Art. 174.(Dichiarazione di residenza dell'offerente)
Art. 174.(Dichiarazione di residenza dell'offerente) 1. Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria.