186.2 -bis.(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva)
art. 186.2 -bis.(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva)
art. 186.2 -bis.(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva)
1. I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione. ---- (1) Articolo aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.