Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo i: degli organi giudiziari capo i: del giudice sezione i: della giurisdizione e della competenza in generale - 3. (Pendenza di lite davanti a giudice straniero)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 3. (1) (Pendenza di lite davanti a giudice straniero)
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(1) L'articolo che recitava: "La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa." è stato abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
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PRECEDENTE FORMULAZIONE
(1) L'articolo che recitava: "La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa." è stato abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
la giurisprudenza
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