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Controversie devolute in via generale alla giurisdizione amministrativa – Cass. n. 18491/2021

Ricorsi amministrativi - ricorso straordinario al capo dello stato - Ricorso straordinario al capo dello Stato - Decisione di inammissibilità sul presupposto che venga in rilievo un atto devoluto alla giurisdizione esclusiva del TAR ex art. 120, comma 1, c.p.a. - Ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

 

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è ammesso, ai sensi dell'art. 7, comma 8, c.p.a., solo per le controversie devolute in via generale alla giurisdizione amministrativa. Ne deriva che è inammissibile il ricorso proposto ex art. 111, comma 8, Cost. volto a contestare la pronuncia d'inammissibilità del ricorso a tale rimedio, giustificata dalla appartenenza dell'atto impugnato all'ambito della giurisdizione esclusiva del TAR ex art. 120, comma 1, c.p.a. e non alla ipotesi generale di cui all'art. 7, comma 8, cit., dal momento che il vizio contestato attiene alla esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo.

Corte Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 18491 del 30/06/2021 (Rv. 661736 - 01)

 

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