessi principali, poiché ai sensi dell'art. 27, comma 1, d.lgs n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la competenza dell'ufficio sede della sezione specializzata in materia di imprese è riservata ai soli procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza delle imprese che siano già state ammesse all'amministrazione straordinaria.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19618 del 09/07/2021 (Rv. 661662 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_0042
Corte
Cassazione
19618
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Arbitrato internazionaleGiurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Arbitrato internazionale - Convenuto in via monitoria residente in Italia - Ammissibilità del regolamento di giurisdizione - Condizioni - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, ORDINANZA N. 22433 DEL 21/09/2018
>>> Nel vigente sistema di diritto internazionale privato disciplinato dalla l. n. 218 del 1995, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta dal convenuto residente o domiciliato in Italia è sempre ammissibile, purché l'istante dimostri l'esistenza di uno specifico interesse a ricorrere a questo specifico strumento al fine di escludere la giurisdizione nazionale davanti al quale sia stato convenuto.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento proposto da una società avente sede in Italia, che invocava il patto teso a devolvere ad un arbitrato straniero la lite promossa in via monitoria nei suoi confronti davanti al giudice italiano).
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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14469 del 09/06/2017Esistenza di questione pregiudiziale di rito nel giudizio pregiudicato idonea a definire il giudizio - Necessità della sua previa decisione - Prima dell'adozione della sospensione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., se nel giudizio pregiudicato si pone una questione pregiudiziale di rito idonea alla sua definizione, il giudice dello stesso non può adottare il provvedimento di sospensione senza averla prima decisa, in quanto la sua eventuale fondatezza rende irrilevante il vincolo di pregiudizialità, né rileva, in contrario, la possibilità, prevista dall’art. 187, comma 3, c.p.c., di definirla unitamente al merito, atteso che il principio della cd. ragionevole durata del processo preclude che possa esercitarsi tale potere e nel contempo farsi luogo alla sospensione per la pregiudizialità dell’altro procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza contro una ordinanza, resa ex art. 295 c.p.c. dalla corte d’appello e fondata sulla pregiudizialità di una querela di falso proposta in via principale avverso la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, nella quale era stato omesso il previo esame dell’eccezione, sollevata nel medesimo giudizio di gravame, di improcedibilità dello stesso per tardiva iscrizione a ruolo).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14469 del 09/06/2017
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - ordine delle questioni - Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014pregiudiziali - Principio della "ragione più liquida" - Possibilità di definizione del giudizio per ragioni di merito - Questione pregiudiziale - Assorbimento della stessa - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato).
Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - ordine delle questioni - pregiudiziali – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9936 del 08/05/2014Principio della "ragione più liquida" - Possibilità di definizione del giudizio per ragioni di merito - Questione pregiudiziale - Assorbimento della stessa - Ammissibilità - Fattispecie.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9936 del 08/05/2014
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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo)- Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6585 del 24/03/2006Riforma del diritto internazionale privato - Legge n. 218 del 1995 - Giurisdizione italiana - Ambito - Criterio generale della cittadinanza del convenuto - Esclusione - Dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia - Rilevanza.
Nel vigente sistema di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218) - essendo venuto meno, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 cod. proc. civ., ogni riferimento allo straniero ai fini della determinazione dell'ambito della giurisdizione del giudice italiano - assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, solo il dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, senza che possa più farsi distinzione tra convenuto italiano o straniero. Tale criterio generale di determinazione della competenza non incontra deroghe in materia di trasporto internazionale su strada cui si applica la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621) che, all'articolo 31, prevede che: "per tutte le controversie, l'attore può adire, oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia per il cui tramite è stato concluso il trasporto".
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6585 del 24/03/2006
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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 4807 del 07/03/2005Riforma del diritto internazionale privato - Legge n. 218 del 1995 - Giurisdizione italiana - Ambito - Criterio generale della cittadinanza del convenuto - Esclusione - Dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia - Rilevanza.
Nel vigente sistema di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218) - essendo venuto meno, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 cod. proc. civ., ogni riferimento allo straniero ai fini della determinazione dell'ambito della giurisdizione del giudice italiano - assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, solo il dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, senza che possa più farsi distinzione tra convenuto italiano o straniero.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 4807 del 07/03/2005
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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 4807 del 07/03/2005Proposto dal convenuto residente in Italia - Inammissibilità.
Nel vigente sistema di diritto internazionale privato, di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo proposta dal convenuto residente in Italia. (Nel caso di specie, l'azione civile era stata esercitata in Italia in sede penale da cittadini stranieri residenti in Germania contro soggetti italiani residenti in Italia; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso che il soggetto residente in Italia fosse abilitato a proporre istanza di regolamento preventivo di giurisdizione).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 4807 del 07/03/2005
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Giurisdizione civile - straniero- criteri di collegamento - controversie relative a successioni ereditarie - rinunzia all'eredità successiva all'inizio di un giudizio divisorio – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2989 del 28/09/1968Determinazione della giurisdizione - efficacia - originaria mancanza nel rinunciante della titolarità di diritti ereditari - domanda di divisione di beni di una successione apertasi all'estero - eccezione di cittadinanza straniera del de cuius - proposizione della domanda anche nei confronti del cittadino italiano rinunciante all'eredità - criterio di collegamento - insussistenza.*
La rinunzia all'eredità successiva all'inizio del giudizio divisorio non può essere considerata, come fatto sopravvenuto, ininfluente, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ.,sulla Determinazione della giurisdizione e della Competenza, perche essa, facendo venir meno nel chiamato la titolarità dei diritti eredità, ha effetto retroattivo alla data della apertura della successione, si che questo va considerato come soggetto che non ha mai assunto la qualità di parte in rapporti derivanti dalla successione. Ai fini, pertanto,della affermazione della competenza-giurisdizionale del giudice italiano a conoscere di una domanda di divisione dei beni caduti in una successione apertasi all'estero se venga eccepita la cittadinanza straniera del de cuius, non vale invocare come criterio di collegamento la circostanza che la domanda era diretta anche nei confronti di un cittadino italiano, se questo ha dichiarato di rinunciare ai diritti erri a lui spettanti.*
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2989 del 28/09/1968
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- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello
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