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Protezione internazionale - Situazione del paese di origine – Cass. n. 28641/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Situazione del paese di origine - Riferimento alle fonti informative privilegiate - Necessità - Informazioni tratte da fonti diverse - Condizioni.

In tema di protezione internazionale, in adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria il giudice può fare ricorso ad informazioni tratte da fonti diverse da quelle indicate nell'art. 8, comma 3, del d.lgs., n. 25 del 2008, solo in aggiunta a quelle specificamente elencate da tale norma, che è ispirata alla duplice "ratio" di assicurare, da un lato, l'uniformità del criterio valutativo delle domande di protezione internazionale e, dall'altro, l'autorevolezza della fonte dalla quale le informazioni sono tratte.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28641 del 15/12/2020

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cassazione

28641

2020