Codice di procedura civile - Libro primo: disposizioni generali - titolo I: degli organi giudiziari - capo I: del giudice - Sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale 1. (Giurisdizione dei giudici ordinari) - Art. 1. (Giurisdizione dei giudici ordinari)
articolo vigente
Art. 1. (Giurisdizione dei giudici ordinari)
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
la giurisprudenza
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