173.1 [(Pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita)
Art. 173. [(Pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita)
Art. 173. [(Pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita) 1. Dell'istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell'articolo 490 del codice almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per pronunciare sulla istanza stessa]
(1) Articolo abrogato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.