172.(Cancellazione della trascrizione del pignoramento)
Art. 172.(Cancellazione della trascrizione del pignoramento)
Art. 172.(Cancellazione della trascrizione del pignoramento) 1. Il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell'articolo 562 del Codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.