Matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi verso la prole - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12121 del 08/05/2025 (Rv. 674719 - 01)
Mantenimento figlio maggiorenne non autonomo economicamente - Onere di allegazione e dimostrazione - Contenuto - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere il contributo di mantenimento a carico del padre separato, si era limitata a rilevare che la giovane, appena ventenne, non aveva proseguito gli studi, senza valutare la sua capacità lavorativa, in relazione alla sua formazione professionale, alle possibilità concrete del mercato del lavoro in quel territorio e all'occupazione femminile).
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_315 bis, Cod_Civ_art_316, Cod_Civ_art_316 bis, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_337 ter