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Servitù coattiva – Cass. n. 10929/2023

Servitù - prediali - servitù coattive - passaggio di cavi e di condutture - Servitù coattiva - Art. 122 TU n. 1775 del r.d. 11 dicembre 1933 - Derogabilità - Conseguenze.

 

In tema di servitù coattive, dalla espressa derogabilità dell'art. 122 del r.d. n. 1775 del 1933 discende che il proprietario del fondo servente, pur avendo la facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione che obblighi l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza essere tenuto ad indennizzi o rimborsi, può, tuttavia, validamente decidere di non esercitare la suddetta facoltà e - nell'esercizio della propria autonomia negoziale - di accollarsi le spese di ricollocazione di condutture e appoggi.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10929 del 26/04/2023 (Rv. 667759 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1056

 

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Cassazione

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2023